Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 30-09-2011, n. 35629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia, su richiesta delle parti, applicava a D.A. una pena per minacce a pubblico ufficiale e per illecita permanenza nel territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

2. Ha promosso ricorso il D., il quale assume di non aver potuto lasciare il territorio nazionale per l’impossibilità economica di sopperire alle spese di viaggio. Chiede dunque l’annullamento della sentenza.

3. Il ricorso è fondato in quanto (come pure ha ritenuto Cass. sez. 1, 29 aprile 2011, Sali) il reato di cui al citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 è stato oggetto di abolitio criminis a seguito della pronunzia 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia U.E., El Dridi.

Stante l’inscindibilità del patto a presupposto della sentenza impugnata, questa va quindi annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso, relativamente al delitto di cui all’art. 336 c.p..

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso relativamente al reato di minacce a pubblico ufficiale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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