Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-10-2011, n. 5737 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Roma, nella qualità di soggetto partecipante al Consorzio Stradale Centro Residenziale A., con ricorso proposto davanti al TAR Lazio, impugnò le deliberazioni dell’assemblea generale degli utenti del consorzio tenutasi il 21 ottobre 2006, con le quali furono rinnovate le cariche sociali, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, di norme statutarie e regolamentari e per eccesso di potere sotto diversi profili.

In sostanza il Comune lamentava che nella suddetta assemblea il suo diritto di voto era stato riconosciuto limitatamente alle carature spettanti a titolo di proprietà, pari a 8.783 e non a quelle spettanti in base al concorso alle spese, pari a 508.783 carature.

Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, accolse il ricorso del Comune ed annullò i provvedimenti impugnati.

Il TAR, in particolare, accertava la lesione del diritto di voto del Comune ed affermava che il Comune in forza delle disposizioni contenute nel d. lgv. n. 1446 del 1918 e delle disposizioni statutarie del Consorzio disponeva di un numero di voti pari ai milionesimi di carature corrispondenti all’importo dei relativi contributi iscritti a ruolo per l’utenza ordinaria.

Il Consorzio Stradale Centro Residenziale A. e alcuni consorziati hanno appellato la sentenza, chiedendone la riforma o l’annullamento per error in iudicando e in procedendo, nella parte in cui ha accertato il diritto di voto del Comune in misura proporzionale alle carature dei contributi iscritti a ruolo e non limitatamente alle carature corrispondenti alle quote di proprietà, deducendo violazione delle norme statutarie, nonché l’incostituzionalità dell’art. 3 del decreto legislativo del 1918 per violazione del principio di uguaglianza.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma che ha eccepito in rito l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello e nel merito ne ha dedotto l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 31 maggio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

L’appello è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..

Oggetto della controversia è la misura del diritto di voto spettante al Comune di Roma nelle assemblee del Consorzio Stradale A. di cui è consorziato, in particolare se il diritto di voto spetti in misura proporzionale al contributo iscritto nel ruolo ordinario o alle quote di proprietà.

La questione non è più attuale, atteso che nelle more del giudizio di appello, successivamente alla pronuncia della sentenza del TAR Lazio, nell’assemblea generale dei consorziati del 13 dicembre 2008 è stato modificato lo Statuto consortile, prevedendosi, per quanto qui di interesse, che "Il Comune di Roma fa parte dell’Assemblea e partecipa ai suoi lavori con voto proporzionale e corrispondente alla misura del suo concorso. A tal fine il Comune di Roma dispone di un numero di carature corrispondente e proporzionale al valore del contributo erogato, sia in qualità di proprietario di unità immobiliari, sia ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d. luogotenenziale del 1918" (art. 13 dello Statuto).

Quanto alle cariche sociali (consiglio di amministrazione e revisori dei conti) rinnovate con le delibere del 2006, oggetto del ricorso introduttivo, esse sono state rinnovate per due volte e gli atti relativi non sono stati oggetto di gravame.

In conclusione, la regolamentazione dei rapporti disposta con la modifica statutaria del 2008 e la naturale cessazione per decorso del termine di validità degli effetti delle delibere del 2006 di nomina del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti del consorzio comportano la carenza di interesse alla decisione sull’appello in esame, atteso che la decisione di merito non potrebbe essere di alcuna utilità per il Consorzio appellante.

L’appello va, dunque, dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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