Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35643 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza 19.5.2010 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, decideva:

– la revoca nei confronti di S.F. il beneficio della sospensione condizionale della pena concessole con tre distinte sentenze di condanna comprese nel cumulo emesso in data 1.2.2010 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

– l’applicazione alla S. l’indulto nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 3.006,58 di multa;

– l’unificazione in continuazione dei fatti giudicati con le sentenze 21.5.2008 della Corte di Appello di Napoli e 17.7.2004 del Tribunale di Napoli, determinando, in forza della ritenuta continuazione, la pena unica di anni uno, mesi uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alle modalità di determinazione adottate per la determinazione della pena a seguito della ritenuta continuazione tra reati. In particolare lamenta che, nell’individuare il reato più grave e la relativa pena, la corte di appello abbia erroneamente indicato quello di cui alla sentenza 21.5.2008 della Corte di Appello di Napoli, assumendo come pena base mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa laddove, con quella sentenza fu inflitta la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione, (più pena pecuniaria) aumentata di mesi due di reclusione per la continuazione con il reato di cui alla diversa sentenza 25.10.2008 del Tribunale di Napoli.

3.- Il Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso, con atto depositato il 19.1.2011, chiede che il ricorso sia rigettato.

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5.- Osserva il collegio che sede di applicazione della disciplina del reato continuato di cui all’art. 671 c.p.p. il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave tra quelli assunti in continuazione e ad operare gli aumenti di pena per gli atri reati, ad esso unificati dall’identità del disegno criminoso, partendo dalla pena inflitta per il reato ritenuto di maggior gravità.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in relazione a più condanne, il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l’aumento della pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p..

In particolare, è stato chiarito che in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in quel giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti, che dovrà essere determinato ex uovo dal giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 1, sent. 29.11. 1999, n. 6557, Rv.

215221; Cass., Sez. 1, sent. 27.10. 2004, n. 45161, Rv. 229822;

Cass., Sez. 1, sent. 15.1.2009, n. 4911, Rv. 243375; Cass., Sez. 1, sent. 15.12.2009, n. 49748, Rv, 245987).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha correttamente assunto una pena base diversa da quella di anni uno e mesi 5 di reclusione di cui alla sentenza 25.1.2008 della Corte di appello di Napoli, perchè detta pena non è riferibile a una singola violazione più grave ma è, a sua volta, il risultato di plurime applicazioni della continuazione, e segnatamente: mesi quattro per la sentenza 25.10.2007 del Tribunale di Napoli, mesi uno per la sentenza 18.12.2006 del Tribunale di Napoli e anni uno per la sentenza 24.3.2006 dello stesso tribunale, a sua volta frutto della continuazione tra più reati, tra i quali quello ritenuto più grave è punito con la reclusione di mesi otto assunta quale pena base nell’ordinanza gravata. Per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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