Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-02-2012, n. 2735 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza della Corte di appello di Salerno n. 241 del 1988, passata in cosa giudicata, era rigettata la domanda con la quale B.G. aveva convenuto il Condominio (OMISSIS) per sentirlo condannare a lasciare libero l’ingresso di tre locali di sua proprietà che avevano accesso dalla traversa che collega corso (OMISSIS) con Via (OMISSIS).

Con tale decisione si era ritenuto che il Condominio era titolare del diritto di proprietà esclusiva sulla predetta traversa ed era così negato il diritto di comunione invocato dall’attore.

Il B., quindi,con citazione del 4 febbraio 1989 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Condominio (OMISSIS) chiedendo il riconoscimento della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia con i consequenziali provvedimenti necessari a consentire l’esercizio del diritto, o, in subordine, la costituzione di servitù coattiva.

Con sentenza del 10 settembre 2002 il Tribunale dichiarava l’esistenza della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a favore dei tre locali terranei di proprietà dell’attore con la condanna del convenuto a consegnare le chiavi del lucchetto apposto al cancello di ingresso e alla rimozione dei mezzi parcheggiati, oltre al risarcimento dei danni.

Con sentenza dep. il 30 gennaio 2006 la Corte di appello di Salerno rigettava l’impugnazione principale proposta dal Condominio nonchè quella incidentale.

Secondo i Giudici era infondata l’eccezione di giudicato, sollevata dal Condominio in relazione alla sentenza n. 241 del 1988 della Corte di appello di Salerno, tenuto conto che i due giudizi erano fondati su presupposti di fatto e di diritto diversi posto che, mentre nel precedente procedimento era stato invocato il diritto di comunione della strada, in quello presente era stato dedotto il diritto di servitù di passaggio.

La sentenza, quindi, riteneva costituita per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio a favore dei locali terranei in virtù dell’atto di disposizione con il quale l’originario e unico proprietario – dante causa dell’attore – aveva alienato parte del fondo al costruttore Ba. riservandosi una porzione sulla quale aveva poi realizzato i garage che successivamente aveva venduto all’attore.

2- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Condominio (OMISSIS) sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Le parti hanno presentato l’istanza di trattazione prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26, come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1.

MOTIVI

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., artt. 99, 112 e 324 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che l’esame della questione circa l’esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia era ormai precluso dal passaggio in giudicato della sentenza n. 241 del 1988, che aveva riconosciuto a favore del Condominio la proprietà esclusiva della traversa privata de qua e, in particolare, aveva disposto la condanna dell’attore alla chiusura delle porte di accesso ai garage dell’attore, così statuendo l’inesistenza di alcun titolo che legittimasse il B. all’apertura delle porte predette e quindi negando la sussistenza al riguardo di alcun diritto a favore dell’attore.

La sentenza de qua costituiva cosa giudicata nel presente giudizio, tenuto conto del principio del dedotto e del deducibile e che la esistenza di un diritto reale prescinde dal titolo fatto valere.

1.2. Il motivo è infondato.

Secondo quanto risulta dalla sentenza n. 241 del 1988 della Corte di appello di Salerno, passata in cosa giudicata – la natura processuale della violazione denunciata consente alla Corte di Cassazione l’esame diretto degli atti – in quel giudizio il B. aveva proposto la domanda di rivendicazione del diritto di comproprietà dal medesimo vantato sulla traversa de qua, essendo stata dichiarata inammissibile la confessoria servitutis nel corso successivo di quel giudizio: i Giudici, nel respingere la domanda, ritennero che la traversa era di proprietà esclusiva del Condominio convenuto.

Ciò premesso, deve escludersi, come correttamente affermato dalla decisione qui impugnata, che la sentenza n. 241 del 1988 integri un giudicato preclusivo dell’azione proposta nel presente giudizio.

Il riferimento alla condanna alla chiusura delle porte di accesso disposto con la n. 241 del 1988 non è decisivo, posto che quel provvedimento era stato emesso in relazione – e quale effetto consequenziale – di una diversa causa petendi azionata, in quanto si identificava in un diritto reale ontologicamente diverso da quello fatto valere nella presente sede: nel primo giudizio, il diritto di comproprietà sulla traversa, nel secondo la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, laddove – è appena il caso di ricordare – che il diritto di cui all’art. 1027 cod. civ., postula che il fondo a carico del quale è posto un peso appartenga a soggetto diverso dal proprietario del fondo a favore del quale il vantaggio è costituito; il che evidenzia l’inconciliabilità fra la pretesa, da un lato, di comproprietà di un bene (e dell’esercizio delle facoltà a esso inerenti) e, dall’altro, del diritto di servitù su di esso vantato.

La diversa natura del diritto azionato comporta che le questioni rientranti nell’ambito dell’oggetto dell’indagine compiuta con riferimento al diritto di comproprietà erano del tutto estranee al thema decidendum del presente giudizio e, come tali, non potevano essere fatte valere in quella sede.

I principi richiamati dal ricorrente in tema di diritti autodeterminati – che si individuano per il loro contenuto e non per il fatto costitutivo – con la preclusione dell’accertamento dell’inesistenza del diritto in un successivo processo anche se basato su un titolo diverso, appaiono inconferenti nella specie atteso che, come si è ampiamente detto, diversi sono i diritti azionati nei due procedimenti.

2.1. Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1061, e segg., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che aveva erroneamente ritenuto costituita per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio a favore dei locali de quibus quando questi non erano ancora esistenti al momento di quello che sarebbe stato l’atto costitutivo, ovvero l’atto di alienazione da parte del C. a favore del Ba..

2.2. Il motivo è fondato.

La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia ha per presupposto che due fondi, appartenenti in origine allo stesso proprietario, siano stati posti dallo stesso in una situazione di subordinazione dell’uno rispetto all’altro idonea a integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all’atto della separazione, risultino segni visibili concretantisi in opere permanenti necessaria per l’esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza; in particolare nel caso di servitù di passaggio, la servitù si intende costituita quando risulti l’esistenza di una o più opere visibili destinate stabilmente all’esercizio del passaggio dall’uno all’altro fondo e non risulti in altro modo manifestata una volontà contraria al mantenimento del passaggio come finca quel momento esercitato dall’unico proprietario.

Nella specie, secondo la ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici di merito, l’attore aveva acquistato da C.G., originario unico proprietario dell’immobile, un fabbricato e alcuni spiazzi di terreno ai quali si accedeva attraverso due cancelli posti sul Corso (OMISSIS) già Viale (OMISSIS). Tale area di circa 1200 metri quadri fu frazionata con la creazione di nuova particella pari a circa 60mq. del terreno (66b) che il C. si era riservato per sè all’atto in cui intervenne la vendita della residua parte di mq.1140 al costruttore Ba.Di. che vi aveva edificato il fabbricato Condominiale e realizzato i tre piccoli garage, che si affacciavano sulla strada di accesso privato.

Orbene, al momento del frazionamento del fondo originariamente unico, i locali garage a favore dei quali è stata invocata la servitù, non erano esistenti posto che gli stessi vennero successivamente realizzati dal Ba. sull’area di proprietà che il C. si era riservato allorchè ebbe ad alienare la residua parte al costruttore Ba..

Erroneamente i Giudici hanno ritenuto soddisfatto il requisito dell’apparenza – con riferimento all’accesso dalla strada esistente all’epoca della vendita al Ba. a favore di quello che era uno spiazzo inedificato – posto che evidentemente sarebbe stata necessaria la presenza di opere destinate all’esercizio del passaggio a favore dei garage che avrebbero costituito l’asserito fondo dominante.

Il ricorso va accolto; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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