LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Oggetto e finalita’

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i
diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo
sviluppo», e’ parte integrante e qualificante della politica estera
dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni
Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della
Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della
giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i
popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.
2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita’
della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria,
persegue, in conformita’ coi programmi e con le strategie
internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre
organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi
fondamentali volti a:
a) sradicare la poverta’ e ridurre le disuguaglianze, migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo
sostenibile;
b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignita’
dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunita’ e i
principi di democrazia e dello Stato di diritto;
c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione,
di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.
3. L’aiuto umanitario e’ attuato secondo i principi del diritto
internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita’,
neutralita’ e non discriminazione, e mira a fornire assistenza,
soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo,
vittime di catastrofi.
4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta’ internazionale,
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Art. 2

Destinatari e criteri

1. L’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e
associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e
le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza
con i principi condivisi nell’ambito dell’Unione europea e delle
organizzazioni internazionali di cui l’Italia e’ parte.
2. L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche,
anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo,
siano coerenti con le finalita’ ed i principi ispiratori della
presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo
l’Italia assicura il rispetto:
a) dei principi di efficacia concordati a livello internazionale,
in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di
sviluppo da parte dei Paesi partner, dell’allineamento degli
interventi alle priorita’ stabilite dagli stessi Paesi partner e
dell’uso di sistemi locali, dell’armonizzazione e coordinamento tra
donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita’
reciproca;
b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita’, da
garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il
coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo,
operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
4. Nelle attivita’ di cooperazione allo sviluppo e’ privilegiato,
compatibilmente con la normativa dell’Unione europea e con standard
di normale efficienza, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi
e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non
possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il
finanziamento o lo svolgimento di attivita’ militari.
6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo
locale, anche attraverso il ruolo delle comunita’ di immigrati e le
loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche
migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei
diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art. 3

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il numero 1) e’ sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Art. 4

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

1. L’insieme delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo, rivolte
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di seguito denominato
«cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e’ finalizzato al
sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento,
mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e
materiali, e si articola in:
a) iniziative in ambito multilaterale;
b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell’Unione
europea;
c) iniziative a dono, di cui all’articolo 7, nell’ambito di
relazioni bilaterali;
d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
e) iniziative di partenariato territoriale;
f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
g) contributi ad iniziative della societa’ civile di cui al capo
VI.

Art. 5

Iniziative in ambito multilaterale

1. Rientra nell’ambito della CPS la partecipazione anche
finanziaria dell’Italia all’attivita’ di organismi internazionali e
al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita’
di tale partecipazione devono permettere il controllo delle
iniziative, nel rispetto dell’autonomia degli organismi
internazionali stessi.
2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare,
oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni
internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di
cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di
iniziative di cooperazione promosse dall’Italia ed affidate per la
loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo
caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo
che determini i contenuti dell’iniziativa, le rispettive
responsabilita’ e le modalita’ per i relativi controlli.
3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le
iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni
e organizzazioni di integrazione regionale.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali
e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione
allo sviluppo e stabilisce l’entita’ complessiva dei finanziamenti
annuali erogati a ciascuno di essi. L’Agenzia di cui all’articolo 17
eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa
approvazione del Comitato di cui all’articolo 21.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere
multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse
di detti organismi, nel rispetto delle finalita’ e degli indirizzi di
cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

Art. 6

Partecipazione ai programmi dell’Unione europea

1. L’Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo
sviluppo dell’Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi
dell’Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee
di programmazione con quelli dell’Unione europea, favorendo la
realizzazione di progetti congiunti.
2. L’Italia contribuisce altresi’ all’esecuzione di programmi
europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione
centralizzata indiretta, di norma mediante l’Agenzia di cui
all’articolo 17.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e’ responsabile delle
relazioni con l’Unione europea con riferimento agli strumenti
finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di
programmazione di cui all’articolo 12, al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono altresi’ attribuite
la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di
sviluppo.

Art. 7

Iniziative a dono nell’ambito di relazioni bilaterali

1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale
attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati
interamente o parzialmente dall’amministrazione dello Stato, da enti
pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le
procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate
tramite l’Agenzia di cui all’articolo 17. Esse devono corrispondere
ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i
principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte
dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunita’ locali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso
contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner.
Per assicurare la qualita’ degli interventi e rafforzare la
responsabilita’ dei Paesi partner secondo i principi sull’efficacia
degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni
di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al
mantenimento della stabilita’ macroeconomica del Paese partner, la
trasparenza e l’affidabilita’ del suo quadro legislativo e
istituzionale e implicano modalita’ di controllo sulla correttezza
dell’impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli
accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto
riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni
della societa’ civile operanti nei Paesi partner nel campo dei
servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarieta’.

Art. 8

Iniziative di cooperazione con crediti concessionali

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del
Comitato di cui all’articolo 21, su proposta del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle
procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la societa’ Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di
cui all’articolo 2, comma 1, nonche’ a organizzazioni finanziarie
internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26
della legge 24 maggio 1977, n. 227.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti
concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi
locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori
inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 9

Partenariato territoriale

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo
sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella
presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili,
nonche’ nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di
politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai
fini dell’adozione delle leggi delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di
cooperazione e di solidarieta’ internazionale sulla base della loro
potesta’ legislativa, le disposizioni della presente legge sono
principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5
giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo,
previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo
21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo,
di norma avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 17. Le regioni,
le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
all’Agenzia di cui all’articolo 17 le attivita’ di partenariato
territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, commi 1 e 2, e dell’inclusione delle attivita’
stesse nella banca dati di cui all’articolo 17, comma 9.

Art. 10

Interventi internazionali di emergenza umanitaria

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi
nell’ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all’assistenza
delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni
necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed attuati dall’Agenzia di cui all’articolo 17, anche avvalendosi dei
soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata
esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti
operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, puo’ affidare gli
interventi di soccorso nell’ambito degli interventi internazionali di
emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi
incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie
procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo
soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d’intesa con
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e con l’Agenzia di cui all’articolo 17. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di interventi di primo soccorso all’estero del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
152.

Art. 11

Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilita’ politica della cooperazione allo sviluppo e’
attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura
l’unitarieta’ e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di
cooperazione, nell’ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di
cui all’articolo 15.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza
sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonche’
la rappresentanza politica dell’Italia nelle sedi internazionali e
dell’Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega
in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le
procedure di cui all’articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il
vice Ministro e’ invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle
riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate
materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla
coerenza e sull’efficacia delle politiche di cooperazione allo
sviluppo, di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 12

Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione
sulle attivita’ di cooperazione

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze per l’esercizio delle competenze di cui
all’articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il
31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle
Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 13, comma 1, e previa
approvazione da parte del Comitato di cui all’articolo 15, il
documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica
di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di
cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione
e i criteri di intervento, la scelta delle priorita’ delle aree
geografiche e dei singoli Paesi, nonche’ dei diversi settori nel cui
ambito dovra’ essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il
documento esplicita altresi’ gli indirizzi politici e strategici
relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e
internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di
indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, successivamente all’esame da parte del Comitato di
cui all’articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del Consiglio nazionale di cui all’articolo 16 della presente
legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, predispone una relazione sulle attivita’ di cooperazione
allo sviluppo realizzate nell’anno precedente con evidenza dei
risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili
qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia
formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE-DAC). La relazione da’ conto dell’attivita’ di cooperazione
allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche’
della partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo e agli
organismi multilaterali indicando, tra l’altro, con riferimento ai
singoli organismi, il contributo finanziario dell’Italia, il numero e
la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle
modalita’ con le quali tali istituzioni hanno contribuito al
perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La
relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il
loro esito nonche’ quelli in corso di svolgimento, i criteri di
efficacia, economicita’, coerenza e unitarieta’ adottati e le imprese
e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione
sono altresi’ indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle
amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita’ di cooperazione e
dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti
nelle medesime attivita’, ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione
del Comitato di cui all’articolo 15 della presente legge, e’
trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo
schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a
livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti
per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una
programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.

Art. 13

Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini
dell’espressione del parere, lo schema del documento triennale di
programmazione e di indirizzo, di cui all’articolo 12, cui e’
allegata la relazione di cui all’articolo 12, comma 4. Le Commissioni
si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva
Camera, decorsi i quali il documento e’ approvato anche in assenza
del parere.
2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresi’, ai
fini dell’espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui
all’articolo 17, comma 13, e all’articolo 20, comma 1. Le Commissioni
si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 14

Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla
cooperazione allo sviluppo

1. A decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli
stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa
dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di
interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
2. Al rendiconto generale dello Stato e’ allegata una relazione
curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale contenente i dati e gli elementi informativi
sull’utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo,
riferiti all’anno precedente, e l’illustrazione dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorita’ indicati nel
documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui
all’articolo 12.

Art. 15

Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo

1. E’ istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione
allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione
ed il coordinamento di tutte le attivita’ di cui all’articolo 4
nonche’ la coerenza delle politiche nazionali con i fini della
cooperazione allo sviluppo.
2. Il CICS e’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed e’ composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, che ne e’ vice presidente, dal vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo’ delegare le proprie funzioni,
e dai Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca.
3. Sulla base delle finalita’ e degli indirizzi della politica di
cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di
programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12, il CICS
verifica la coerenza e il coordinamento delle attivita’ di CPS.
4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di
legge di stabilita’, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie
per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e
propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai
sensi del comma 1 dell’articolo 14, sulla base del documento
triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12,
dell’esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione
alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse
gia’ stanziate a tale fine.
5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono
invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle
associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del
CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale
per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell’Agenzia di cui
all’articolo 17.
6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS
ai sottosegretari competenti per materia.
7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il
funzionamento. La partecipazione alle riunioni non puo’ in ogni caso
dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese,
emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle
attivita’ del CICS, attraverso la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 20.
10. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito un
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai
principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della
cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti
dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell’Agenzia di cui
all’articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della
societa’ civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario,
delle universita’ e del volontariato. La partecipazione al Consiglio
nazionale non da’ luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di
presenza od emolumenti comunque denominati.
2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione,
consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su
convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo,
per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo
sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche,
sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione,
sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale
per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle
politiche di cooperazione allo sviluppo.
4. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo
sulla base dei criteri di efficacia, economicita’, unitarieta’ e
trasparenza e’ istituita l’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita’ giuridica
di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. L’Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito
degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all’articolo
12 e del coordinamento di cui all’articolo 15. Salvo diversa
disposizione della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone
al Comitato congiunto di cui all’articolo 21 le iniziative da
approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai
sensi del comma 6 del presente articolo.
3. L’Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al
comma 2, le attivita’ a carattere tecnico-operativo connesse alle
fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e
controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione
allo sviluppo, l’Agenzia contribuisce altresi’ alla definizione della
programmazione annuale dell’azione di cooperazione allo sviluppo. Per
la realizzazione delle singole iniziative, l’Agenzia opera attraverso
i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure
comparative in linea con la normativa vigente e con i principi
stabiliti dall’Unione europea, o attraverso partner internazionali,
salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
4. L’Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle
altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti
dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi
rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione
di programmi e progetti dell’Unione europea, di banche, fondi e
organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi
aventi analoghe finalita’; promuove forme di partenariato con
soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo’
realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
5. Il direttore dell’Agenzia e’ nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di
selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza,
per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di
cooperazione allo sviluppo.
6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un
limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell’Agenzia
adotta un regolamento interno di contabilita’, approvato dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, conforme ai principi
civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia,
trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa e della gestione
contabile nonche’ coerente con le regole adottate dall’Unione
europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente
legge.
7. L’Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione
del Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore
dell’Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel
limite delle risorse finanziarie assegnate, puo’ istituire o
sopprimere le sedi all’estero dell’Agenzia e determinare l’ambito
territoriale di competenza delle stesse, utilizzando
prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita’. Previa autorizzazione del
Comitato congiunto di cui all’articolo 21, il direttore dell’Agenzia
dispone l’utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre
amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l’Agenzia.
8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all’articolo
21, il direttore dell’Agenzia puo’, nel limite delle risorse
finanziarie assegnate, inviare all’estero dipendenti dell’Agenzia,
nell’ambito della dotazione organica di cui all’articolo 19, comma 2,
nonche’ del personale di cui all’articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita’ ivi indicate. Si applica la parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ad eccezione dell’articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto
comma dell’articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le
sedi all’estero e’ di due anni. Il personale dell’Agenzia all’estero
e’ accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in
conformita’ alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di
accreditamento. Il personale dell’Agenzia all’estero opera nel quadro
delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi
missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in
conformita’ con l’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l’Agenzia
mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con
le organizzazioni della societa’ civile presenti in loco e assicura
il coordinamento tecnico delle attivita’ di cooperazione allo
sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
9. L’Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella
quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di
cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in
particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore
dell’intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara,
l’indicazione degli aggiudicatari.
10. L’Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella
realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i
soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 23, comma 2, che
intendano partecipare alle attivita’ di cooperazione allo sviluppo
beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti
normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di
sostenibilita’ ambientale nonche’ la legislazione per il contrasto
della criminalita’ organizzata e fa riferimento espresso a quello
vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile,
se non diversamente stabilito dal codice dell’Agenzia, a tutto il
personale di quest’ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di
cui all’articolo 23, comma 2.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
dell’Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ adottato
lo statuto dell’Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e
le regole di funzionamento dell’Agenzia, fra le quali:
a) il conferimento al bilancio dell’Agenzia degli stanziamenti ad
essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la
realizzazione degli interventi di cooperazione nonche’ le condizioni
per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese
quelle a titolo oneroso;
b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle
attivita’;
d) le procedure di reclutamento per il direttore dell’Agenzia e
per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall’articolo
19 della presente legge;
e) le procedure comparative di cui al comma 3;
f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri
soggetti di cui all’articolo 26;
g) il rapporto fra la presenza dell’Agenzia all’estero e le
rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per
assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte
dell’Agenzia delle attivita’ di cooperazione realizzate con fondi
pubblici italiani nei Paesi partner;
h) il numero massimo di sedi all’estero di cui al comma 7 e di
dipendenti dell’Agenzia che possono essere destinati a prestarvi
servizio;
i) le modalita’ di armonizzazione del regime degli interventi in
corso, trasferiti all’Agenzia ai sensi dell’articolo 32;
l) le modalita’ di riallocazione del personale, dei compiti e
delle funzioni dell’Istituto agronomico per l’Oltremare all’interno
della struttura dell’Agenzia, senza che cio’ determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti,
in qualita’ di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte stessa nonche’ da un membro
designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro
designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
n) le modalita’ di rendicontazione e controllo delle spese
effettuate dalle sedi all’estero dell’Agenzia, anche attraverso un
efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei
principi di economicita’, efficacia ed efficienza;
o) la previsione che il bilancio dell’Agenzia sia pubblicato nel
sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18

Disciplina di bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo

1. All’Agenzia e’ attribuita autonomia organizzativa,
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell’Agenzia sono costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni,
secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le
amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le
prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio,
supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita’, debitamente
accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a diretta
gestione statale delle somme di cui all’articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell’Agenzia e’ unico e redatto conformemente ai
principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa
di attuazione.
4. Le risorse finanziarie dell’Agenzia destinate ad attivita’ che,
in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi
internazionali, rientrano nella CPS sono impignorabili.

Art. 19

Personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e’ determinata la dotazione organica
dell’Agenzia, nel limite massimo di duecento unita’.
2. Alla copertura dell’organico dell’Agenzia si provvede:
a) mediante l’inquadramento del personale attualmente in servizio
in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
che opti per il transito alle dipendenze dell’Agenzia e previo parere
favorevole dell’amministrazione di appartenenza, nonche’ del
personale dell’Istituto agronomico per l’Oltremare;
b) mediante l’inquadramento di non oltre quaranta dipendenti
delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino
per il transito alle dipendenze dell’Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilita’ di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo
prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle
riduzioni delle dotazioni organiche di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive
pubbliche ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nei limiti delle facolta’ assunzionali previste a
legislazione vigente.
3. Al momento dell’adozione dei provvedimenti di inquadramento del
personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza
e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’Agenzia.
In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere
reintegrate. Il personale interessato mantiene l’inquadramento
previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell’Agenzia si applicano, salva diversa
disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all’articolo
16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si
applica l’articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilita’ del proprio organico, e per un
quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai
limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o
contrattuali, l’Agenzia puo’ avvalersi di personale proveniente da
altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando,
al quale si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale,
assunto nei Paesi in cui l’Agenzia opera nel limite di un contingente
complessivo pari a cento unita’, in aggiunta alla dotazione organica
di cui al comma 1 del presente articolo, e’ armonizzata con le
disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E’ fatto divieto
di applicare l’articolo 160 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o
soppressione di una sede all’estero di cui all’articolo 17, comma 7,
della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui
al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati
prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di
diritto.
7. Dall’attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli
oneri coperti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si
provvede, in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia, al fine di
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e
responsabilita’, a riordinare e coordinare le disposizioni
riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei
strutture di livello dirigenziale non generale.
2. Con modalita’ stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e
i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare
nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in
riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza
politica e coerenza dell’azione dell’Italia nell’ambito delle
organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta
relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali,
agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli
articoli 8 e 27; valutazione dell’impatto degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli
obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest’ultimo fine, anche di
valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie
dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato
congiunto di cui all’articolo 21.

Art. 22

Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo
sviluppo

1. Nell’ambito delle finalita’ della presente legge, la societa’
Cassa depositi e prestiti Spa e’ autorizzata ad assolvere ai compiti
di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo
sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l’Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa’
Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e
delle societa’ da essa partecipate per l’istruttoria e la gestione
dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo, per le finalita’ di cui all’articolo 8 nonche’ per la
strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell’ambito di
accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o
della partecipazione a programmi dell’Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a
carico del bilancio dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo.
4. La societa’ Cassa depositi e prestiti Spa puo’ destinare, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la
medesima Cassa e il Ministero dell’economia e delle finanze, risorse
proprie ad iniziative rispondenti alle finalita’ della presente
legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato
congiunto di cui all’articolo 21.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita’
di attuazione del presente articolo.

Art. 23

Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo

1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione
italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati,
per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione
allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta’.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le universita’ e gli enti
pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali;
c) le organizzazioni della societa’ civile e gli altri soggetti
senza finalita’ di lucro di cui all’articolo 26;
d) i soggetti con finalita’ di lucro, qualora agiscano con
modalita’ conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli
standard comunemente adottati sulla responsabilita’ sociale e alle
clausole ambientali, nonche’ rispettino le norme sui diritti umani
per gli investimenti internazionali.

Art. 24

Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita’ ed enti
pubblici

1. L’Italia favorisce l’apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle universita’ e degli enti
pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le
rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo
qualificato per la migliore realizzazione dell’intervento, e
promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita’ della presente legge.
2. L’Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di
cui all’articolo 21, mediante convenzione che determina modalita’ di
esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo’ affidare ai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l’attuazione di
iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo’
concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche
coinvolte nell’attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Art. 25

Regioni ed enti locali

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l’Agenzia promuovono forme di partenariato e
collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, l’Agenzia puo’ concedere
contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2
dell’articolo 9.

Art. 26

Organizzazioni della societa’ civile ed altri soggetti senza
finalita’ di lucro

1. L’Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo
sviluppo delle organizzazioni della societa’ civile e di altri
soggetti senza finalita’ di lucro, sulla base del principio di
sussidiarieta’.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni
della societa’ civile e gli altri soggetti senza finalita’ di lucro
di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella
cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
b) organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)
statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla
solidarieta’ internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza
etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come
finalita’ prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita’ di
immigrati che mantengano con le comunita’ dei Paesi di origine
rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino
con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e
attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo
sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da
almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).
3. Il Comitato congiunto di cui all’articolo 21 fissa i parametri e
i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e
l’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle
organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito
elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia. La
verifica delle capacita’ e dell’efficacia dei medesimi soggetti e’
rinnovata con cadenza almeno biennale.
4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal
regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti
di competenza, esperienza acquisita, capacita’, efficacia e
trasparenza, l’Agenzia puo’ concedere contributi o affidare la
realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad
organizzazioni e a soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3.
Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i
progetti beneficiari di contributi concessi dall’Agenzia e le
iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione e’
stata loro affidata dalla medesima.
5. Le attivita’ di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario
svolte dai soggetti iscritti nell’elenco di cui al comma 3 sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita’ di natura non commerciale.

Art. 27

Soggetti aventi finalita’ di lucro

1. L’Italia riconosce e favorisce l’apporto delle imprese e degli
istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta
eccezione per le societa’ e le imprese iscritte nel registro
nazionale delle imprese di cui all’articolo 3 della legge 9 luglio
1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenzialita’ e responsabilita’ sociale.
2. E’ promossa la piu’ ampia partecipazione dei soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei
contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate
dalla cooperazione allo sviluppo, nonche’ dai Paesi partner,
dall’Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di
sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla
cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 puo’ essere
destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare
il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma
anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner,
individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati
o ad organizzazioni internazionali, affinche’ finanzino imprese miste
da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di
agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei
Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui
alla lettera a).
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che puo’ annualmente essere
impiegata per le finalita’ di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3
che devono tenere conto, oltre che delle finalita’ e delle priorita’
geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle
garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti
stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di
occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul
lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i
crediti.
5. All’istituto gestore di cui all’articolo 8 sono affidate, con
convenzione stipulata dal Ministero dell’economia e delle finanze,
l’erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo,
ciascuno dei quali e’ valutato dall’Agenzia congiuntamente
all’istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente
articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all’articolo 8.

Art. 28

Personale impiegato all’estero nelle attivita’ di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei
pubblici dipendenti
1. Nell’ambito delle attivita’ di cooperazione allo sviluppo, le
organizzazioni della societa’ civile e gli altri soggetti di cui
all’articolo 26 possono impiegare all’estero personale maggiorenne
italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati
titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e
delle qualita’ personali necessarie, mediante la stipula di
contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di
contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in
materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa
italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e’ convocato un apposito tavolo di contrattazione per la
definizione del contratto collettivo nazionale del personale
impiegato all’estero nelle attivita’ di cooperazione allo sviluppo.
Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie
mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita’ del proprio
compito ed in nessun caso puo’ essere impiegato in operazioni di
polizia o di carattere militare.
2. L’Italia riconosce e promuove il volontariato prestato
nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le
organizzazioni della societa’ civile e gli altri soggetti di cui
all’articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del
presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di
un rapporto di lavoro. In questo caso, l’inquadramento giuridico ed
economico di detto personale e’ parametrato su quello stabilito
dall’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico
delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo
del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all’articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e
comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1
del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta.
4. L’amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente,
corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia su richiesta
dell’organizzazione della societa’ civile o di altro soggetto che ha
stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni di cui al
comma 3. L’Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta
attestazione, che puo’ riguardare anche il personale impiegato in
progetti finanziati dall’Unione europea, dagli organismi
internazionali di cui l’Italia fa parte, da altri governi, da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonche’ da soggetti
privati, previa verifica da parte dell’Agenzia della coerenza
dell’iniziativa con le finalita’ e gli indirizzi di cui agli articoli
1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni
spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di
cooperazione.
5. La prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali
di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua
durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di
valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica
amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici
concorsi per l’ammissione alle carriere dello Stato o degli enti
pubblici. Il periodo di servizio e’ computato per l’elevazione del
limite massimo di eta’ per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Salvo piu’ favorevoli disposizioni di legge, le attivita’ di servizio
prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni
effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita’
professionali di ruolo prestate nell’ambito nazionale, in particolare
per l’anzianita’ di servizio, per la progressione della carriera e
per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle
contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste
nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di
lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza
assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue
in loco, da essi dipendenti, e’ data la possibilita’ di assumere
personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato,
oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della societa’ civile e gli altri soggetti di
cui all’articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal
contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi.
I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle
vigenti leggi in ossequio al principio dell’unicita’ della posizione
assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. E’ escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di
cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o l’Agenzia, anche
nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti
dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei
confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle
organizzazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 26,
discendenti dal contratto col personale all’estero, sono commisurati
ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito
decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
10. L’Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e
servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto
dall’Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attivita’
di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all’articolo 26,
accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001,
n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati
alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani
volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree
di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di
emergenza ambientale.
11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29

Partner internazionali

1. L’Italia favorisce l’instaurazione sul piano internazionale di
collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena
appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e
di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche’
con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i
fondi internazionali, con l’Unione europea e con gli altri Paesi
donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

Art. 30

Riallineamento dell’Italia agli impegni internazionali assunti in
materia di cooperazione allo sviluppo

1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli
stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo
sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli
obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di
tale periodo.

Art. 31

Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti

1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all’articolo 17, comma 13, sono
abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177;
d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari
esteri 15 settembre 2004, n. 337;
f) l’articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n.
69;
g) l’articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 54;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
l) l’articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
a) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali
con l’estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e
attuazione dell’azione italiana in materia di politica internazionale
e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e
con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione
dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento
delle relative attivita’ di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche’ di contenzioso
internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine
all’attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune previste dal Trattato sull’Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere
dell’Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita’
italiane e dei lavoratori all’estero; di cura delle attivita’ di
integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi
negoziali riguardanti i trattati sull’Unione europea»;
b) dopo l’articolo 13 e’ inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). – 1. I compiti e le funzioni dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante
disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo».
3. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) cooperazione allo sviluppo».
4. All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) e’ aggiunto il seguente:
«11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta’ internazionale».
5. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera a), il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «L’utilizzo dei fondi di cui alla presente
lettera e’ consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della
sostenibilita’ economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali
operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la
medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell’economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)»;
b) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con
decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i
criteri e le modalita’ per l’effettuazione delle operazioni di cui al
comma 7, lettera a), terzo periodo».

Art. 32

Disposizioni transitorie

1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua
ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla
data di cui all’articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima
data, gli stanziamenti disponibili di cui all’articolo 14, comma 1,
lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita’
per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati
ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti
all’Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra
alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi connessi
con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all’articolo 17,
comma 13, regola le modalita’ del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui
all’articolo 31, comma 1, e’ curata dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la
normativa vigente al momento dell’effettuazione della spesa.
3. Nel fondo rotativo di cui all’articolo 8 confluiscono gli
stanziamenti gia’ effettuati per le medesime finalita’ di cui alla
presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
4. L’Agenzia si avvale degli esperti di cui all’articolo 16, comma
1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, gia’ in
servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
limite massimo di cinquanta unita’. Entro la data di cui all’articolo
31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in
servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma
4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa
quella relativa al servizio all’estero nel limite dei posti istituiti
ai sensi dell’articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la
possibilita’ per gli interessati in possesso dei requisiti di legge
di partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza dell’Agenzia.
6. A decorrere dalla data di cui all’articolo 31, comma 1,
l’Istituto agronomico per l’Oltremare e’ soppresso. Le relative
funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono
contestualmente trasferite all’Agenzia, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale.
7. Le organizzazioni non governative gia’ riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) ai sensi
dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono
iscritte nell’Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle
stesse presso l’Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino
al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del
riconoscimento dell’idoneita’ concessa ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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