Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 giugno 2010 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di M.M., volta a ottenere lo scorporo della pena di anno uno, mesi due e giorni otto di reclusione, a titolo di presofferto in custodia cautelare con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Marsala il 17 giugno 1980, dall’ultimo provvedimento di rideterminazione della pena, emesso il 16 luglio 2009 nei confronti dello stesso dalla Procura Generale della Repubblica di Palermo.

1.2. La Corte d’appello argomentava la decisione osservando che:

– questa Corte con la sentenza del 28 settembre 2006, con la quale aveva annullato con rinvio l’ordinanza del 9 gennaio 2006 della stessa Corte d’appello, aveva fissato i principi di diritto in materia di computo dei periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi per reati commessi in tempi diversi, precisando che in tal caso non può disporsi un cumulo unitario e globale soggetto ai limiti di cui all’art. 78 cod. pen., ma deve procedersi a cumuli parziali per evitare che periodi di carcerazione sofferti precedentemente possano essere imputati a pene relative a reati commessi successivamente, violando il disposto dell’art. 657 c.p.p., comma 4;

– nella specie, il provvedimento di rideterminazione della pena, emesso il 16 luglio 2009 dalla Procura Generale, aveva preso a base il precedente provvedimento di cumulo del 12 ottobre 2005 dello stesso ufficio di Procura, che, applicando il metodo di computo delineato da questa Corte, confermato dalla suddetta sentenza, aveva proceduto a due distinti cumuli parziali, ordinando cronologicamente i reati, e ricomprendendo, in particolare, nel primo cumulo le condanne per i reati commessi prima della consumazione del reato di omicidio (commesso il (OMISSIS) ed espiato dal 25 marzo 1995, con riferimento alla sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo, con detenzione attribuita dal 2 luglio 1975 al 2 ottobre 1979 con provvedimento dell’11 luglio 2003 della Procura Generale), considerato come momento determinativo del cumulo, e quindi comprensivo delle seguenti sentenze:

A) sentenza resa l’il dicembre 1969 dalla Corte d’assise d’appello, irrevocabile il 19 aprile 1971 (per reati commessi nel (OMISSIS)), tenendo conto della pena di tre anni espiata in custodia cautelare dal 31 marzo 1968 al 31 marzo 1971;

B) sentenza resa il 19 novembre 1981 dalla Corte d’appello, a conferma della sentenza resa il 17 giugno 1980 dal Tribunale di Marsala (per reato commesso il (OMISSIS)), tenendo conto della pena di anno uno, mesi due e giorni otto di reclusione espiata in custodia cautelare dal 15 luglio 1973 al 23 settembre 1974;

– attraverso la detrazione dalla pena complessiva relativa alle condanne di cui alle dette sentenze dei relativi periodi di carcerazione già sofferti si era pervenuti alla pena residua di anni quattro, mese uno e giorni ventidue di reclusione ed Euro 294,38, che, sommata alle pene inflitte con le condanne di cui alle sentenze sub C), D), E), F) e G) aveva consentito di determinare la pena complessiva, con il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., in complessivi anni trenta di reclusione ed Euro 52.972,00, da cui andavano detratti anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione per la custodia cautelare sofferta per la condanna sub C), rimanendo da espiare in concreto la pena di anni venticinque, mesi otto e giorni venti di reclusione, oltre alla indicata pena pecuniaria;

– la fungibilità dei periodi di carcerazione presofferta era stata, pertanto, correttamente calcolata con riguardo al cumulo parziale dei reati commessi prima del reato di omicidio, oggetto della sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo;

– era, in particolare, corretto il calcolo, con riguardo al detto cumulo parziale, della fungibilità del periodo di presofferto in custodia cautelare con riferimento alla condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Marsala del 17 giugno 1980, indicata sub B);

– era, invece, infondata la richiesta difensiva di procedere a un unico cumulo tra le pene inflitte scorporando dalla pena complessiva il periodo di carcerazione sofferta in relazione alla detta ultima condanna.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, M.M., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge penale e processuale penale, e in particolare dell’art. 663 cod. proc. pen. e art. 78 cod. pen..

2.1. Il ricorrente premette in fatto che:

– dal 25 marzo 1995, data del suo arresto in esecuzione di vari titoli, definitivi e cautelari, è detenuto ininterrottamente e non ha commesso reati;

– con il primo provvedimento di cumulo dell’11 luglio 2003 la Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo ha detratto dal calcolo della pena da espiare il presofferto relativo alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Marsala del 17 giugno 1980;

– In seguito, provvedendosi al calcolo della incidenza sulla pena delle varie revoche di indulto, il predetto periodo di presofferto è stato inserito in un inammissibile cumulo parziale intermedio, effettuato come se fossero stati commessi reati in corso di espiazione della pena, invece di essere detratto dalla pena realmente espianda a seguito del cumulo giuridico, per essere la pena superiore agli anni trenta di reclusione;

– questa Corte, con la sentenza del 28 settembre 2006, è incorsa in errore di fatto equivocando tra periodo di pena derivante da revoca di indulto e periodo di custodia cautelare, non emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., e con la successiva sentenza del 27 marzo 2009 ha lasciato ampi spazi al giudice della esecuzione per emendare questo errore di fatto, dovendo delibarsi da parte dello stesso la determinazione del residuo della pena espianda.

2.2. Ad avviso del ricorrente, poste tali premesse, poichè alla data del suo arresto del 25 marzo 1995 sono stati eseguiti due distinti e diversi provvedimenti, costituiti dalla sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala, passata in giudicato il 9 novembre 1983, con ordine di esecuzione del 2 gennaio 1984, e dalla sentenza del 24 maggio 1985 della Corte d’assise d’appello di Palermo, alla data di commissione dell’omicidio (2 luglio 1975) di cui alla detta ultima sentenza non era ancora in esecuzione alcuna pena, tanto che nel cumulo di pene dell’11 luglio 2003 la custodia cautelare riferita ai fatti di Marsala era stata regolarmente detratta dal calcolo complessivo della pena, e non vi era, pertanto, la necessità di procedere a cumuli separati o parziali.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo della creazione, per effetto di due pronunce di questa Corte, della preclusione processuale sulla legittimità e sulla decorrenza dei singoli cumuli parziali, e della prospettazione da parte del ricorrente di questioni già dedotte e decise e, quindi, precluse, e non di questioni attinenti al novum, costituito dal provvedimento di cumulo del 16 luglio 2009. 4. Con memoria pervenuta In cancelleria il 5 aprile 2011, il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, contestando la sussistenza della dedotta preclusione processuale e la legittimità dei cumuli parziali, e ribadendo la necessità della formazione di un cumulo unitario di tutte le pene.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

2. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha provveduto in merito all’incidente di esecuzione azionato da M.M. nei confronti del provvedimento di rideterminazione della pena emesso il 16 luglio 2009 dalla Procura Generale di Palermo, e diretto a ottenere la formazione di un unico cumulo giuridico delle pene allo stesso inflitte e lo scorporo dalla pena complessiva di quella presofferta in custodia cautelare con riferimento alla sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala.

2.1. Il provvedimento del 16 luglio 2009 ha espressamente richiamato e recepito, quale parte integrante, il provvedimento di cumulo del 12 ottobre 2005.

Tale provvedimento, avuto riguardo alla commissione in tempi diversi dei reati di cui alle sentenze di condanna definitive e al principio generale di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, ostativo al computo, ai fini della determinazione della pena da eseguire, della custodia cautelare e delle pene espiate "prima della commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire", aveva proceduto alla formazione di due distinti cumuli, individuando il momento determinativo per tale formazione nella consumazione del reato di omicidio e nell’inizio della relativa detenzione (2 luglio 1975).

Erano stati, quindi, formati il primo cumulo con le pene inflitte per i reati commessi prima di tale momento (reati commessi nel (OMISSIS), giudicati con la sentenza dell’11 dicembre 1969 della Corte d’assise d’appello, e reato commesso il (OMISSIS), giudicato con la sentenza del 17 giugno 1980 del Tribunale di Marsala), detratte la pena già espiata per il primo titolo e la custodia cautelare sofferta dal 15 luglio 1973 al 23 settembre 1974 per il secondo titolo, e il secondo cumulo con la pena residua del primo cumulo e le pene inflitte per i reati commessi a partire dall’indicato momento, con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen..

2.2. Questa Corte con sentenza del 28 settembre 2006, reiterati i principi di diritto da applicarsi in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi e la necessità della formazione, in tali casi, di cumuli parziali per evitare che periodi di carcerazione sofferti precedentemente possano essere imputati a pene relative a reati commessi successivamente, ha ritenuto che con tale metodo di computo si doveva procedere anche in relazione alle pene, relative a reati compresi nel primo cumulo e originariamente coperte da indulto, poi revocato, senza riconoscersi la fungibilità dei periodi di presofferta carcerazione se non con riguardo al cumulo parziale concernente i reati commessi prima di quelli giudicati con la sentenza del 24 maggio 1985.

Con la successiva sentenza del 27 marzo 2009 questa Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla difesa avverso l’ordinanza del 18 febbraio 2008 della Corte d’appello di Palermo, che – in sede di rinvio, dopo la predetta sentenza del 28 settembre 2006 – aveva identificato la data della decorrenza e della scadenza della pena a carico del M., rispettivamente, nel 25 marzo 1995 e nel 27 settembre 2018, ha rigettato il ricorso ritenendo la motivazione della decisione esaustiva e ragionevole ed esente da vizi logici o contraddizioni, e ribadendo la preclusione dell’esame del merito In sede di legittimità. 3. Atteso l’effetto preclusivo che consegue a tali pronunce (Sez. U, n. 19 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Armati, Rv. 206177), derivante della regola del ne bis in idem sancita dall’art. 649 cod. proc. pen., la cui applicazione anche alle procedure di esecuzione è coerente con il sistema delle impugnazioni ordinarie e con la tassatività delle forme di impugnazione previste, con i relativi termini di decadenza, per dare certezza ai rapporti giuridici controversi (tra le altre, Sez. 6, n. 3586 del 26/11/1993, dep. 07/02/1994, Busterna, Rv. 196628; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, dep. 27/01/2009, P.M. in proc. Anello, Rv. 242533), deve ritenersi preclusa in questa sede la riproposizione di questioni già dedotte e decise con riferimento alla legittimità dei cumuli parziali e alla loro decorrenza, come esattamente rilevato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale requirente.

3.1. Le censure del ricorrente, astraendo dal contenuto delle indicate sentenze di questa Corte e dal rilievo della definitività delle relative statuizioni, oppongono al logico iter argomentativo dell’ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte e ai detti precedenti, deduzioni precluse perchè, senza nulla dedurre in merito al provvedimento di cumulo del 16 luglio 2009 e richiamandosi al primo provvedimento di cumulo dell’11 luglio 2003, investono questioni già decise, e in ogni caso aspecifiche, per la loro incongruenza alle risposte già date, ed errate In diritto nella misura in cui, nella valutazione dei presupposti della fungibilità della custodia cautelare precedentemente subita e della determinazione della pena detentiva da espiare per altro reato, insistono nel riferimento alla data di esecuzione della pena invece che a quella della commissione del reato, come richiesto dall’art. 657 c.p.p., comma 4. 4. Conseguono la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, In favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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