Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-10-2011, n. 5781 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra G. P. chiedeva la revocazione della decisione n. 6531/2007 del 18 dicembre 2007 di questa Sezione, di rigetto dell’appello proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza n. 2456/2005 del 1 aprile 2005 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la quale era stato respinto il ricorso ad impugnazione del silenzio opposto dal Ministero della pubblica istruzione al ricorso gerarchico da essa proposto avverso la mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti docenti specializzati di sostegno aventi titolo all’immissione in ruolo ai sensi dell’O.M. n. 230/1992, nonché ad impugnazione della sua mancata ammissione alla discussione della tesi di specializzazione, della mancata valutazione delle ore di tirocinio presso le scuole e della delibera del collegio dei docenti di corso ex d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 annullamento degli otto esami sostenuti nel secondo anno del corso di specializzazione (al quale era stata ammessa con riserva), sulla base del rilievo, confermato in appello, che l’attività espletata dalla ricorrente non legittimava la sua ammissione al corso.

La ricorrente in revocazione deduceva l’errore revocatorio ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., "per non avere il Collegio, come già aveva fatto il TAR, considerato la circostanza determinante (peraltro chiaramente risultante dagli atti di causa), che la sua esclusione dalla discussione della tesi di specializzazione che concludeva il corso abilitante, e dalla graduatoria dei docenti specializzati di sostegno aventi diritto all’immissione in ruolo, per mancata attestazione dello svolgimento del periodo di tirocinio (consentito dalla vigente normativa come sostitutivo della frequenza al corso) in favore di un soggetto portatore di handicap visivo, era stata invece dall’interessata provata a mezzo di un certificato integrativo depositato in atti" (v. così, testualmente, la memoria della ricorrente in data 2 settembre 2011, in parte qua riassuntiva dell’unico motivo di revocazione). La stessa, segnatamente si doleva dell’omessa considerazione dell’attestato rilasciato il 19 settembre 1992 dal preside della Scuola media statale "Francesco d’Assisi" di Milano, nel quale (ad integrazione di precedente certificazione) era stato precisato che l’istante, durante l’attività d’insegnamento svolto nell’anno 1990/1991 presso quella scuola, aveva seguito un alunno affetto da disfunzioni neurologiche associate a un deficit visivo parziale, assumendo che tale documento sarebbe stato idoneo a fornire la prova dell’"esperienza dello specifico handicap e ad attribuire al servizio svolto in classe nei confronti dell’alunno quel valore che la norma gli attribuiva in alternativa al tirocinio diretto" (v. così, testualmente, il ricorso per revocazione).

La deducente chiedeva dunque, previa revocazione della decisione n. 6531/2007 di questa Sezione, la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale e l’accoglimento del ricorso in primo grado.

2. Costituendosi in giudizio, il Ministero resistente eccepiva l’inammissibilità dell’interposta impugnazione, investendo la stessa un punto espressamente controverso tra le parti nella causa definita con l’impugnata decisione n. 6531/2007, insuscettibile di ulteriore contestazione attraverso lo strumento processuale ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., e in subordine riproponeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado.

3. All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. La proposta impugnazione per revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

4.1. Giova premettere, in linea di diritto, che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum giudiziale con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395 n. 4) Cod. proc. civ. – secondo cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, ricorre "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare" -, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio. In particolare, l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà processuale, ossia in una svista – obiettivamente e immediatamente rilevabile – che abbia portato ad affermare o soltanto supporre (purché tale supposizione non sia implicita, ma sia espressa e risulti dalla motivazione) l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti invece positivamente accertato. Occorre in ogni caso, che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, perché in tal caso sussiste semmai un errore di giudizio e con la revocazione si verrebbe in sostanza a censurare l’inesatto apprezzamento, in fatto e/o in diritto, delle risultanze processuali (su tali principi v., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati). Deve, poi, trattarsi di errore di fatto concretamente rilevabile con immediatezza ex actis, che sia legato da un nesso di causalità necessaria di carattere logicogiuridico con la pronuncia asseritamente inficiata da tale vizio, nel senso che, eliminato quest’ultimo, cade il presupposto su cui si fonda la decisione.

4.2. Applicando le evidenziate coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve escludersi che siano integrati i requisiti dell’errore revocatorio, in quanto:

– nel giudizio definito con l’impugnata decisione n. 6531/2007 la questione di fatto relativo alla prova dei servizi espletati negli anni scolastici in questione, anche in favore di alunni affetti da oggettivo deficit visivo (risolta in senso negativo sia dal Tribunale amministrativo regionale nella sentenza di primo grado, sia dal Consiglio di Stato nella pronuncia d’appello), aveva costituito un punto controverso tra parti, sul quale si è ampiamente dispiegato il contraddittorio, sicché già sotto il profilo in esame è da escludere la configurabilità di un errore rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4) Cod. proc. civ., per difetto del requisito della natura non controversa del punto di fatto oggetto del dedotto errore revocatorio;

– la mancata espressa menzione, nella gravata decisione, dell’attestato del 19 settembre 1992 giammai costituisce indice di errore di fatto revocatorio, fondandosi l’accertamento in fatto compiuto nel giudizio a quo su una valutazione globale e onnicomprensiva del materiale istruttorio acquisito al processo, ritenuto insufficiente a comprovare il fatto controverso – ciò, evidentemente anche alla luce del contenuto equivoco dell’attestato medesimo, che descrive lo handicap principale di cui era affetto l’alunno come "disfunzione neurologica minore con comportamenti regressivo, limitazione dell’apprendimento e della socializzazione", qualificandolo "come prevalente associato a un deficit visivo parziale e a problemni socio familiari", senza fornire ulteriori precisazioni sul grado dello handicap visivo -, talché il dedotto motivo di revocazione si risolve in una critica al giudizio in fatto compiuto nella gravata decisione, per quanto sopra esposto esulante dall’ambito applicativo dell’esperito mezzo d’impugnazione.

5. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio di revocazione, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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