Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-02-2012, n. 2702 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

osserva quanto segue:

Con atto notificato il 28/1/2011, la IGEA, società cooperativa a r.l. ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’Istituto Regionale di Credito alla Cooperazione (d’ora in avanti IRCAC), la Presidenza e l’Assessorato per le attività produttive della Regione Siciliana hanno resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 7/2/2012.

Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e dei controricorsi emerge pacificamente in fatto che dopo l’approvazione e la realizzazione di un primo progetto per la creazione di un consultorio medico, la cooperativa IGEA r.l. ha richiesto ed ottenuto l’erogazione di crediti d’esercizio sotto forma di mutuo agevolato da parte dell’IRCAC, presentando altresì due ulteriori progetti per l’ampliamento della struttura e l’acquisto di una TAC e di altre apparecchiature radiodiagnostiche.

L’Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana ha approvato anche tali nuovi progetti, disponendo la concessione dei relativi contributi ed autorizzando l’IRCAC ad erogare dei mutui agevolati per colmare la differenza fra la spesa ammessa ed i predetti contributi.

Tali finanziamenti non sono stati, però, mai ricevuti dalla IGEA perchè l’IRCAC si è rifiutato di darvi corso senza la presentazione di una fideiussione da prestare sulla base di un modello da esso stesso predisposto.

La cooperativa si è a tal fine rivolta alla spa Fondiaria Assicurazioni ed alla spa Milano Assicurazioni senza, però, riuscire ad ottenere la garanzia pretesa dall’IRCAC, che ha pertanto continuato a trattenere le somme deliberate dall’Assessorato.

Con atto di citazione notificato nel novembre 1993, la IGEA lo ha allora citato davanti al Tribunale di Palermo per sentirlo condannare al risarcimento del danno in solido con la Presidenza e l’Assessorato alla cooperazione della Regione Sicilia, che pur essendo tenuti a sorvegliarlo, avevano invece omesso i dovuti interventi di vigilanza e controllo.

Costituitesi le parti convenute ed espletata CTU al fine di ricostruire l’esatto iter amministrativo della vicenda, il giudice adito ha rigettato la domanda proposta contro l’IRCAC, declinando la giurisdizione su quella avanzata nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato.

La IGEA si è gravata alla Corte di appello, sostenendo in via pregiudiziale che la controversia rientrava integralmente nella giurisdizione dell’AGO e, nel merito, che gli unici legittimati ad accertare la meritevolezza dei progetti e la conseguente spettanza delle sovvenzioni erano gli organi regionali, che nella specie si erano pronunciati positivamente, precludendo così ogni diversa valutazione dell’IRCAC, il quale aveva ecceduto anche per quel che riguardava la garanzia, in quanto malgrado la legge tacesse completamente sul suo contenuto, l’aveva fissato in termini talmente gravosi da non poter essere accettati da nessuna compagnia assicurativa.

Gli appellati hanno contestato la fondatezza delle avverse censure e la Corte di appello ha innanzitutto rilevato che l’IRCAC era un istituto assimilabile ad una banca, che godendo di una propria autonomia nell’ambito delle operazioni di sua competenza, era tenuto a svolgerle secondo le norme di legge e quelle tecniche vigenti ne settore del credito alle imprese.

Nella fattispecie in esame, tali norme e regole imponevano di adottare le dovute cautele in quanto la cooperativa non era riuscita a rispettare i tempi di rientro dei precedenti finanziamenti, accumulando un debito di L. 450.000.000 che per la sua entità esigeva l’adozione di accorgimenti capaci di evitare il ripetersi di una situazione analoga e peggiore, ossia di ritrovarsi con la mancata restituzione di una somma notevolmente superiore a quella già in sofferenza.

Ciò posto ed aggiunto, altresì, che l’inosservanza dei predetti tempi di rientro non era in alcun modo riconducibile alla mancata erogazione delle nuove sovvenzioni, che avendo una loro specifica destinazione non avrebbero potuto essere utilizzate per l’estinzione del debito pregresso, la Corte di appello ha poi sottolineato che in una situazione del genere, l’IRCAC aveva cercato di "contemperare i criteri della buona gestione dei finanziamenti bancari con le esigenze e le aspettative della" IGEA, dichiarandosi pronto ad erogarle i contribuiti dietro la prestazione di una garanzia assicurativa che secondo quanto accertato dal consulente tecnico, non poteva ritenersi certo impossibile perchè già ottenuta da altre imprese per mutui similari.

Non essendovi perciò stata nessuna condotta colposa, ma solo un "corretto esercizio dell’attività creditizia" e dovendosi ribadire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato della Regione Sicilia, la Corte di appello ha rigettato il gravame della cooperativa, condannandola alla refusione delle spese sostenute dalle controparti.

La IGEA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il giudice a quo non si era sostanzialmente pronunciato sulle critiche mosse alla decisione di primo grado, perchè si era limitato ad osservare che le stesse non valevano a "confutare le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, che trova(va)no un valido fondamento negli accertamenti espletati dal CTU".

Con il secondo motivo, la ricorrente ha invece dedotto il vizio di motivazione su punti decisivi, asserendo che la Corte di appello non aveva considerato che se da parte sua avesse ricevuto tempestivamente i finanziamenti, avrebbe potuto acquistare nuovi macchinari, incrementare il fatturato e rimborsare più facilmente il precedente mutuo, per la restituzione del quale non vi era stata, comunque, alcuna mora, dato che i termini di scadenza erano stati prorogati dallo stesso IRCAC che, pertanto, non avrebbe potuto richiederle alcuna garanzia che, oltretutto, in base ai relativi decreti avrebbe dovuto essere se del caso prestata dall’Assessorato e non da essa destinataria dei contributi (cui, peraltro, sarebbe stato impossibile farlo, date le condizioni poste che, contrariamente a quanto affermato dal CTU senza il conforto dei documenti agli atti, non erano mai state accettate da nessuna compagnia assicurativa).

Con il terzo motivo, la coop IGEA ha infine dedotto la violazione dei principi in materia di giurisdizione, sostenendo che anche la domanda proposta nei confronti della Presidenza e dell’Assessorato regionale rientrava nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario.

L’IRCAC, la Presidenza e l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana hanno depositato separati controricorsi con i quali hanno contestato la fondatezza delle avverse doglianze.

Ciò posto, osserva il Collegio che i primi due motivi, da trattare congiuntamente per via della loro intima connessione, sono infondati.

Non è infatti vero che il giudice a quo si sia disinteressato delle obiezioni svolte dalla IGEA nell’atto di appello, in quanto dopo aver ricordato che il punto centrale della questione risiedeva nello stabilire se l’IRCAC avesse o meno agito con colpa nel confronti della cooperativa, ha puntualmente affrontato il problema dei poteri dell’Istituto nei suoi rapporti con gli organi regionali, osservando al riguardo che l’appellato non poteva essere riguardato come un semplice depositario di denaro pubblico, ma come una vera banca dotata di propria autonomia e soggetta, pertanto, a precisi obblighi per la difesa non soltanto del suo patrimonio, ma anche di quello dell’ente per il quale fungeva da cassiere.

Così argomentando, la Corte di appello ha voluto sostanzialemte dire che l’IRCAC non era unicamente tenuto ad eseguire automaticamente quanto a suo tempo deliberato dall’organo regionale, ma doveva preoccuparsi di verificarne anche la perdurante fattibilità, controllando se per caso non fossero successivamente intervenuti dei mutamenti tali da sconsigliare l’operazione o, quanto meno, di circondarla di maggiori garanzie.

Da tale considerazione, in linea col diritto e la giurisprudenza (v.

Cons. Giust. Amm. per la Reg. Sicilia, sent. n. 746 del 2008), la Corte di appello ha tratto coerentemente la conseguenza che l’IRCAC aveva, nella specie, il potere ed anche il dovere di chiedere un’adeguata garanzia in quanto il fatto che la IGEA non fosse riuscita ad onorare le scadenze, rimanendo in arretrato di una cospicua somma, era sintomatico dell’esistenza di non trascurabili criticità che imponevano all’Istituto di cautelarsi al fine di tranquillizzare non tanto sè stesso (che già poteva contare sulla fideiussione della Regione), quanto quest’ultima e l’interesse collettivo, da essa perseguito, all’uso appropriato delle risorse pubbliche.

In considerazione di quanto sopra ed evidentemente ritenendo che il CTU fosse comunque riuscito, indipendentemente dai documenti agli atti, ad accertare che la polizza richiesta dall’IRCAC era già stata rilasciata a garanzia di altri mutui analoghi, ha rigettato la domanda nei confronti dell’Istituto di credito con una sentenza che in quanto immune da vizi logici e giuridici, non può essere sindacata da questa Corte che, com’è noto, non può sostituire una diversa ricostruzione o valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, ma soltanto controllare se il medesimo abbia dato compiutamente conto del percorso decisionale seguito senza deviare dal relativo tracciato normativo.

I primi due motivi del ricorso vanno, pertanto, rigettati.

Il terzo motivo è, invece, fondato perchè nel momento in cui è stata introdotta la causa e, cioè, nel 1993, la domanda di risarcimento del danno da omesso controllo degli organi regionali poteva essere conosciuta soltanto dal giudice ordinario.

Su tale specifico punto, la sentenza impugnata dev’essere quindi cassata senza, però, bisogno di alcuna rimessione al Tribunale perchè una volta definitivamente negata ogni colpa dell’Istituto vigilato, va per ciò solo esclusa anche ogni responsabilità del vigilante.

La causa può essere di conseguenza decisa nel merito con il rigetto della pretesa risarcitoria della IGEA. Quest’ultima va infine condannata, come da dispositivo, al pagamento del 100% delle spese di lite sostenute dall’IRCAC. Vanno invece compensate le spese del presente giudizio e di quello di appello fra la ricorrente e la Presidenza e l’Assessorato della Regione Sicilia.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rigetta i primi due motivi del ricorso, dichiara la giurisdizione dell’AGO sulla domanda proposta dalla IGEA nei confronti degli organi regionali, accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’anzidetta domanda, condannando l’IGEA al pagamento delle spese di lite in favore dell’IRCAC, liquidate in complessivi Euro 5.700,00, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Compensa per intero le spese del presente giudizio e di quello di appello fra la IGEA, la Presidenza e l’Assessorato per le attività produttive della Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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