T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-10-2011, n. 852 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, avvocato, ha presentato domanda di partecipazione a una selezione indetta dalla A.S.L. Latina per la copertura per tre anni di un posto vacante di dirigenteavvocato.

In particolare – e per quanto interessa la controversia all’esame – il relativo avviso di selezione richiedeva, quale requisito di partecipazione, "un’anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo".

2. Con l’atto impugnato il ricorrente è stato escluso dalla procedura in quanto ritenuto privo del requisito dell’anzianità o esperienza quinquennale.

3. Di qui il ricorso all’esame con cui il ricorrente denuncia l’illegittimità dell’esclusione sostenendo di essere in possesso del requisito alternativo a quello della anzianità quinquennale cioè di "esperienze lavorative con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo".

In concreto il ricorrente sostiene di possedere il requisito dell’esperienza quinquennale in attività di contenuto analogo a quella di dirigente avvocato presso amministrazioni pubbliche in quanto: a) è iscritto all’albo degli avvocati di Latina dal 31 gennaio 2008; b) è stato iscritto nell’albo dei praticanti avvocati dal 4 novembre 2004.

Di conseguenza – considerato che l’avviso di selezione è stato pubblicato nel mese di gennaio 2010 – egli raggiunge e supera il periodo di 5 anni.

A sostegno del suo assunto – e in particolare di quello dell’idoneità alla valutazione ai fini che interessano del periodo di "praticantato" – egli richiama la giurisprudenza amministrativa (C.G.A. Sicilia, 23 luglio 2007, n. 678 e 4 novembre 2008, n. 884) secondo cui, richiedendo il bando il possesso di esperienza in attività di contenuto "analogo" e non "identico" a quella dell’avvocato, "l’attività richiesta non deve necessariamente coincidere con quella professionale dell’avvocato, essendo sufficiente, invece, che si tratti di attività avente contenuti giuridicolegali; di conseguenza ai fini del raggiungimento dell’anzianità quinquennale, andrebbe pure tenuto conto del periodo di c.d. praticantato (anche protrattosi oltre il previsto biennio ed anche senza ammissione al patrocinio), comportando lo stesso lo svolgimento di attività proprie della professione di avvocato dato che l’attività professionale dell’avvocato non si concretizza in via esclusiva in quella defensionale, consentita, come tale, solo a seguito dell’iscrizione all’albo o, almeno in parte, dopo l’abilitazione al patrocinio. Essa, viceversa, si estende ad una serie di attività professionali tipiche della professione legale, anche di carattere stragiudiziale o preliminare a quella strettamente forense (predisposizione e redazione di atti processuali, stesura di pareri proveritate, risposte a quesiti, ricerche e studio di questioni giuridiche e proposte di soluzione, ecc.), che ben possono costituire oggetto dell’attività, oltre che del professionista, anche di un collaboratore di uno studio legale (ivi compreso il praticante presso lo stesso), pur non iscritto all’albo, e che certamente rientrano nella nozione di attività "analoga" a quella di un appartenente all’avvocatura di un ente pubblico".

4. Questi precedenti – e gli altri di segno analogo pure richiamati da parte ricorrente – non sono condivisibili.

Per quanto ampio possa essere il significato del requisito del possesso di esperienza in attività di contenuto analogo a quelle del dirigente avvocato di un’amministrazione pubblica, deve negarsi che possa essere spesa a questi fini qualsiasi attività purché avente contenuto tecnicogiuridico e, in particolare, quella svolta da un tirocinante di studio professionale.

La ragione di ciò va ravvisata nella circostanza che la posizione funzionale di dirigente di un’amministrazione pubblica implica – come si desume dagli articoli 4 e 17 d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 – lo svolgimento di attività in condizione di autononia e con assunzione di piena e personale responsabilità da parte di chi la svolge. Se così è, deve escludersi che l’attività del praticante avvocato abbia un contenuto (anche solo) analogo a quella di un dirigente avvocato di un’amministrazione pubblica; e infatti il praticante avvocato è "un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno "status" abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato (in questi termini Cassazione, sez. unite, 28 gennaio 2005, n. 1727 relativamente a una fattispecie in cui il praticante aveva assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all’albo). Insomma l’analogia di contenuto tra l’attività del praticante avvocato e quella del dirigente avvocato è solo apparente, perché praticante e dirigente si collocano su piani del tutto diversi sotto i profili dell’autonomia e della responsabilità.

Di conseguenza il ricorso dev’essere respinto. Data la mancata costituzione dell’amministrazione non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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