Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-10-2011, n. 5780 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha respinto il ricorso di primo grado proposto da B. P. volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Sovrintendente Scolastico per la Regione Marche in data 14 aprile 1988 prot. n. 1122/C10 con il quale era stata modificata la graduatoria di merito del concorso a cattedre della classe XX (Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico) indetto con d.m. 29 dicembre 1984, limitatamente alla parte in cui al candidato P. L. era stata attribuita la preferenza "W" e di conseguenza questi era stato collocato al quinto posto (anziché al settimo posto) posto della graduatoria, in luogo del B., nei confronti del quale era stata revocata l’assegnazione del posto messo a concorso.

Il Tribunale amministrativo ha preso in esame le due doglianze proposte dall’odierno appellante respingendole: infatti, da un canto l’atto impugnato era stato reso a seguito di un rilievo (n. 153 del 5 novembre 1987) con cui la Ragioneria Regionale dello Stato, Sede delle Marche, in sede di controllo del provvedimento di approvazione della graduatoria medesima, aveva formulato osservazioni in relazione alla posizione di alcuni candidati collocati in graduatoria, evidenziando – fra l’altro- che al candidato P. L. non era stata attribuita la preferenza "W" relativamente al servizio svolto in qualità di collaboratore di ruolo di ufficio tecnico presso l’Università degli Studi di Macerata.

Ciò implicava che l’atto impugnato non poteva essere ricondotto ad una manifestazione di autotutela a connotato revocatorio e, conseguentemente, la inaccoglibilità delle doglianze fondate sul presupposto dell’assenza dei presupposti per procedere alla emissione di un atto di autotutela.

Secondariamente, l’Amministrazione intimata aveva comunque avuto la possibilità di esercitare l’autotutela sull’atto in oggetto.

Nel merito, l’ampia formulazione della norma che prevedeva il titolo di preferenza in argomento poi riconosciuto al candidato P. L. comprendeva anche il servizio prestato alle dipendenze di università statali; né il bando della procedura concorsuale aveva posto in essere alcuna irragionevole situazione di privilegio.

Da ciò il Tribunale amministrativo ha fatto conseguire il rigetto del ricorso.

L’originario ricorrente rimasto soccombente, ha impugnato la sentenza riproponendo le censure disattese in primo grado.

Non sussistevano gli estremi per agire in autotutela; in ogni caso il controinteressato non aveva svolto la funzione di docente, ed era dipendente amministrativo dell’Università: ciò impediva che gli venisse attribuito il punteggio aggiuntivo di cui alla lettera W del bando selettivo.

L’appellata Amministrazione ha depositato una memoria di costituzione chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.

Il controinteressato ing. P. ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello.

All’adunanza camerale del 27 novembre 2007 fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata sentenza, la Sezione con ordinanza n. 6222/2007 ha accolto istanza di sospensione cautelare della sentenza "in considerazione del danno subito dall’interessato a motivo della efficacia della sentenza appellata".

Alla odierna pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Devono essere innanzitutto disattese le doglianze fondate sull’assenza dei presupposti per l’ esercizio dell’autotutela decisoria.

2.Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, l’atto impugnato è stato emesso a seguito di un rilievo formulato dalla Ragioneria Regionale dello Stato, il che implica che sussistessero tutte le condizioni affinché l’amministrazione appellata rivisitasse le proprie determinazioni.

Sotto altro profilo, la circostanza che fosse stata posta in dubbio l’esatta applicazione della lex specialis della procedura selettiva ed il ristretto torno di tempo trascorso tra l’approvazione della graduatoria e la successiva rettifica avversata dall’appellante rendono evidente che l’Amministrazione non ha in alcun modo travalicato i limiti dell’esercizio potere di revisione.

Invero la graduatoria fu approvata in data 6 luglio 1987 e l’approvazione fu comunicata all’appellante il successivo 25 agosto 1987; l’avversato atto di rettifica venne adottato il 14 aprile 1988: il ristretto arco temporale trascorso rende evidente che non necessitava una approfondita motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze di interesse pubblico diverse ed ulteriori rispetto a quella del ripristino della legalità (ex multis, Cons. Stato, I, 2 luglio 2010, n. 3176).

3. Nel merito la controversia è incentrata sull’interpretazione della clausola della lex specialis che ha condotto all’attribuzione del contestato punteggio al controinteressato, ed in ordine alla legittimità del bando che prevedeva il titolo di preferenza in argomento.

L’avversata disposizione così individuava i candidati potenziali beneficiari di detto titolo: "ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione".

L’appellante contesta la possibilità di ricomprendere nella previsione anche servizio prestato alle dipendenze di università statali; in ogni caso, esclude che ciò potesse avvenire in favore di soggetti (quale il controinteressato) che non svolgevano attività didattica ma funzioni amministrative.

La sentenza assume che gli Atenei, sebbene dotati di margini di autonomia, all’epoca della emissione del provvedimento contestato (1988) dovevano ritenersi inseriti nell’assetto strutturale e organizzativo facente capo al Ministero della pubblica istruzione.

La esattezza di tale conclusione non appare dubbia, se si considera che per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il rettore di università era considerato organo decentrato del Ministero della pubblica istruzione ed i docenti dipendenti del medesimo dicastero

(ex multis, Cons. Stato, VI, 19 gennaio 1990, n. 116).

Infatti all’epoca della emissione degli atti impugnati (quantomeno sino all’entrata in vigore della legge 3 luglio 1998 n. 210 che ha sancito il passaggio delle competenze in materia di concorsi giurisprudenza, universitari dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica alle università degli studi) se ne faceva discendere che nell’ipotesi di provvedimenti emessi dal rettore di università quale organo decentrato del ministero della pubblica istruzione (inserimento di professore universitario) la legittimazione passiva spetta unicamente all’amministrazione dello Stato e non all’università (per quanto la notifica dell’impugnazione all’università va intesa come effettuata ad un soggetto comunque interessato nella vicenda e può considerarsi, quindi, riferibile anche all’ organo passivamente legittimato, svolgendo difese riconducibili all’amministrazione statale competente) (Cons. Stato, VI, 22 novembre 1993, n. 901).

Esclusa quindi l’accoglibilità delle censure volte ad avversare la conclusione cui è giunta la gravata sentenza per cui nell’ambito del "servizio prestato per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione" potesse e dovesse rientrare quello prestato dal controinteressato (la circostanza in punto di fatto non è contestata) alle dipendenze dell’Università,possono essere esaminate le doglianze attingenti la logicità e razionalità della clausola predetta.

4. Anche sotto tale profilo, ritiene il Collegio che le censure siano infondate.

La disposizione del bando di cui si è riportato il testo, infatti, è sostanzialmente riproduttiva dell’art. 5 d.P.R 10 gennaio 1957, n. 3 (riserva dei posti e preferenze) che prevede, al punto 18 del quarto comma, che costituisca titolo di preferenza l’avere "prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d’un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso" e che, all’ultimo comma, stabilisce che, tra l’altro, "a parità di titoli, la preferenza è determinata dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato".

Sotto il profilo ermeneutico, è evidente che questa clausola della lex specialis non fa riferimento all’attività di insegnamento prestata alle dipendenze degli Atenei, ma è meramente riproduttiva della disposizione di legge indicata, laddove si limita a ritenere valutabile il servizio (anche prestato non svolgendo attività di insegnante alle dipendenze dell’amministrazione predetta).

Di più: è proprio la disposizione di legge citata, di cui il bando ha riprodotto il testo, a far riferimento ad un servizio "prestato a qualunque titolo": con ciò escludendo che per l’attribuzione del beneficio fosse necessario che la funzione ricoperta in passato fosse identica od analoga a quella da svolgere in ipotesi di vittoriosa partecipazione alla selezione.

La citata disposizione della lex specialis neppure appare illogica, né ha posto in essere una irragionevole situazione di privilegio – come sostenuto dall’appellante- in considerazione della circostanza che, nel riprodurre il testo della norma di legge, si limita ad attribuire un modesto punteggio aggiuntivo in relazione ad una circostanza oggettiva, pacificamente valutabile favorevolmente, riposante del servizio pregresso prestato dagli aspiranti alle dipendenze della medesima amministrazione che aveva bandito la selezione.

5.Ne consegue anche il rigetto dell’ultima censura contenuta nell’appello che, pertanto, merita di essere integralmente disatteso.

6. Stante soprattutto la natura della controversia sussistono le condizioni di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 8524 del 2007come in epigrafe proposto,lo respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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