Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 03-10-2011, n. 35757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il 17.12.2009 la Corte d’appello di Napoli ha condannato N.C. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2 per la circolazione a bordo di ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo e di cui era stato nominato custode, ricorre personalmente l’imputato denunciando violazione di legge e vizi di motivazione.

2. Il ricorso è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte nel succinto motivo. In epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata, le Sezioni Unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto (sent. 1963/2011), secondo il quale la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Gli atti vanno trasmessi alla competente autorità amministrativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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