CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 14 marzo 2011, n.10187. In tema di furto in abitazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.B. è stata condannata in entrambi i gradi di merito all’esito del rito abbreviato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto perchè recatasi nello studio di un odontoiatra si impossessava di un portadocumenti contenente Euro 1.720,00 sottraendolo da un cassetto della scrivania.
L’affermazione di responsabilità era fondata sulle testimonianze delle impiegate dello studio professionale B.P., S. B. e M.M., dalle quali emergeva che la G. era rimasta da sola per alcuni minuti nella segreteria e che al momento non vi erano altri clienti nello studio.
Con il ricorso per cassazione G.B. deduceva il vizio di motivazione ed il travisamento della prova perchè dalle testimonianze della S. e della M. emergeva che quando la G. uscì dallo studio, entrò un’altra cliente e soltanto dopo quindici minuti la B. si accorse dell’ammanco; cosicchè veniva meno uno dei presupposti per ritenere la responsabilità della G.. La ricorrente deduceva, inoltre, la violazione di legge perchè uno studio professionale non poteva farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 624 bis c.p.; citava a conforto della sua tesi una decisione della Suprema Corte, ovvero Cass., Sez. 2, 18 maggio 2005, n. 23402).
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da G.B. non sono fondati.
Il primo motivo di impugnazione in verità è ai limiti della ammissibilità perchè la ricorrente sembra che voglia ottenere una rivalutazione del materiale probatorio da parte della Corte di legittimità, cosa non consentita dalla legge, dovendo la Suprema Corte soltanto verificare se la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito sia o meno sorretta da una motivazione immune da vizi logici. Ebbene la motivazione del provvedimento impugnato possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità.
E’ poi appena il caso di osservare che non possono essere estrapolate da una testimonianza una o più frasi che possano far sorgere qualche dubbio, ma è necessario esaminare e valutare complessivamente la deposizione unitamente agli altri elementi emergenti dal processo.
Ebbene i giudici del merito, dopo avere compiuto un esame puntuale delle testimonianze, hanno stabilito che la G. rimase per qualche minuto nella segreteria dello studio professionale da sola intenta a rivestirsi senza che venisse controllata dalle dipendenti dello studio ed essendo momentaneamente assente la segretaria B..
La G. aveva visto dove erano stati riposti i soldi perchè aveva assistito al pagamento effettuato da una precedente cliente.
E’ vero che quando la G. uscì dallo studio entrò altra cliente, ma non risulta da nessun elemento processuale che la stessa sia rimasta da sola nella segreteria per qualche tempo.
Non appena la B. ritornò si accorse dell’ammanco e subito i sospetti si appuntarono sulla G. proprio perchè era stata l’unica a restare da sola nella segreteria.
Nessuna manifesta illogicità è ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato e nessun travisamento della prova è riscontrabile.
E’ infondato anche il secondo motivo di impugnazione essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto commesso dalla G..
Secondo l’orientamento oramai costante della giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (vedi Cass., Sez. 5, 18 settembre – 22 novembre 2007, n. 43089, CED 238493).
La riportata interpretazione dell’art. 624 bis c.p. appare del tutto corretta non solo sul piano letterale, ma anche su quello logico – sistematico perchè il legislatore con la L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 2, che ha introdotto l’art. 624 bis c.p. – ha voluto ampliare la portata della originaria previsione del furto in abitazione di cui all’art. 625 c.p., n. 1, in modo da comprendere tutti i luoghi destinati in tutto – abitazioni – o in parte – gli altri luoghi indicati in precedenza – a privata dimora (vedi anche Cass., Sez. 4, 17 settembre – 14 novembre 2003, n. 43671, CED 226415).
E in tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora i luoghi ove si compiono attività lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile – 19 maggio 2008, n. 20022, CED 239980) e, quindi, anche gli studi professionali, come nel caso di specie, la farmacia durante l’orario di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno – 25 settembre 2009, n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre – 28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331) ecc. ecc..
La sentenza richiamata dalla ricorrente non contraddice tale indirizzo perchè ha affrontato un problema diverso e cioè se sia ravvisabile l’art. 624 bis c.p. anche nel caso in cui un luogo destinato ad abitazione non sia nel momento del furto concretamente abitato ed ha stabilito che anche in tale ipotesi sussiste tale reato.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere lega

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