Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2774 Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 3.10.2007 R.A., R., M., M.A., Ag. – comproprietari di un terreno sito nel comune di San Giovanni La Punta sul quale le Cooperative Laica Nuova e CEM avevano realizzato, su concessione del Comune e tramite esproprio del 28.9.2007, un intervento di ERP – hanno proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Catania chiedendo la determinazione della giusta indennità. Si sono costituiti il Comune di San Giovanni La Punta – che ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva ed ha contestato le pretese ad una indennità superiore a quella offerta – e si sono costituite le Cooperative Laica Nuova e CEM del pari eccependo la propria estraneità ed osservando la infondatezza delle pretese, dovendosi l’indennità determinare D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 1. La Corte di Catania con sentenza 9.7.2010 ha determinato l’indennità dovuta nella somma di Euro 283.680,00 ordinando al Comune il deposito presso la Cassa DD.e PP. Nella motivazione la Corte di merito ha osservato: che l’unico contraddittore delle domande di pagamento delle indennità era il Comune di San Giovanni La Punta, essendo di rilievo assorbente l’emissione del decreto di esproprio in favore del Comune e di nessun rilievo essendo la Convenzione tra l’Ente e le Cooperative sulla attribuzione delle aree e sull’accollo dei costi; che era indiscutibile la natura edificatoria delle aree espropriate, essendo irrilevante la esistenza di un diverso vincolo nella dichiarazione di p.u. delle opere; che con riguardo ai criteri per la determinazione dell’indennità era da escludersi l’applicazione alla specie della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 modificativo del criterio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1 nel senso di prevedere l’applicazione del valore venale decurtato del 25% per le espropriazioni che costituissero interventi di riforma economica e sociale; che infatti tale disposizione si applicava solo ai procedimenti espropriativi in corso e non ai giudizi in corso; che pertanto il criterio era quello di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39; che era congruo il valore di Euro 160,00 al mq indicato dal CTU. Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 28.7.2010 – hanno proposto ricorsi: le Cooperative Laica Nuova e CEM, con atto del 29.9.2010 contenente un motivo al quale hanno resistito i sigg.ri R. con controricorso del 5.11.2010; il Comune di San Giovanni La Punta con atto del 29.9.2010 cui hanno opposto difese i sigg.ri R. con atto del 19.11.2010 e le due Cooperative con atto del 3.12.2010. I sigg.ri R. hanno depositato memoria finale e discusso oralmente la causa.

Motivi della decisione

I due ricorsi, già riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono essere rigettati.

Il ricorso della Cooperativa Laica Nuova e della Coop. CEM. Si denunzia violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 e vizio di motivazione. Ad avviso delle ricorrenti aveva errato la Corte di Appello ad applicare la L. n. 2359 del 1865, art. 39 sull’assunto che, alla stregua della previsione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 non si potesse dare ingresso all’applicazione dell’art. 37, comma 1 – come novellato – del D.P.R. n. 327 del 2001 perchè il procedimento espropriativo non era più in corso:

rettamente interpretando la norma transitoria del 2007, ad avviso delle Cooperative, si sarebbe dovuto applicare il nuovo art. 37, comma 1 anche al procedimento che nella specie era iniziato nel 2005 e la cui definizione amministrativa nel 2007 era da considerarsi irrilevante, sì che essendo stato l’esproprio adottato per realizzare interventi di edilizia convenzionata sussisteva la situazione dell’intervento di riforma economico – sociale al quale si doveva riconnettere la riduzione del 25%.

La tesi sottoposta dalle ricorrenti Cooperative è infondata e pertanto il ricorso va respinto.

E’ invero indubbio che l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale sia corretta. In punto di fatto si rammenta che la dichiarazione di p.u. venne adottata il 20.2.2005 (quindi ben dopo l’acquisizione di efficacia del D.P.R. n. 327 del 2001), che il procedimento venne definito con l’esproprio 28.9.2007, che la riscrittura dell’art. 37 del T.U. venne ad entrare in vigore l’1.1.2008. Orbene, lettera chiarissima e ratio della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 fanno ritenere che l’espressione non può che riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso al testo dell’art. 37 riscritto al comma 89 secundum constitutionem, ai soli procedimenti determinativi pendenti all’1.1.2008, per i quali soltanto l’indennità può ancora essere determinata secondo lo jus superveniens, in tal senso potendosi richiamare quanto considerato da questa Corte (Cass. 14939 del 2010), fermo restando che, per i procedimenti espropriativi pur successivi ad 1.7.2003 ma definiti prima della entrata in vigore della novella, non può che darsi ingresso al criterio del valore venale pieno (rispettoso della pronunzia di Corte Cost. 348 del 2007) di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Resta poi da formulare, per mera completezza (stante la ridetta inapplicabilità dello jus superveniens), l’assorbente rilievo per il quale, anche applicando l’art. 37, comma 1 novellato alla espropriazione di cui trattasi, una espropriazione, quale quella in disamina, disposta per realizzare interventi di edilizia convenzionata non può ritenersi diretta ad attuare interventi di riforma economico-sociale, i quali devono riguardare l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere quindi attuati in forza di una previsione normativa che in tal senso li definisca: ed in tal senso è lecito argomentare dall’impianto motivazionale di S.U. 5265 del 2008.

Il ricorso del Comune.

Con un primo motivo denunzia di violazione di legge e della convenzione urbanistica 21.10.2005 l’affermazione della sentenza per la quale il Comune sarebbe stato legittimato passivo rispetto alla pretesa alla giusta indennità: ad avviso del Comune si sarebbe dovuto considerare che il decreto di esproprio, che trasferiva ad esso Comune le aree, era stato adottato in difformità dalla convenzione che prevedeva sia la "sostanziale" attribuzione delle aree alle cooperative concessionarie L. n. 865 del 1971, ex art. 60 senza ulteriore trasferimento sia il loro diretto obbligo di pagamento. Il motivo è privo di alcun fondamento.

Le pronunzie di questa Corte (tra le tante e da ultimo Cass. 13456 del 2011 e 19048 del 2008) sono assai chiare nell’affermare la esclusiva legittimazione del Comune a fronte di una domanda di pagamento dell’indennità per espropriazioni dei quali il Comune sia il destinatario del decreto ed anche in presenza di delega L. n. 865 del 1971, ex artt. 35 e 60.

Con un secondo motivo il Comune si duole del mancato esame da parte della Corte di merito della domanda di garanzia da esso formulata verso le Cooperative: la doglianza è priva di pregio, perchè l’omesso esame della richiesta era comunque giustificato dato che la domanda di garanzia andava proposta in via ordinaria e non certo era proponibile innanzi alla Corte di appello in unico grado (Cass. 13456 del 2011 citata). Anche il ricorso del Comune va dunque respinto.

Le due parti ricorrenti dovranno versare ai controricorrenti, in solido, le spese di giudizio afferenti i due distinti rapporti processuali instaurati dai ricorsi.

P.Q.M.

Decidendo su i ricorsi riuniti, li rigetta e condanna: le Cooperative ricorrenti a corrispondere ai controricorrenti, in solido, le spese di giudizio per Euro 9.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge;

il Comune di San Giovanni La Punta a corrispondere ai controricorrenti, in solido, le spese di giudizio per Euro 9.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012

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