Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35640 Liberazione anticipata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza 15.3.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva il reclamo proposto dal difensore di C.F. avverso l’ordinanza 7.1.2010 con la quale magistrato di sorveglianza Napoli aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione in relazione ai periodi di carcerazione presofferta dal 18.1.1997 al 12.5.1998, dal 5.11.1998 al 7.9.1999, dal 16.1.2001 al 11.1.2002, dal 11.1.2002 al 9.7.2004, dal 10.7.2004 al 18..2006 e al semestre di pena espiato dal 18.9.2007 al 18.3.2008.

Rilevava il tribunale che, correttamente, il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto non sussistente il requisito della partecipazione all’opera di rieducazione per i periodi di presofferto in quanto l’istante, dopo la scarcerazione, l'(OMISSIS) aveva commesso ulteriore grave reato per il quale aveva riportato condanna definitiva; inoltre, sempre durante la carcerazione presofferta, era stato destinatario di tre provvedimenti disciplinari il 14.11. 2001, il 7.5.2002 ed il 30.6.2006. Quanto al semestre dal 18.9.2007 al 18.3.2008, uguale valutazione negativa circa la ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 54 O.P. conseguiva alla esistenza di una sanzione disciplinare, irrogata il 10.1.2008, per inosservanza agli ordini.

2.- Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’avv. Emilio Martino, difensore del C., per violazione di legge assumendo l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 54 o.p., nonchè per vizio di motivazione. Si duole, in particolare della valutazione complessiva fatta da tribunale di sorveglianza del complessivo periodo di presofferto patito dal laddove, secondi i principi di diritto consolidati, avrebbe dovuto valutare, semestre per semestre la condotta tenuta e la partecipazione all’opera di rieducazione, di modo che il reato commesso l'(OMISSIS) non avrebbe dovuto incidere sui semestri precedenti a quello immediatamente contiguo, e gli illeciti disciplinari richiamati in ordinanza avrebbero dovuto essere oggetto di esame, anche con riferimento alla loro incidenza negativa sulla evoluzione della personalità del condannato, nell’ambito del singoli semestri di riferimento. Anche con riguardo al semestre in valutazione successivo alla commissione del reato esponeva uguali considerazioni, sostenendo che la reiezione del beneficio non poteva essere giustificata solo sulla base del rilievo disciplinare del 10.1.2008. 3.- Il Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzota, con atto depositato il 3.2.2011, chiede che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione della liberazione anticipata, anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato, con giudizio globale, dimostrativo di una non effettiva partecipazione del condannato stesso alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509; conformi: Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, Monteleone, Rv. 247423; Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, Prandin, Rv. 227977; Sez. 1, n. 3342 del 30/04/1999, Bayrak,Rv. 213939).

Dunque, se di regola è la condotta tenuta dal condannato nel corso della detenzione che deve formare oggetto della valutazione del giudice, frazionata per semestri, in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 O.P., anche un comportamento posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata quando – come nel caso di specie- il giudice di sorveglianza, con valutazione di merito sorretta da adeguata seppure sintetica motivazione, riferita alla gravità del reato commesso l'(OMISSIS) ed alle precedenti violazioni disciplinari poste in essere in corso di carcerazione presofferta, pervenga ad un giudizio complessivo sulla non adeguatezza dell’adesione alle attività trattamentali e rieducative delle quali è stato destinatario nel periodo di detenzione di cui trattasi.

Quanto alla reiezione del beneficio per il semestre dal 18.9.2007 al 18.3.2008 le doglianze del ricorrente sono del pari infondate posto che l’illecito disciplinare, costituito dall’inosservanza di ordini e sanzionato con il richiamo in data 10.1.2008, ben poteva essere considerato dal tribunale sintomatico ed indicativo della mancata partecipazione all’opera di recupero educativo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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