Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2772 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto pubblico del 17/7/1996, n 21397/1484 (trascritto il 19/7/1996 ai nn 2.974/14.808), la Costruzioni Benetelli s.r.l. vendeva alla Edilia s.r.l. un immobile per la somma di L. 669.000.000 oltre iva "di cui L. 550.000.000 oltre l’importo totale dell’iva, sono state pagate dalla società acquirente alla società venditrice che ne rilascia quietanza, mentre a saldo del residuo importo di L. 119.000.000 la società venditrice accolla alla società acquirente la corrispondente quota capitale del mutuo stipulato con il mediocredito".

Con successivo atto pubblico del 10/4/1997, n. 28777/4717 (trascritto il 5/5/1997 ai nn. 14549/10.029), la Edilia s.r.l. vendeva il suddetto immobile alla Soledil s.r.l. per la somma di L. 670.000.000 che veniva così regolata "quanto a L. 551.000.000 la parte venditrice dichiara di averle già ricevute prima di ora dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza per corrispondente importo;

quanto alle residuali L. 119.000.000 … la parte acquirente, con il consenso della parte venditrice, si accolla e fa propria la residua quota di pari importo di mutuo di originarie L. 200.000.000 concesso dal Mediocredito…".

Fin dal gennaio del 1997, la Benetelli s.r.l., aveva iniziato ad essere pubblicata sul bollettino dei protesti della provincia di Brescia per cambiali, anche di notevole importo, rimaste insolute, ed in data 16/9/1997, il Tribunale di Brescia ne dichiarava il fallimento.

Nel 1998, la curatela del fallimento della società Benetelli conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Brescia, la Edilia s.r.l. e la Soledil s.r.l., perchè l’atto in questione fosse dichiarato inefficace L. Fall., ex art. 64, o, in subordine, L. Fall., ex art. 67, comma 1, nn. 1 e 2.

Con sentenza del 18.11-30.12.2002, resa nella contumacia della società Edilia, il Tribunale di Brescia dichiarava l’inefficacia, L. Fall., ex art. 64, dell’atto di vendita Benetelli/Edilia; dichiarava l’inefficacia (sia L. Fall., ex art. 64 che L. Fall., ex art. 67) del successivo atto di vendita Edilia/Soledil; condannava le società convenute al pagamento delle spese.

Il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione rilevando:

1. quanto alla vendita Benetelli/Edilia: la quietanza rilasciata nell’atto notarile dalla Benetelli, non era opponibile alla curatela sicchè tale fatto, unito alla circostanza che la Edilia s.r.l. non si era costituita in giudizio e che la curatela non aveva trovato traccia di alcun pagamento nelle scritture contabili, costituivano elementi più che sufficienti per ritenere l’atto stipulato a titolo gratuito o meglio "sotto la forma del c.d. atto mixtum cum donatione qualora si tenga conto della gran lunga inferiore parte del prezzi per cui era stato previsto l’accollo di mutuo dovendosi ritenere simulata la dichiarazione concernente il pagamento in contanti de quo";

1. quanto alla successiva vendita Edilia/Soledil:

2.1. ove l’atto fosse stato stipulato a titolo oneroso, doveva ritenersi che la curatela avesse assolto all’onere di provare la mala fede dell’acquirente che era desumibile dalla "sostanziale coincidenza del prezzo indicato nei due atti oggetto di impugnazione, in una con le più che singolari vicissitudini del rapporto di mutuo ipotecario, estinto soltanto nel mese di maggio del 1998. Inoltre (…) all’epoca dell’atto ora in esame (Edilia/Soledil) la Benetelli risultava da mesi già pluriprotestata, sì da consentire alla Soledil di poter agevolmente rendersi conto che la propria dante causa aveva acquistato da soggetto (impresa) in evidente stato di decozione, anche soltanto in base alla verifica dell’atto di provenienza, peraltro indicato nel rogito, come pure in considerazione dell’atto di mutuo ipotecario ancora in essere a nome della predetta Benetelli fallita poco dopo";

2.2 in realtà, l’atto in questione doveva considerarsi stipulato a titolo gratuito perchè "la Soledil, pur avendo sostenuto, peraltro del tutto genericamente, di aver provveduto all’integrale pagamento del prezzo pattuito per la cessione immobiliare che ci occupa, non ha poi assolto in alcun modo l’onere probatorio relativo a tale dedotta natura della compravendita de qua";

Con sentenza del 9.11-20.12.2005, nella persistente contumacia della Edilia S.r.l, la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dalla società Soledil, respingeva tutte le domande proposte dal Fallimento. La Corte territoriale osservava e riteneva:

che con un primo motivo, l’appellante aveva sostenuto che, erroneamente, il primo giudice aveva qualificato l’atto Benetelli/Edilia come a titolo gratuito perchè "la simulazione del pagamento quand’anche fosse accertata di per sè non sarebbe stata idonea a dimostrare la natura gratuita dell’atto. A tale fine il fallimento appellato avrebbe dovuto svolgere domanda specifica di simulazione del negozio … domanda, peraltro, che avrebbe dovuto essere rigettata non avendo il fallimento nemmeno dedotto la sussistenza dello spirito di liberalità nel compimento dell’atto" – che, tale prima doglianza andava disattesa perchè l’accertamento sulla natura gratuita dell’atto Benetelli/Edilia doveva ritenersi passato in giudicato, non essendo stato impugnato dalla Edilia che era rimasta contumace nel merito che (ove si fosse ritenuto che l’appellante avesse interesse alla qualificazione giuridica dell’atto in questione):

a) risultava provato che la Benetelli non ricevette alcuna somma dalla Edilia s.r.l. nonostante la quietanza rilasciata nell’atto notarile;

b) l’appellante confondeva la gratuità dell’atto (genus) con la liberalità (species): la L. Fall., art. 64, ha riguardo, in genere, agli atti gratuiti e, quindi, come nella fattispecie, la curatela, una volta provato che il bene era stato ceduto senza alcun corrispettivo, non aveva alcuna necessità di provare anche lo spirito di liberalità;

– che, con un secondo motivo, l’appellante aveva censurato l’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, ove l’atto Edilia/Soledil fosse stato a titolo oneroso, la curatela aveva dato la prova della scientia decoctionis, o, che in subordine, il suddetto atto potesse essere qualificato anch’ esso come a titolo gratuito;

– che, sul punto, in diritto, premesso che il primo atto (Benetelli/Edilia) andava considerato a titolo gratuito, nel mentre, per l’atto mediato il primo giudice, con doppia motivazione, aveva prospettato sia l’ipotesi che fosse stato stipulato a titolo gratuito che a titolo oneroso, al fine di stabilire quale fosse l’onere probatorio a carico della curatela, occorreva preliminarmente stabilire se il suddetto atto fosse stato stipulato a titolo oneroso o gratuito;

– che, sul punto, andava disatteso l’argomento in base al quale il primo giudice aveva ritenuto l’atto a titolo gratuito per la semplice ragione che aveva invertito l’onere della prova, ponendo la dimostrazione della natura dell’atto a carico dell’appellante Soledil s.r.l.;

– che, infatti, ove si fosse rilevato che nell’atto Soledil/Edilia, la venditrice aveva rilasciato all’acquirente quietanza del prezzo, non doveva certo essere la Soledil a dimostrare di aver pagato il prezzo (e, quindi, che l’atto non era stato stipulato a titolo gratuito), ma doveva essere la curatela (alla quale la quietanza contenuta nel suddetto atto è senz’altro opponibile) a provare che il prezzo, nonostante la quietanza, non era stato pagato: ma di tale prova non vi era traccia in atti nonostante che la curatela, ove avesse richiesto, ex art. 210 c.p.c., l’esibizione delle scritture contabili della Soledil s.r.l. (o anche della Edilia s.r.l.), avrebbe potuto facilmente accertare se vi fosse stato l’esborso di denaro in questione;

– che, pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova che deponesse nel senso della gratuità dell’atto, non restava che concludere che la Soledil s.r.l. aveva acquistato il bene dalla Edilia a titolo oneroso e cioè al prezzo che era stato dichiarato nel rogito notarile;

– che, poichè ci si trovava dinnanzi ad una sequenza del tipo atto immediato gratuito (Benetelli/Edilia) – atto mediato oneroso (Edilia/Soledil), al curatore spettava provare la mala fede della Soledil s.r.l. consistente nella consapevolezza, da parte della medesima, della circostanza che l’atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa (Edilia) ed il debitore fallito (Benetelli) era inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64, ossia che era stato compiuto a titolo gratuito: infatti, in base al combinato disposto dell’art. 2901 c.c., comma 4 – dell’art. 2904 c.c. e della L. Fall., art. 64, l’unico modo perchè l’acquisto del subacquirente potesse essere dichiarato inefficace era la prova che questi sapesse della gratuità dell’atto mediato, proprio perchè la L. Fall., art. 64 legge fallimentare richiedeva solo la prova del dato oggettivo della gratuità dell’atto e non già anche la prova della conoscenza dello stato di insolvenza;

– che, tuttavia, neppure questa prova poteva ritenersi raggiunta, posto che da nessun elemento concreto si poteva desumere che la Soledil s.r.l. potesse sapere che la quietanza rilasciata dalla Benetelli s.r.l. alla Edilia s.r.l. fosse simulata e che, quindi, l’atto era stato stipulato a titolo gratuito: infatti, la curatela (e il primo giudice) non avevano indicato quali fossero stati gli indizi sulla base dei quali si potesse pervenire a ritenere che la Soledil s.r.l. fosse stata a conoscenza della gratuità dell’atto Benetelli/Edilia.

Avverso questa sentenza il Fallimento Costruzioni Benetelli S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria e notificato il 5-6.12.2006 alla società Edilia S.r.l., che non ha svolto attività difensiva, ed il 6.12.2006 alla società Soledil S.r.l., che si è limitata a depositare un c.d. atto di costituzione, con cui ha chiesto di partecipare alla discussione orale nell’udienza pubblica.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la curatela fallimentare denunzia:

1. "Vizio di motivazione insufficiente in relazione a fatto decisivo e controverso in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Si duole del fatto che non sia stato ritenuta da lei fornita la prova della gratuità del secondo atto di compravendita, nonostante le specifiche ed elencate circostanze, da lei dedotte e comunque acquisite in causa.

Il motivo non ha pregio, giacchè i dati che la curatela adduce a sostegno della doglianza non assumono decisività contraria all’avversata conclusione, risolvendosi in elementi probatori indiretti, discrezionalmente apprezzabili e non univocamente atti a consentire di qualificare la causa del trasferimento in senso aderente alla sostenuta tesi della relativa gratuità, a fronte anche del fatto, accertato dalla Corte distrettuale e rimasto incensurato, che l’acquirente Soledil aveva dimostrato con la quietanza, il pagamento alla Edilia, del convenuto corrispettivo in denaro.

2. "Violazione e falsa applicazione delle norme cui all’art. 1417 c.c. e all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Censura che la Corte di merito, pur avendo correttamente premesso che il Fallimento era onerato della prova della simulazione relativa della compravendita intercorsa tra le società Edilia e Soledil, abbia limitato al solo mezzo costituito dall’adozione dell’ordine alla Soledil di esibizione delle scritture contabili, la possibilità della Curatela di provare il mancato pagamento del prezzo d’acquisto da parte della medesima Soledil.

Il motivo è inammissibile, giacchè l’attuato richiamo all’art. 210 c.p.c. si rivela mera indicazione esemplificativa, priva di connotati decisori oltre che limitativi rispetto ai mezzi probatori consentiti dal codice di rito e di cui la curatela avrebbe potuto servirsi per dimostrare il suo assunto.

3. "Violazione e falsa applicazione degli art. 2709 e 2710 c.c. e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", circa l’efficacia probatoria delle scritture contabili e dell’esibizione di scritture e registri contabili dell’imprenditore ai fini della prova dell’omesso pagamento, sottolineando anche che l’annotazione avrebbe potuto essere falsa.

Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto della declaratoria d’inammissibilità della precedente censura.

4. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.".

Censura che in relazione al disposto della rubricata norma in tema di revocatoria ordinaria nei confronti del terzo acquirente, il Fallimento avesse l’onere di provare la conoscenza della gratuità del primo atto, piuttosto che il pregiudizio con esso arrecato ai creditori del fallito, a prescindere dalla gratuità od onerosità dell’atto stesso.

5. "Vizio di motivazione sotto lo specifico profilo della carenza e obiettiva deficienza del criterio logico adottato e della mancanza di ragioni sufficienti atte a giustificare il diverso regime probatorio (violazione dell’art. 2901 c.c., comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).".

Censura nuovamente e per il profilo argomentativo, il passaggio motivazionale secondo cui affinchè l’acquisto del subacquirente potesse essere dichiarato inefficace, doveva fornirsi la prova che questi sapesse della gratuità del primo trasferimento.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso, che essendo connessi consentono esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento.

L’art. 2901 c.c., comma 4 dispone che "L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Per pregiudicare, quindi, i diritti acquistati dalla società Soledil con l’atto di compravendita immobiliare da lei stipulato con la società Edilia, occorreva provare la sua mala fede in rapporto all’evento pregiudizievole per i creditori consistito nella gratuità della prima compravendita, come ritenuto nell’impugnata sentenza.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalle peculiarità della vicenda e dal contegno processuale della società Soledil, che si è limitata a partecipare alla discussione orale, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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