Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35615 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo a carico di M.R. emesso in data 4 febbraio 2011 del Tribunale di Roma D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies, in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, relativamente alla somma di Euro 24.370. 2. Osservava il Tribunale che per i reati in questione il M. era stato tratto a giudizio, così essendo preclusa ogni questione sul fumus commissi delicti, e che, nel corso di un’operazione di polizia in data 29 dicembre 2010, egli era stato trovato in possesso della predetta somma, custodita in una borsa riposta nel portabagagli di un’autovettura Ferrari presa a noleggio, sulla cui provenienza non aveva fornito alcuna giustificazione, ed essendo il medesimo titolare di modesti redditi da lavoro, dell’ordine di mille Euro l’anno.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Maurizio Riccardi, che deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di presupposti del sequestro, osservando che nel provvedimento di rinvio a giudizio gli elementi a carico dell’imputato erano stati notevolmente ridimensionati.

Inoltre nella ordinanza impugnata non si era provveduto a delimitare il periodo di tempo dei fatti in relazione al provvedimento di sequestro, finendosi con porre a carico dell’imputato una indiscriminata presunzione di indebita accumulazione patrimoniale.

4. Osserva la Corte che il ricorso difetta di specificità, non replicandosi puntualmente alle ineccepibili osservazioni rese nella ordinanza impugnata, secondo cui ogni questione circa il fumus delicti doveva ritenersi superata dal provvedimento di rinvio a giudizio, nel quale l’addebito era stato formalmente enunciato, anche con riferimento all’arco temporale in cui i fatti erano stati collocati.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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