T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2579 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso in fatto:

che la ricorrente B.G. è comproprietaria, unitamente a B.G.M. e B.A.M., dell’immobile sito in comune di San Genesio ed Uniti, via Italia 61 n. 15/G;

che in data 7 maggio 2011, l’edificio suddetto, senza che i proprietari fossero in alcun modo informati, era oggetto di un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pavia, che, al fine di verificarne la staticità, si recavano in loco;

che, quivi giunti, a quanto si legge dall’impugnata ordinanza, richiedevano la presenza del geom. Pietro Marinoni dell’Ufficio tecnico comunale e dell’Assessore alla sicurezza Enrico Tessera, che si recavano anch’essi presso la proprietà della ricorrente;

che all’esito del sopralluogo, svoltosi con modalità non specificate nel provvedimento impugnato, i Vigili del fuoco redigevano una relazione che veniva trasmessa al comune di San Genesio ed Uniti in data 9 maggio 2011;

che dalla predetta relazione emergeva quanto segue:

porticato di circa 60 mq. avente i muri perimetrali ed i pilastri in mattone pericolanti e confinanti con la proprietà del sig. Cardazzi;

presenza di circa 30 mq. di lastre di ETERNIT di copertura del tetto in legno;

che con l’ordinanza impugnata il Sindaco di San Genesio ed Uniti ha dichiarato l’immobile della ricorrente inagibile ed ha altresì ordinato ai proprietari di "effettuare immediatamente un efficace intervento di messa in sicurezza dell’immobile in oggetto, circoscrivendo l’area e adottando tutti i provvedimenti e le prescrizioni delle normative vigenti in materia" e "di verificare lo stato di conservazione delle lastre di ETERNIT e, ove necessario, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento delle stesse";

che la ricorrente contesta, in primis, la ricorrenza dei presupposti per il ricorso al provvedimento contingibile ed urgente, tale dichiarato con richiamo all’art. 54 co. 2^ del D. lgs 267/2000; contesta inoltre la violazione degli artt. 7 e seg.ti della legge 241/1990 per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la violazione del principio del contraddittorio; contesta altresì la violazione dell’art. 3 della legge 241/90 deducendo l’assenza di una istruttoria adeguata e confacente alla tipologia di accertamento tecnico necessario per adottare un provvedimento di tale gravità e impegno di spesa per la proprietà, quale quello ordinato con comminatoria di esecuzione in danno e a spese della stessa proprietà, e ferma la denuncia penale per l’inottemperanza all’ordine dell’Autorità; contesta infine lo sviamento di potere di ordinanza con tingibile e urgente sotto il profilo della rilevanza esclusivamente privata e non pubblica della situazione di pericolo, in quanto circoscritta alla sola proprietà del vicino.

Ritenuto in diritto che il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che seguono;

che il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, tali da prescindere anche dalle comunicazioni preventive di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della legge 241/90, richiede l’imprescindibile sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivati a seguito di adeguata e approfondita istruttoria (cfr. C.d.S. sez. 5^ n. 868/2010);

che l’ordinanza impugnata dal ricorrente non presenta all’evidenza tali presupposti, né per quanto attiene all’urgenza né per quanto attiene alla imminenza del pericolo, né infine per quanto attiene alle caratteristiche di pericolo imminente nei confronti dei terzi, atteso che non è affatto chiaro né è stato esplicitato negli atti presupposti chi abbia richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, con quali modalità sia stato esperito il sopralluogo (se all’interno o dall’esterno della proprietà B.) e se i Vigili del Fuoco – i quali si sono limitati a trasmettere una relazione meramente descrittiva dei luoghi nei termini riportati in fatto – abbiano rilevato le condizioni oggettive e comunque tali espressamente dichiarate di un pericolo imminente di crollo dell’edificio o comunque di pericolo imminente per l’incolumità pubblica, atteso che esso parrebbe limitato alla tutela della proprietà contigua;

che pertanto non è affatto chiaro né certo che – a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, a cui si assume abbiano partecipato anche tecnici comunali che tuttavia nulla hanno verbalizzato al riguardo – una tale valutazione di rischio e pericolo imminente ovvero di estrema urgenza di interventi di messa in sicurezza dell’edificio sia stata da essi compiuta;

che inoltre, dalla perizia dimessa in giudizio dalla parte ricorrente risulta che, per quanto le condizioni dell’immobile (disabitato) siano fatiscenti e parte della copertura del tetto sia crollata o comunque rimossa, non sussistono elementi di rischio imminente di cedimento dell’intera struttura e neppure di pericolo per i terzi posto che l’immobile è circondato da un’area di proprietà recintata e interclusa al passaggio dei terzi, ivi compresa la proprietà limitrofa del sig. Cardazzi;

che pertanto, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di diffidare i proprietari dell’immobile a verificare le condizioni di staticità e di sicurezza dell’immobile e di sottoporlo agli interventi necessari per ripristinarne le condizioni di agibilità ammonendoli della responsabilità penale che essi possono contrarre per i danni che i terzi potrebbero riportare (anche in caso di occupazione abusiva dell’immobile, in quanto incustodito e in stato di abbandono) non è possibile, sulla base della predetta istruttoria tecnica e delle verifiche sommarie sopradescritte ordinare l’esecuzione di lavori di contenuto imprecisato con previsione di intervento sostitutivo in caso di loro mancata attuazione;

che pertanto il ricorso è fondato e va accolto nei limiti della dedotta diffida ad eseguire le opere ivi ordinate, ferma restando la revoca del certificato di abitabilità che appare pienamente giustificata dalle condizioni oggettive di inagibilità in cui versa l’edificio;

che le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito solo parzialmente favorevole possono essere compensate e comunque dichiarate non ripetibili nei confronti dell’amministrazione comunale non costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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