Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 30-09-2011, n. 35573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, del 05.02.2010, di condanna degli imputati per il delitto di estorsione in concorso, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva , ricorrono le difese dei tre imputati,chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivi: G. e C.:

l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione perchè i giudici del merito hanno ritenuto di dover applicare una aggravante che non è stata contestata e non hanno riconosciuto la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, mentre sarebbe stato possibile applicare la diminuzione di un terzo sulla pena inflitta.

S..

La violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,in particolare dell’art. 99 comma 4, art. 69, comma 4, art. 81 cpv c.p., perchè in motivazione i giudici di merito hanno ridimensionato il giudizio negativo sulla condotta in realtà posta in essere dagli imputati e ciò avrebbe dovuto comportare una specifica motivazione in ordine all’aggravante della recidiva che in effetti è stata ritenuta senza particolare motivazione.

Motivi della decisione

2. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2.1 Si legge infatti nel verbale dell’udienza che ha aperto il dibattimento di secondo grado che gli imputati ed i loro difensori hanno unanimemente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi al solo trattamento sanzionatorio e di tale circostanza è dato atto anche nella motivazione della sentenza, che, pertanto, non prende in considerazione i diversi motivi di appello pure riassunti in intestazione, ritenendoli esplicitamente revocati.

Di conseguenza i motivi di ricorso, che non si sostanziano in censure esclusivamente riguardanti il trattamento sanzionatorio, e tali non sono i motivi di ricorso proposti, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione perchè già rinunciati ed i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno quella della somma di 1.500,00 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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