T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 1139Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I signori S.A., D.C., E.M. e M.C., in proprio e nella loro qualità rispettivamente di deputato al Parlamento italiano per il Movimento Lega Nord e segretario provinciale della Lega Nord per la Provincia di Torino, deputato al Parlamento italiano e segretario organizzativo nazionale per la Regione Piemonte del movimento Lega Nord, consigliere regionale della Regione Piemonte e segretario cittadino per Torino della Lega Nord e di consigliere regionale per il Piemonte e presidente del Gruppo regionale Lega Nord alla Regione Piemonte, hanno adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per contestare la legittimità del permesso di costruire n. 362/2010, rilasciato in data 29 dicembre 2010 dal Dirigente coordinatore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Torino alla Moschea del Misericordioso Centro Sociale Culturale La Palma onlus per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, con cambio di destinazione d’uso di fabbricato produttivo in luogo di culto, nell’immobile sito in via Urbino n. 5 a Torino, di proprietà della Società Immobiliare Urbinova s.r.l., che ha acconsentito all’intervento.
L’invocato annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento impugnato è affidato al seguente articolato motivo di diritto:
"Violazione di legge in riferimento all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e/o violazione di legge in riferimento alla L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7, in particolare a mente degli artt. 19, commi 5, 6 ed 11 e 20 N.U.E.A. e della Variante n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Torino. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria. Perplessità dell’iter amministrativo. Incompetenza funzionale del Dirigente coordinatore della Divisione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Torino".
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torino e l’Associazione "Moschea del Misericordioso Centro Socio Culturale La Palma Onlus, i quali, con separate e successive memorie, hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti e, nel merito, ne hanno contestato la fondatezza.
Le parti hanno depositato memorie e documenti.
All’udienza camerale del 13 aprile 2011 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 12 ottobre 2011.
Nelle more dello svolgimento di tale udienza il ricorrente M.C., con atto depositato in data 16 giugno 2011, ha manifesto la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
Le parti, con rispettive memorie, hanno ribadito le proprie argomentazioni difensive e svolto le proprie repliche.
In particolare, i ricorrenti, con memoria depositata in data 10 settembre 2011, hanno precisato di non agire "tanto in proprio, quanto nelle loro rispettive qualità di deputato al Parlamento italiano per il Movimento Lega Nord e segretario provinciale della Lega Nord per la Provincia di Torino (on. S.A.), di deputato al Parlamento italiano e segretario organizzativo nazionale per la Regione Piemonte del movimento Lega Nord (on. D.C.) e di consigliere regionale della Regione Piemonte e segretario cittadino per Torino della Lega Nord (dott.ssa E.M.)" e argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza della propria legittimazione ed interesse a ricorrere.
Il giorno dell’udienza il signor R.Z., con atto di intervento ad adiuvandum, è intervenuto a sostegno dei ricorrenti.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva, invero, il Collegio, condividendo quanto al riguardo puntualmente rilevato dalle difese del Comune di Torino e della controinteressata Associazione, che i ricorrenti risultano privi di legittimazione ed interesse a ricorrere sia a titolo personale che per conto del gruppo asseritamente esponenziato.
Da un lato, non si ravvisa, infatti, sussistere in concreto alcuno stabile collegamento territoriale tra il luogo di residenza dei ricorrenti e quello interessato dall’intervento edilizio, che, per orientamento giurisprudenziale pacifico (crf. C.d.S., IV, 5 gennaio 2011 n. 18; CGA, sez. giurisd., 15 ottobre 2009, n. 941; C.d.S., IV, 10 maggio 2007 n. 2255; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, I, 26 novembre 2009 n. 792; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18 luglio 2006 n. 1666; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23 giugno 2006 n. 7164; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 25 agosto 2006 n. 649; T.A.R. Piemonte, I, 7 luglio 2003, n. 1042;), costituisce il presupposto essenziale per poter affermare la sussistenza della legittimazione a ricorrere in capo a chi, terzo rispetto al procedimento conclusosi con il rilascio del titolo abilitante edilizio, pretende di farne valere l’illegittimità in sede giurisdizionale.
I ricorrenti non hanno, infatti, né allegato, né provato di essere proprietari o possessori di immobili o di risiedere in immobili ubicati in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate dalle opere oggetto di contestazione o, comunque, di poter far valere la "vicinitas" in forza di altro titolo di frequentazione della zona, né, in ogni caso, evidenziato sotto quale profilo i loro interessi di natura urbanisticoedilizia sarebbero stati incisi, in maniera pregiudizievole, dal provvedimento impugnato. (ad es. per aumento del carico urbanistico, per mancato rispetto degli standard, per incisione delle condizioni ambientali dell’area o, più in generale, per modifiche all’assetto urbanistico ed edilizio della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità).
Le risultanze della verifica svolta in merito dall’ente civico hanno, peraltro, evidenziato la significativa distanza chilometrica esistente tra le loro abitazioni e il sito in questione (cfr. all. 12 – fascicolo documenti Comune di Torino).
Ne deriva che, non ravvisandosi sussistere né uno stabile collegamento tra i ricorrenti e la zona in cui è ubicato l’edificio interessato dall’intervento assentito, né, tanto meno, alcun pregiudizio concreto, attuale e personale ai loro interessi giuridicamente protetti di natura urbanisticoedilizia e/o comunque il beneficio che potrebbero trarre dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, va esclusa in radice la loro legittimazione e il loro interesse ad impugnare, uti singuli, il titolo edilizio rilasciato all’Associazione controinteressata, conseguendone l’inammissibilità del ricorso a tale titolo proposto, attesa – tra l’altro – l’inutilità dell’atto di intervento ad adiuvandum del signor Ze., posto che, come noto, tale tipo di intervento vive di "luce riflessa" e, in ogni caso, appalesandosi l’interveniente quale cointeressato in senso proprio, l’atto dal medesimo proposto risulta elusivo del termine decadenziale per la proposizione di autonomo ricorso.
Ad analogo risultato si perviene, in ogni caso, scrutinando la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere vantati dai medesimi in ragione della carica politica ricoperta e del ruolo di esponenti del "Movimento Lega Nord" speso nel ricorso.
La legittimazione a ricorrere di un’associazione va verificata, infatti, caso per caso, alla luce degli atti o comportamenti effettivamente impugnati e della loro concreta attitudine a ledere, in rapporto di diretta congruità, gli interessi di cui l’ente è portatore statutario (T.A.R. Piemonte, II, 15 luglio 2011, n. 793).
Ne deriva che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune di Torino, "la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia deve derivare dai fini statutari di protezione dell’ambiente e degli interessi urbanisticoedilizi nella zona oggetto dell’intervento" (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4123; in termini T.A.R. Lazio, Roma, II BIS, 2 novembre 2005, n. 10255).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo i ricorrenti non hanno né allegato, né provato quale sarebbe l’interesse specifico del gruppo esponenziato e allo stesso riferentesi in modo complessivo e unitario che essi intendono far valere in giudizio nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord, ma lo stesso interesse statutario del Movimento Lega Nord (cfr. art. 1 dello Statuto della Lega Nord – all. 7 fascicolo doc. Comune) – è tale da escludere, in ogni caso, la sussistenza in capo ad esso di una posizione qualificata differenziata necessitante di tutela in relazione al permesso di costruire impugnato, attesa l’assoluta estraneità dei fini statutari del movimento medesimo alla materia urbanisticoedilizia o alle esigenze di tutela dell’ambiente in senso lato.
Nessuna allegazione e/o prova è stata, del resto, fornita dai ricorrenti nemmeno in merito all’asserito esercizio dell’azione anche quali "rappresentanti di enti esponenziali di gruppi di individui, alcuni dei quali residenti nelle immediate vicinanze del potenziale insediamento, della cui legittimità si discute" o al pregiudizio concreto, attuale e personale derivante agli interessi giuridicamente protetti di natura urbanisticoedilizia del Movimento dal provvedimento impugnato e/o comunque al beneficio che il Movimento medesimo potrebbe trarre dal suo eventuale annullamento.
Al Collegio non resta, pertanto, null’altro da fare che dichiarare l’inammissibilità del ricorso anche con riguardo all’impugnazione proposta dai ricorrenti nella loro qualità di esponenti del Movimento Lega Nord.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ma semplicemente per andare incontro alle esigenze di chiarezza manifestate dalle parti nel corso dell’udienza di discussione, il Collegio ritiene, in ogni caso, di poter affermare che il ricorso non avrebbe avuto miglior sorte per i ricorrenti nemmeno se fosse stato scrutinato nel merito, atteso che il provvedimento impugnato pare sfuggire alle censure di legittimità svolte dai ricorrenti medesimi per le ragioni di seguito, sinteticamente, evidenziate:
– il permesso di costruire chiesto ed ottenuto dall’Associazione controinteressata è preordinato a consentire lo svolgimento dell’attività di culto nell’immobile interessato dalle opere assentite ovvero di una "attività di servizio" (art. 3, punto 15 -7, delle NUEA), per la cui disciplina edilizia deve aversi riguardo alle NUEA del vigente PRGC del Comune di Torino e non, invece, a quelle dettate dalla legge n. 383/2000 e dalla legge regionale del Piemonte n. 7/2006 per le associazioni di promozione sociale, che riguardano, all’evidenza, una diversa fattispecie fattuale;
– l’immobile in questione è ubicato in "area da trasformare per servizi (ATS)". Va, tuttavia, precisato che l’art. 8 delle norme citate precisa che "le attività di servizio pubblico di cui al punto 7 del succitato art. 3 sono consentite in tutte le aree normative"; ciò significa che, in aggiunta alle destinazioni d’uso specificamente dettate per la singola area normativa, è comunque ammesso anche l’insediamento delle attività di servizio, tra cui – come s’è visto – rientra l’attività di culto. Ne deriva che l’intervento in esame è da ritenersi, all’evidenza, urbanisticamente compatibile nell’area normativa ATS Ambito 9.a – Biella, ove si trova l’immobile medesimo;
– trattandosi, inoltre, di intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico, trova applicazione, anche nelle aree da trasformare per servizi disciplinate dall’art. 20 delle NUEA, l’art. 19, punto 5, delle norme citate (vedi art. 19, punto 1), che, nell’ammettere siffatto tipo di intervento, ne subordina, tuttavia, l’attuazione alla "previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica". Ne deriva che l’atto di vincolo stipulato in data 8 novembre 2010 (rep.n. 24414/12820 a rogito Notaio Salvatore Barbagallo, registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino in data 10 novembre 2011 al n. 1787 serie IT e trascritto all’Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 11 novembre 2010 ai nn. 41381/28103) dall’Associazione controinteressata unitamente alla Società proprietaria dell’immobile nell’interesse pubblico edilizio a favore della Città di Torino è da ritenersi rispettoso di tale obbligo;
– il permesso di costruire, quale atto cd. di gestione, rientra tra quelli che a norma di legge competono ai dirigenti.
In conclusione, previa dichiarazione di estinzione del giudizio per il signor M.C., il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, in quanto: a) non è dato ravvisare in capo agli stessi, singolarmente considerati, alcuna situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento edilizio contestato; b) è documentata l’assoluta estraneità dei fini statutari del movimento per cui assumono di agire alla materia urbanisticoedilizia o alle esigenze di tutela dell’ambiente; c) non è in alcun modo evincibile dall’impugnativa la ragione, il come e la misura con cui il provvedimento impugnato si possa riflettere sulla loro sfera individuale o sugli interessi che assumono di rappresentare determinandone una lesione concreta, immediata e attuale.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare le spese di giudizio, anche con riguardo al ricorrente che ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, previa dichiarazione di estinzione del giudizio per il signor M.C., definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese del giudizio nei sensi di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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