Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 03-10-2011, n. 35767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, all’esito di giudizio abbreviato, assolveva B.G. dal reato ascrittogli ( art. 314 c.p., comma 2, perchè, quale custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in relazione a violazioni del codice della strada, se ne appropriava ponendolo in circolazione; in (OMISSIS)).

Osservava il G.i.p. che nella specie, in base al principio di specialità, era ravvisabile la violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., come affermato dalle Sezioni unite con sentenza del 28 ottobre 2010. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania sostenendo che, mancando la finalità di favorire il proprietario del veicolo, era ravvisabile nella specie il reato di peculato ex art. 314 c.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Pur avendo il giudice a quo adottato impropriamente la formula assolutoria "il fatto non costituisce reato" anzichè quella "il fatto non è previsto dalla legge come reato", con la sentenza impugnata è stata fatta applicazione del principio di diritto affermato con la sentenza Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo, pienamente condivisa da questo Collegio (sentenza per nulla presa in considerazione dall’Ufficio ricorrente), la quale, dopo aver ribadito che il principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incriminatici e norme amministrative sanzionatorie presuppone il confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte, ha affermato che l’art. 213 C.d.S., comma 4, che punisce con la sanzione amministrativa l’abusiva circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, deve ritenersi speciale rispetto all’art. 334 c.p., nel quale è configurato invece il delitto di sottrazione da parte del custode o del proprietario di beni di cui è stato disposto il sequestro penale o amministrativo; e ciò sempre che nella concreta fattispecie non si realizzi una sottrazione che vada al di là del dato della mera circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, implicando un effettiva elusione dei poteri di controllo spettanti all’autorità amministrativa sul veicolo sequestrato:

situazione che non ricorre nel caso in esame.

Va aggiunto che nella fattispecie in esame, per analoghe ragioni, non è neppure configurabile la ipotesi di cui all’art. 314 c.p., comma 2, dato che la qualità di custode del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo costituisce elemento specializzante rispetto alla generica qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio contemplata dal reato di peculato.

2. Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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