Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35644 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 30.9.2010 il GIP del Tribunale di Firenze, decidendo sull’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 672 c.p.p., da G.O.J. confermava l’ordinanza emessa in data 29.3.2010, con la quale era stato applicato alla opponente l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di mesi otto di reclusione sulla pena di anni undici di reclusione infintale con la sentenza dal GUP dello stesso tribunale in data 23.3.2006. Riteneva il GIP che, correttamente, nell’ordinanza oggetto di opposizione era stato considerato non applicabile il beneficio clemenziale con riferimento ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e di cui all’art. 73, aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo D.P.R., trattandosi di delitti esclusi dall’indulto concesso con la L. n. 241 del 2006. Affermava, poi, che fosse priva di rilievo la circostanza che con precedente ordinanza in data 9.4.2008 lo stesso giudice aveva erroneamente dichiarato estinta per indulto la maggior pena di anni uno e mesi otto.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione G. O.J. personalmente deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione. Espone di non aver presentato richiesta alcuna di applicazione dell’indulto, già concessole con l’ordinanza 9.4.2008 del GIP del tribunale di Firenze, ma solo inviato alla Procura della Repubblica di Firenze una istanza chiedendo di accertare se avesse espiato la pena inflitta per il reato ostativo, e tale richiesta era stata, evidentemente, mal interpretata, e anche non considerata dal giudice in sede di opposizione, nonostante la circostanza fosse stata evidenziata.

Lamenta, quindi, che nell’ordinanza gravata non sia stato applicata il principio di diritto secondo il quale anche il procedimento esecutivo è assoggettato alle regole proprie di ogni altro procedimento giurisdizionale, ivi comprese quelle che disciplinano la definitività dei provvedimenti.

3.- Con memoria depositata il 13.4.2011 l’avv. Luigi Favino ulteriormente illustra le doglianze della ricorrente, ribadendo:- che la stessa non aveva proposto alcun incidente di esecuzione per l’applicazione dell’indulto, che anzi nell’atto di opposizione aveva evidenziato che il beneficio le era stato già concesso con ordinanza 9.4.2008 del GIP del Tribunale di Firenze e, in conseguenza, il procedimento genetico del ricorso in cassazione doveva ritenersi instaurato d’ufficio; – che il giudice dell’esecuzione in sede di opposizione non aveva tenuto conto del giudicato formatosi rebus sic stanti bus riguardo alla precedente decisione dello stesso giudice dell’esecuzione.

3.- Il Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, con atto depositato il 3.2.2011, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5.- Deve essere, infatti, rilevato che anche in materia di ordinanze vale il principio fondamentale del ne bis in idem sancito dall’art. 649 c.p.p. che, in quanto espressione di un principio generale, deve valere anche al di là della sede di cognizione. Così è per la fase esecutiva (cfr., Cass. Sez. 3, sent. 22.3.2006, n. 21792, Rv.

235522,), come, sicuramente evincibile dal dato letterale del disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 2, che prevede l’inammissibilità di un’ulteriore richiesta "basata sui medesimi elementi".

Per quanto non si possa parlare formalmente di passaggio in giudicato, si deve rilevare la formazione di una preclusione processuale fondata sulla precedente ordinanza non impugnata nei termini, e quindi di una definitività allo stato degli atti, in quanto tale suscettibile di essere superata solo sulla base di elementi nuovi (Cass. Sez. 3, sent. 22.3.2006, n. 21792, Rv. 235522, Cass. Sez. 5, Sent. 24.2.2010, Rv. 246959).

Gli elementi nuovi, poi, per consolidata giurisprudenza possono essere costituiti da circostanze di fatto sopravvenute, o da questioni di diritto prima non prospettabili, ma non possono consistere in una diversa valutazione della medesima situazione.

5.- Nel caso in esame la esistenza di precedente ordinanza, ormai irrevocabile, con la quale il giudice dell’esecuzione aveva già concesso l’indulto, peraltro rappresentata dalla ricorrente in sede di opposizione, doveva considerarsi preclusiva di una nuova decisione identica materia da parte dello stesso giudice dell’esecuzione.

Con il giudizio di opposizione doveva essere, quindi, revocata l’ordinanza opposta, senza che potesse assumere rilievo alcuno la circostanza che essa fosse erronea, dovendo gli eventuali errori essere fatti valere dalla parte interessata con gli strumenti di impugnazione normativamente predisposti. Ed invero appare argomentazione risibile, oltre che contraddittoria ed illogica, che la prima ordinanza, non fosse più nota al momento dell’emissione della seconda.

In ragione delle sopraesposte considerazioni sia l’ordinanza gravata, resa in sede di opposizione, che quella precedente, oggetto dell’opposizione, devono essere annullate senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella 29.3.2010 del GIP del Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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