T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2588 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierna vicenda riguarda la fase, successiva alla conclusione della procedura di project financing, avviata in seguito al provvedimento n. 427 del 31.05.2005 del Commissario per l’emergenza del traffico nella Città di Milano, che ha dichiarato di pubblico interesse la proposta relativa alla realizzazione di parcheggi, siti in Milano, area Correggio Est (solo per residenti), Correggio Ovest (in parte residenti, in parte pubblico a rotazione) Buonarroti (solo pubblico a rotazione).

La gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla proponente Com.er spa, con determina n. 222 del 19.06.2006.

Il 13.07.2007 la soc. Com.er, in conformità alle clausole del bando di gara, ha costituito la società di progetto F.P. srl, che ha assunto le vesti di società concessionaria nell’ambito della convenzione sottoscritta il 17.07.2007, reg. il 23.07.2007, di concessione della progettazione, costruzione e gestione dei citati parcheggi e contestuale cessione da parte del proprietario delle aree (il Comune di Milano) del diritto di superficie per 28 anni della quota pubblica (dalla data del collaudo) e per 90 anni di quella residenziale (dalla stipula convenzione).

Nonostante l’unitarietà progettuale ed economico finanziaria dell’operazione, le parti avrebbero optato per una suddivisione della cantierizzazione delle tre aree di intervento, al fine di uno scaglionamento delle date di inizio lavori.

Sennonché, mentre vi sarebbero stati ritardi per l’inizio e, quindi, per il prosieguo dei lavori per i due cantieri di Correggio, sarebbe rimasto bloccato del tutto il cantiere di Buonarroti.

Inoltre, a causa degli imprevisti presentatisi nell’esecuzione delle opere de quibus, sarebbero sorte delle divergenze fra le parti in ordine al riconoscimento dei maggiori oneri a favore della società F.P., da computare per il riequilibrio del piano economico finanziario.

Anche successivamente al riconoscimento e alla quantificazione da parte comunale dei maggiori oneri, poi, le divergenze non sarebbero affatto venute meno, ritenendo il Comune che la stipula dei singoli atti di cessione per i parcheggi portati a termine da parte della società non potesse avvenire prima della modifica della convenzione sull’ammontare complessivo della maggiorazione del posto auto e prima del certificato di collaudo.

Da ciò l’atto di diffida del Comune in epigrafe meglio specificato, contro cui è insorta la società, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di Consiglio del 23.06.2011 il Collegio, valutate favorevolmente le esigenze rappresentate dall’esponente e ritenute le stesse adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione del merito del gravame, ha fissato per la discussione della causa nel merito l’udienza pubblica del 06.10.2011.

In prossimità della pubblica udienza (il 4.10.2011) il Comune di Milano ha depositato una copia dell’Accordo transattivo raggiunto con la società ricorrente, per la definizione degli aspetti controversi oggetto dell’odierno gravame.

Il 5 ottobre 2011 la difesa ricorrente ha depositato agli atti di causa una comunicazione, contenente il preavviso della rinunzia al ricorso in occasione dell’udienza, con in calce l’adesione della parte resistente alla compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell’art. 84 dell’All. 1 al d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.):

"1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa".

La dichiarazione depositata in atti da parte ricorrente, pur contenendo un’espressa rinuncia all’odierno ricorso, non risulta ritualmente notificata all’Amministrazione resistente nei termini di legge, né è stata ribadita negli stessi termini con dichiarazione resa a verbale nell’odierna pubblica udienza.

Ne consegue che, la predetta dichiarazione può valere, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo cit., come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame (cfr. in tal senso, ex pluribus, T.A.R. Lombardia, Milano, II^, 22 aprile 2011 n. 1042; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 aprile 2011, n. 3149; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2011, n. 1413; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2038; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 03 marzo 2011, n. 370; nonché: Consiglio di Stato sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2501).

Ritenuto, in tal senso, che nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355; Cons. St., Sez. V, 6.7.2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Per le precedenti considerazioni il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio non ravvisa ostacoli all’accoglimento della richiesta di parte ricorrente, avallata dalla difesa resistente, di compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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