Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-02-2012, n. 2765 Crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe chiedeva con ricorso per insinuazione tardiva l’ammissione allo stato passivo del fallimento "WinnersSportingFootwear" del credito per spettanze lavorative relative alle ultime tre mensilità. Il curatore fallimentare si opponeva all’ammissione ed il Tribunale di Trani, mutato il rito, dichiarava inammissibile la domanda in quanto fondata su medesimo titolo già fatto valere in sede di formazione dello stato passivo a fondamento dell’istanza di ammissione di altre spettanze lavorative relative al medesimo rapporto di lavoro. Impugnata dal lavoratore innanzi alla Corte d’appello di Bari, la decisione ha trovato integrale conferma. Avverso quest’ultima statuizione il ricorrente ha infine proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi non resistiti dal curatore fallimentare intimato.

Motivi della decisione

I primi sei motivi del ricorso, articolati secondo logica connessione, censurano la declaratoria d’inammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva delle ultime tre mensilità proposta dal dipendente dell’impresa fallita perchè priva del necessario requisito della novità, essendo stato già disposta ammissione in via ordinaria del credito per le spettanze lavorative maturate prima dell’ultimo trimestre, deducendo la limitata efficacia endofallimentare dell’approvazione dello stato passivo che non impediva al lavoratore di frazionare il diritto alla partecipazione al concorso, attesa la diversità degli elementi costitutivi della domanda.

Il ricorso introduce, riproponendola nei medesimi sensi, questione già esaminata e risolta da questa Corte nei precedenti arresti nn. (OMISSIS) che, in accoglimento dei ricorsi proposti da altri dipendenti della medesima impresa fallita in relazione ai medesimi emolumenti, in adesione agli orientamenti richiamati, ha dichiarato l’ammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva avente ad oggetto il credito riguardante le mensilità controverse, seppur maturate in relazione allo stesso rapporto di lavoro a base dei crediti ammessi in via tempestiva, disponendo la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari con rinvio ad essa per l’esame del merito.

Il collegio, condividendo appieno gli argomenti fondanti le citate pronunce che quindi conferma senza necessità di rivisitazione, pronunciando in conformità, accoglie i primi sei motivi e dichiara assorbito il settimo che riguarda il governo delle spese, disponendo la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per l’esame del merito, nonchè per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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