Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-02-2012, n. 2701 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che nel corso di un accesso nel locale "(OMISSIS)" di S.F., la Guardia di Finanza ha riscontrato la presenza di tre apparecchi da intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche ed alle previsioni del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 110, commi 6 e 7 (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e succ. mod., perchè non collegati alla rete telematica, privi di valido nulla osta, provvisti di video per la visualizzazione delle immagini di gioco, muniti di dispositivi a rulli o di scommessa, suscettibili di attivazione mediante inserimento di monete metalliche ed, infine, non impostati sulla erogazione di premi in prodotti di piccola oggettistica, ma sull’accumulo di punti tramutabili in crediti per la ripetizione delle partite;

che una volta ricevuto il relativo verbale, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Ufficio regionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, ha notificato alla srt Barbons Giochi (che gestiva gli apparecchi) ordinanza di confisca e ingiunzione di pagamento per complessivi 27.000,00 Euro;

che la Barbons Giochi l’ha impugnata davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che con sentenza n. 156/12/2009 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; che su appello dell’AAMS, la Commissione Tributaria Regionale ha, però, riformato l’anzidetta pronuncia, ritenendo la giurisdizione e confermando, nel merito, la legittimità dell’ordinanza impugnata;

che la Barbons Giochi ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo con il primo motivo che la controversia in questione non rientra fra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario;

che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha notificato controricorso, con cui ha contestato la fondatezza dell’assunto avverso;

che decidendo in fattispecie analoghe, queste Sezioni Unite ne hanno affermato la devoluzione al giudice ordinario in quanto a seguito della sentenza n. 130 del 2008, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato la parziale illegittimità del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, non aveva più importanza il fatto che la sanzione fosse stata inflitta da un ufficio finanziario, perchè ciò che contava era soltanto la natura, tributaria o meno, della norma violata che, nel caso di specie, mirava a garantire il "corretto svolgimento, negli esercizi pubblici della gestione dei citati apparecchi al fine di reprimere, nel pubblico interesse, attività illecite" capaci di pregiudicare la regolarità delle giocate (C. Cass. nn. 23107 del 2010 e 10872 del 2011);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’AGO sulla opposizione proposta dalla Barbons Giochi;

che in accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev’essere perciò cassata con rimessione delle parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione dell’AGO, accoglie il primo motivo dei ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, rimettendo le parti davanti al competente giudice ordinario, che provvederà pure sulle spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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