Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-07-2011) 30-09-2011, n. 35594 Revoca della costituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vigevano che aveva condannato V.M. per il reato di abuso di ufficio, sostituiva la pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria di Euro 3.420,00.

All’imputato era addebitato di aver, nella sua qualità di agente di polizia municipale del Comune di Torre Beretti e Castellare inviato due lettere raccomandate di natura privata, utilizzando buste intestate al Comune ed addebitando il relativo costo di Euro 7,30 all’Economato comunale.

La Corte di appello, investita dell’appello dell’imputato, aveva preliminarmente rigettato la richiesta dell’imputato di esclusione della parte civile, motivata sull’assunto che quest’ultima aveva trasferito l’azione in sede civile.

Nel merito, la Corte escludeva la buona fede e l’errore scriminante dell’imputato, ritenendo la condotta di costui consapevole e volontaria, come provato dall’utilizzo di buste intestate al Comune e dal trattenimento delle ricevute postali.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla mancata estromissione della parte civile, avendo quest’ultima, dopo la condanna di primo grado, trasferito la richiesta di risarcimento del danno patito davanti al giudice civile, con la conseguente revoca della costituzione, a norma dell’art. 82 cod. proc. pen.;

– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 47 cod. pen., per non aver la Corte ritenuto sussumibile il caso nella fattispecie dell’errore di fatto, risultando all’evidenza che l’imputato utilizzò per errore le buste del Comune.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

2. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame, in quanto la Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato l’esclusione della buona fede o del mero errore nella condotta dell’imputato.

Il ricorso mira ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali.

3. Deve essere invece accolto il primo motivo.

Va ribadito il principio secondo cui sussistono i presupposti della revoca "tacita" della costituzione di parte civile, qualora nell’atto di citazione, successivamente proposto davanti al giudice civile, non siano determinati gli elementi di autonomia che contraddistinguono la diversità della nuova domanda risarcitoria o restitutoria, in guisa da realizzare una inequivoca coincidenza fra le due domande civili e, quindi, un duplice esercizio della medesima azione che integra l’ipotesi della revoca di cui all’art. 82 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 28753 del 08/06/2005, Omini, Rv. 232298; Sez. 4 n. 21588 del 23/03/2007, Margani, Rv. 236722).

Nel caso in esame vi era una perfetta coincidenza fra le due domande civili avanzate nelle diverse sedi dalla parte civile, Comune di Torre Beretti e Castellare, volte entrambe all’ottenimento del risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita dell’imputato.

3. A causa del suddetto errore di diritto, l’impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Da ciò consegue, inoltre, che l’imputato non e1 tenuto alla rifusione delle spese della parte civile nel grado. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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