T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 27-10-2011, n. 8284 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, la ricorrente impugna la determina n. 358996, datata 24 agosto 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di cessazione anticipata dal servizio permanente.

L’interessata si è arruolata nell’Arma dei Carabinieri il 2 settembre 2004 risultando vincitrice del concorso per la selezione di Ufficiali in ferma prefissata del ruolo tecnico logistico.

Dal 2 novembre 2006, risultata vincitrice del concorso per la nomina di 21 tenenti in servizio permanete del ruolo tecnico- logistico dell’Arma dei Carabinieri, è in servizio permanente come tenente e, dal 2 novembre 2007, in qualità di capitano dell’Arma, Specialità Genio.

Laureata in ingegneria, ella svolge attività di progettazione, affidamento, direzione lavori e coordinamento sicurezza degli interventi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili in uso al’Arma dei carabinieri.

Nel corso del 2010, la ricorrente – per motivi personali, anche legati all’ambiente militare per una donna, e di sviluppo professionale (impossibilità di carriera a causa dell’organizzazione dei ruoli tecnici dell’Arma) – ha partecipato a tre concorsi pubblici, risultando in tutti vincitrice.

Ella, pertanto, ha chiesto la cessazione anticipata dal servizio permanente in data 28 dicembre 2010.

Il relativo procedimento ha richiesto tre pareri. Uno di questi è stato favorevole (direzione lavori Genio, IV Reparto; gli altri due negativi, motivati sull’assunto che la cessazione anticipata inciderebbe sulla funzionalità del Reparto già deficitario di personale.

Il 30 agosto 2011 è stato notificato all’interessata il provvedimento di diniego della domanda di collocamento in congedo così motivato "… a mente di quanto previsto dall’art. 933, c. 1 del D.Lvo n. 66/2010. L’ufficiale, infatti, risulta essere sottoposto alla ferma obbligatoria settennale contratta ai sensi dell’art. 10, c. 3 del D.Lvo 5 ottobre 2000, n. 298, ora articolo 738, c. 3 del D.Lvo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dal 6 novembre 2006. Inoltre, la specialità del dovere richiamato dall’art. 52 Cost. e l’impossibilità di procedere alla modifica della programmazione annuale per consentire il reclutamento di personale in sostituzione di quello cessato… fanno ritenere che non sussista il carattere di eccezionalità che possa adeguata,ente motivare… il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare".

La ricorrente, nel gravarsi avverso l’impugnata determinazione, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

a)violazione e falsa applicazione: dell’art. 200, c. 1, T.U. n. 3/1957, dell’art. unico della L. n. 229/1965 nonché dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990;

b)eccesso di potere sotto vari profili.

L’interessata conclude con domanda di risarcimento del danno "qualora non venisse immediatamente consentita l’assunzione dell’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Tortoreto".

Il ricorso è fondato.

Recitano i commi 1 e 2 dell’art. 933, D.Lvo n. 66/2010:

"1.Il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio, contratti all’atto dell’incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2. L’amministrazione militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di sevizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso".

Tale disposizione va interpretata secondo un criterio letterale, teleologico e non estensivo nel senso, cioè, che l’ufficiale che abbia contratto una ferma vincolata (sette anni) non può cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi speciali rispetto ai quali l’amministrazione deve adeguatamente motivare l’accoglimento o meno dell’istanza, a tutela dell’interesse pubblico al buon andamento delle strutture e dei reparti (cfr C.d.S., sez. IV, 28/11/2005, n. 6687 e n. 4850/2003).

La normativa in commento è volta a salvaguardare l’interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare particolarmente specializzato, quali sono gli ingegneri del Genio militare, siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma.

Si tratta di esigenze di mantenimento del rapporto di lavoro rispetto alle quali la normativa di settore tende a disincentivare l’esodo del personale.

Tali esigenze trovano, peraltro, fondamento nella natura stessa del rapporto di lavoro siccome instaurato sulla base di un impegno consapevole ed autonomo del militare, in base al principio per il quale i rapporti di lavoro a termine (nel caso di specie, ferma vincolata settennale) sono, di norma, indisponibili sino alla scadenza del termine finale (scadenza della ferma).

Ciò posto, appare decisivo per il Collegio il rilievo per cui la domanda di cessazione dal servizio è stata presentata dalla ricorrente per assumere servizio presso altra pubblica amministrazione, segnatamente presso il comune di Tortoreto con la qualifica di Istruttore Direttivo.

La fattispecie appare regolata – come osservato da Consiglio di Stato, sez. IV, n. 958/2010 – dall’articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229 disciplinante l’estensione al personale militare dell’esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso alle carriere civili dello Stato. Tale disposizione, come chiarito dall’Alto consesso amministrativo, "E’ espressione di un principio generale che tende a favorire il reinserimento del personale militare negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un principio ricavabile dal diritto costituzionale riconosciuto e di portata rafforzata rispetto agli altri diritti fondamentali, al lavoro, inteso, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, come diritto non solo di accedere per la prima volta al mercato del lavoro, ma anche di sceglierla tipologia lavorativa, e sotteso aduna serie di disposizioni specifiche in favore del personale militare, come quella che attribuisce titolo di precedenza e di riserva ai militari congedati senza demerito nei pubblici concorsi".

La norma in commento introduce, dunque, nell’ordinamento un criterio di potenziale mobilità del personale militare all’interno dell’organizzazione del comparto del pubblico impiego. Essa, peraltro, incidendo su posizioni di status, non può non riferirsi che a qualsiasi tipo di rapporto, a termine o permanente.

Neppure appaiono plausibili eventuali ostacoli legati al costo sostenuto dall’amministrazione per la formazione dell’ufficiale ricorrente.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, i costi per la formazione e la preparazione del personale da essa assunto ridondano, in circostanze simili, in favore di altre amministrazioni nei cui ruoli il militare aspiri a transitare rendendo, così, proficuo ed economico per l’erario l’impegno finanziario assunto dall’amministrazione della Difesa.

A questo aggiungasi che la ricorrente, all’atto dell’arruolamento, già era in possesso del diploma di laurea sicché, sotto questo specifico profilo, i costi di formazione culturale e professionale neppure sono stati sostenuti, in parte qua, dall’amministrazione.

Le ragioni di doglianza sono le stesse che fondano l’illegittimità del provvedimento che va, perciò, annullato (se non addirittura dichiarato nullo per violazione dell’ordine pubblico lavorativo).

Il disposto annullamento reintegra l’interessata nella posizione sostanziale di base.

Non residuando ulteriori margini di discrezionalità in capo all’intimata amministrazione, l’effetto conformativo che deriva dalla pronuncia vincola l’amministrazione alle conseguenti determinazioni in senso favorevole all’accoglimento dell’istanza della ricorrente, per tal via esaurendosi anche l’area dei danni risarcibili a motivo della conseguita reintegrazione in forma specifica

In conclusione, il ricorso in esame è meritevole di accoglimento.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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