T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2590 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, l’esponente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sulla propria domanda di emersione dal lavoro irregolare, sollevando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita con atto di stile l’intimata amministrazione.

Alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il Collegio, sentito l’avv. di parte ricorrente, che ha confermato, con dichiarazione resa a verbale, la cessazione della materia del contendere, di cui la difesa erariale ha preso atto, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell’art. 34, 5° comma, del Codice del Processo Amministrativo (di cui al d.lgs. n. 104 del 2.07.2010, Allegato 1) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell’adozione, da parte dell’intimata amministrazione, di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio.

In particolare, la declaratoria consegue al ritiro in autotutela dell’atto impugnato (nel caso di specie, al venir meno del silenzioinadempimento) con contestuale accoglimento dell’originaria domanda di emersione formulata dall’esponente che, in aderenza alle istanze di quest’ultimo, realizzi in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale.

Nel caso in esame, pur essendo venuta meno l’inerzia, a seguito della convocazione dell’istante per il fotosegnalamento, tuttavia, non risulta ancora rilasciato il permesso di soggiorno, la cui consegna, come riferito dalla difesa ricorrente nella dichiarazione depositata il 12.10.2011, è prevista per il 3.11.2011.

In tali evenienze, poiché il bene ultimo, cui il ricorrente anela, consiste proprio nel precitato permesso di soggiorno, il Collegio non ritiene possibile ravvisare i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo invece adeguata alle suesposte circostanze una pronuncia di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Tale pronuncia, infatti, nel processo amministrativo consegue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355; id., Sez. V, 6 luglio 2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Sulle spese, tuttavia, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il Collegio ritiene sussistere valide ragioni per disporne la compensazione integrale fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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