T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2582 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 12.10.2011, l’avv. Lavatelli per l’esponente ha depositato istanza per la declaratoria della cessata materia del contendere, sostenendo che il proprio assistito non ha più interesse alla prosecuzione della controversia, avendo cessato la propria attività;

l’avv. Grella, per il CAAM, ha aderito alla proposta di abbandono della lite a spese compensate;

non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in ogni sua domanda, per sopravvenuta carenza di interesse;

le spese possono essere compensate anche nei riguardi della Regione Lombardia, la cui attività difensiva si è limitata ad una breve memoria depositata in vista dell’udienza pubblica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile in ogni sua domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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