Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 17 maggio 2010 del Tribunale di Trani, sez. dist. di Ruvo di Puglia, appellata da F. G., dichiarato responsabile, all’esito di giudizio abbreviato, del reato continuato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di un coltello a serramanico con lama di cm. 19 (in Terlizzi, il 30 marzo 2010), riduceva la pena inflitta, con la contestata recidiva, in anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Osservava la Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto dall’imputato, il giudizio direttissimo era stato ritualmente e tempestivamente introdotto; che, sulla base delle testimonianze dei pubblici ufficiali, doveva ritenersi ascrivibile al F. il porto del coltello a serramanico, che sussisteva il contestato nesso teleologico e la relativa aggravante; che ogni profilo inerente alla responsabilità penale era convalidato dalle risultanze processuali.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce i seguenti motivi.

3.1. Illegittima instaurazione del giudizio direttissimo per mancato rispetto del termine di trenta giorni decorrente dall’arresto.

3.2. Illegittimità della ritenuta aggravante del nesso teleologico, in quanto assorbita nella continuazione, e conseguente improcedibilità per il reato di lesioni personali in mancanza di querela.

3.3. Erronea affermazione di responsabilità per il reato di porto del coltello a serramanico, in realtà impugnato dal contendente T.T..

3.4. Errata contestazione dell’aggravante contestata per le lesioni, non essendovi prova che l’imputato conoscesse la qualità di pubblico ufficiale della persona intervenuta per separarlo dal T..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare, in tutti i suoi aspetti, manifestamente infondato.

2. Il giudizio direttissimo è stato ritualmente instaurato nei termini di legge con contestuale convalida dell’arresto davanti al giudice del dibattimento, e il dibattimento è stato differito solo a seguito della istanza di patteggiamento sulla pena avanzata dall’imputato, poi rigettata.

La ravvisata continuazione tra i reati contestati al capo B (resistenza e lesioni), non esclude la configurabilità del nesso teleologico tra le relative condotte.

Bene è stata affermata la responsabilità dell’imputato per il porto del coltello, posto che egli venne visto impugnare detta arma.

Con riferimento al reato di lesioni, non è stata contestata alcuna aggravante concernente la qualità di pubblico ufficiale della persona offesa.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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