T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2581 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 04.10.2011, gli esponenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato, chiedendo la compensazione delle spese;

all’udienza pubblica del 6 ottobre 2011, il difensore del Comune ha preso atto della rinuncia, non opponendosi alla compensazione;

non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il gravame estinto per rinuncia (art. 35, comma 2°, lett. c del D.Lgs. 104/2010), con compensazione delle spese di lite, considerata la dichiarazione del difensore dell’Amministrazione intimata, nel corso dell’udienza di merito (cfr. art. 84, comma 2°, del D.Lgs. 104/2010, che consente al collegio la compensazione in caso di rinuncia "avuto riguardo a ogni circostanza").

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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