Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2012, n. 2739 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, con sentenza 10.8.2005 respingeva la domanda dell’attrice srl SIMCO per la condanna della convenuta snc H.C.S. Hotel & Cruise Security di De Falco Gianluca & C. al pagamento della somma di L. 59.900.000 oltre accessori, quale residuo corrispettivo dovuto per circuiti elettronici forniti e/o non ritirati ed, in accoglimento delle riconvenzionali, dichiarava risolto il contratto per inadempimento della SIMCO, condannata al risarcimento dei danni per Euro 40.000, con spese a carico dell’attrice, decisione integralmente riformata dalla Corte di appello di Genova, con sentenza 779/2009, che condannava l’appellata H.C.S. al pagamento di Euro 17.733,20 oltre accessori e rigettava le riconvenzionali, con parziale compensazione delle spese; ciò sul presupposto che non poteva convenirsi con l’affermazione del primo giudice secondo cui la SIMCO sarebbe stata inadempiente sia quanto alla qualità di progettazione sia per il rifiuto di impegnarsi a risolvere il problema insorto, una volta accertato che era stata la H.C.S. ad incorrere in carenze di collaudo del prototipo ricevuto, a reputare di sua soddisfazione tale prototipo ed a invitare la SIMCO a passare con urgenza alla fase della produzione, donde il rigetto delle riconvenzionali e l’obbligo dell’integrale pagamento dei circuiti elettronici effettivamente forniti.

Ricorre H.C.S. con due motivi, resiste SIMCO. Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione di norme di diritto e motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica perchè la Corte di appello non si è attenuta ai principi in materia fissati dalla Corte di Cassazione ed i motivi di appello erano generici.

Col secondo motivo si deducono violazione di norme di diritto, motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, omessa valutazione di prove, deducendo che la Corte di appello non si è attenuta al principio che l’accettazione senza riserve da parte del committente non libera l’appaltatore della responsabilità per le difformità ed i vizi occulti, non riconoscibili al momento della verifica ed era emersa l’assoluta non conformità del prodotto venduto a quanto pattuito, con richiami a prove testimoniali.

Le censure, in gran parte generiche, con la contestuale deduzione di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione, eludono la necessaria specificità dei motivi ed omettono di considerare che non basta richiamare astrattamente principi ricavabili dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte ma occorre dimostrare la loro applicazione al caso concreto.

Nella specie, va osservato, in relazione al primo motivo, che di fronte alla affermazione della sentenza della mancanza di specificità delle censure in sede di gravame, la mera deduzione della specificità, non dimostrata riportandone il testo, è irrilevante.

In relazione al secondo motivo, va ribadito che la valutazione delle prove è prerogativa esclusiva del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità con la espressa dimostrazione della illogicità delle argomentazioni proposte e non con la contrapposizione di una diversa lettura conforme alle proprie aspettative, mentre la riportata parziale prova testimoniale non supera i rilievi di pagina sei, lettera i) della sentenza, che, quanto al vizio principale lamentato giudizialmente dalla H.C.S., cioè l’eccessivo consumo della batteria del sistema elettronico di apertura e chiusura delle casseforti, "è chiaro che si trattava di vizio che un diligente test del prototipo di circuito ricevuto il 1.3.1999 dalla H.C.S. avrebbe subito palesato"; e di pagina sette lettera o), dove, con richiami alla pagina 21 della ctu, si conclude che "rimane la logica constatazione che delle carenze del collaudo deve rispondere la H.C.S., la quale, dopo aver testato (evidentemente con negligenza) il prototipo ricevuto ed averlo ritenuto di sua soddisfazione ("…diamo benestare…"), richiedeva espressamente il passaggio alla fase produttiva senza ulteriori collaudi ed affinamenti del prototipo".

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui Euro 3000 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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