Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 30-09-2011, n. 35591 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 9/2/2010, confermava la decisione 4/6/2009 del Gup del locale Tribunale che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato i coniugi V.F. ed B.E. colpevoli di concorso nella detenzione, trasporto e cessione a tale N. di kg. 80 di hashish (commesso il 27-28/2/2006) ed il primo anche di altri due episodi di detenzione, trasporto e cessione di distinte partite di cocaina (commessi l’11 e il 14/2/2006) e li aveva condannati, ravvisato – per il V. – il vincolo della continuazione tra i vari illeciti ascrittigli e previa concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, stimate – per il V. – equivalenti alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e – per la B. – prevalenti sulla medesima aggravante, a pene ritenute rispettivamente di giustizia.

Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza degli imputati era conclamata essenzialmente dagli esiti delle conversazioni intercettate, dalle quali era emerso quanto segue: a) il coinvolgimento del V. in un vasto traffico di sostanze stupefacenti tra Calvizzano, Rimini e Palermo, desumibile dai frequenti e significativi contatti intrattenuti, da protagonista, con ambienti dediti a tale illecita attività; b) la risibilità della giustificazione offerta dal predetto, che, non potendo smentire il dato oggettivo di cui innanzi, aveva sostenuto che le sue affermazioni captate sarebbero state mera espressione di megalomania, per soddisfare il desiderio di apparire ai suoi interlocutori un grosso trafficante; c) l’attiva collaborazione della B. con il marito nella detenzione e nella cessione della grossa partita di hashish, avendo la predetta affiancato e sostenuto l’attività illecita del congiunto (cfr. contenuto dei colloqui tra i due nei giorni 27 e 28/2/2006).

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati, deducendo il vizio di motivazione in ordine sia al formulato giudizio di responsabilità che alla ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. 3. I ricorsi sono inammissibili.

Le doglianze articolate dai ricorrenti, con riferimento al giudizio di responsabilità, sono per lo più generiche e si risolvono comunque in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo della sentenza in verifica, in quanto mirano ad accreditare una diversa e alternativa interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, operazione questa che non può trovare spazio in questa sede, considerato che l’apprezzamento e la valutazione delle emergenze processuali rientrano tra le prerogative esclusive del giudice di merito, le cui conclusioni, sorrette da adeguata e logica motivazione, si sottraggono a qualunque rilievo di legittimità. Il V., peraltro, nessun cenno fa al capo d’imputazione sub 3), relativo all’episodio commesso il 14/2/2006, e, con riferimento agli altri due capi d’imputazione, ne contesta la sussistenza con argomentazioni meramente assertive, che non si confrontano con quelle della sentenza impugnata. La B., da parte sua, di fronte al dato oggettivo e non contestabile di essersi accompagnata al marito per il trasporto della partita di hashish in Palermo, si limita ad affermare che i dialoghi intercettati tra i due, contrariamente alla logica interpretazione datane dalla sentenza di merito, non avrebbero avuto alcun nesso con l’illecito traffico praticato e non sarebbero, quindi, indicativi del suo consapevole concorso in questo.

Manifestamente infondato è il motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, col quale si censura la ritenuta aggravante dell’ingente quantità. Dalla piena valenza probatoria allegata all’espletata attività captativa di conversazioni telefoniche e ambientali discende l’affidabilità anche dell’allarmante dato ponderale al quale gli interlocutori avevano fatto riferimento e che integra la detta aggravante, in quanto idoneo ad incentivare la massiccia diffusione del consumo di droga, si da soddisfare le esigenze di un numero elevatissimo di tossicodipendenti per un periodo di tempo prolungato, con conseguente elevato pericolo per la salute pubblica.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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