T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 1127 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28.11.2007 la C. V. s.n.c. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza contingibile ed urgente n. 6472 con la quale, il 2.10.2007, il Sindaco del Comune di Fossano le aveva ordinato "di condurre le attività di produzione elettrica della centrale in Fossano, via Palocca, in pertinenza del Condominio A. in modo da rispettare i limiti di immissione sonora differenziali consentiti dalla normativa vigente”.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto 1) carenza assoluta di istruttoria, 2) mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 447/95 per l’emissione di un’ordinanza in materia di inquinamento acustico, 3) violazione dell’art. 11 commi 1, 2 e 3 L.R. 52/2000 per l’omessa richiesta da parte del Comune, prima del rilascio della concessione edilizia alla società costruttrice del Condominio A., della "valutazione di clima acustico”; 4) contraddittorietà dell’azione amministrativa, manifesta ingiustizia per disparità di trattamento; 5) violazione di legge ed eccesso di potere; 6) violazione della l.n. 447/1995 per la mancanza nel caso di specie di "eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”7) violazione della l.n. 447/95 per la genericità del provvedimento, privo di qualsiasi indicazione temporale di durata come di qualsiasi enunciazione delle "speciali forme di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore” che la società ricorrente avrebbe dovuto adottare.

Il 9.01.2008 si è costituito il Comune di Fossano, chiedendo il rigetto sia della domanda cautelare che del ricorso, in quanto infondati.

Con atto depositato il 27.02.2008 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 6490 del 31.12.2007 con la quale il Sindaco del Comune di Fossano le aveva ordinato "la sospensione delle attività di turbinamento della centrale … nell’orario notturno definito dalla legge", nonché la sospensione della stessa attività anche in orario diurno fino alla produzione di un elaborato redatto da un tecnico competente in materia acustica che attestasse in modo preciso le condizioni di esercizio necessarie per garantire il rispetto dei limiti differenziali diurni e descrivesse le modalità con cui l’Amministrazione avrebbe potuto verificare il rispetto di tali misure.

Con ordinanze n. 179/08 del 29.02.2008 e n. 231/08 del 14.03.2008 il Collegio ha accolto la richiesta di sospensiva.

Con ordinanza n. 4254/08 del 22.07.2008 il Consiglio di Stato, ritenendo che i provvedimenti impugnati fossero sorretti dall’esigenza di tutelare l’interesse primario della salute e che non fosse mancato il preliminare accertamento tecnico ad opera dell’ARPA, ha, però, accolto gli appelli avverso le suddette ordinanze, respingendo le istanze cautelari proposte in primo grado.

All’udienza pubblica del 12.10.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la C. V. s.n.c. ha dedotto la carenza di istruttoria del provvedimento impugnato lamentando la omissione da parte del Comune di qualsiasi indagine "per verificare la causa e l’origine delle vibrazioni rilevate dall’ARPA in quell’unico accesso di giugno 2007".

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: come affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza di accoglimento dell’appello sulla sospensiva, nel caso in questione, l’accertamento dell’ARPA della "situazione di superamento dei limiti acustici la cui sorgente emissiva è rappresentata dai macchinari di produzione di energia allocati nella centrale elettrica di proprietà della C. V. s.n.c." costituisce sufficiente ed autonomo presupposto per l’ordinanza sindacale ex l.n. 447/1995, adottata dal Comune per l’inquinamento acustico prodotto dal funzionamento dei gruppi turbina- alternatore della centrale e non per le semplici vibrazioni generate dal macchinario.

Proprio le Agenzie Regionali per l’Ambiente rappresentano l’organo tecnico deputato a svolgere le verifiche ed i riscontri in tale materia (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 16.02.2005 n. 1127).

Con il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso la C. V. s.n.c. ha, poi, allegato l’illogicità e la contraddittorietà del provvedimento, nel quale il Sindaco del Comune di Fossano avrebbe dichiarato di provvedere i via contingibile ed urgente "a prescindere dalla sussistenza e dall’attribuzione di responsabilità in merito alle violazioni di natura amministrativa" e, soprattutto, non avrebbe considerato la preesistenza della centrale idroelettrica rispetto all’edificazione del Condominio A..

Anche tali argomentazioni non possono, in verità, essere condivise: da un lato, infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza "in tema di inquinamento acustico, l’ordinanza prevista dall’art. 9 comma 1, l. 26 ottobre 1995 n. 447, non ha, a termini di legge, natura sanzionatoria, ma ha il diverso e tipizzato scopo di contenere o abbattere le emissioni sonore, sicché non può assoggettarsi alla diversa disciplina regolante, in via generale, le sanzioni amministrative (T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 10.12.2010 , n. 840), dall’altro, proprio per la sua natura di provvedimento volto a tutelare la salute pubblica, non può essere influenzato nella sua validità da fattori estranei a tale interesse primario quali l’omesso deposito, in sede di richiesta della concessione edilizia da parte della società costruttrice del Condominio A. della "valutazione di impatto acustico" o la pretesa mancanza di agibilità degli appartamenti nei quali si è riscontrato il superamento dei limiti di emissioni sonore – circostanze che avrebbero potuto essere fatte valere in sede di impugnativa del titolo edilizio per la realizzazione dell’immobile, situato comunque in classe acustica II e, dunque, in un’area destinata ad uso prevalentemente residenziale.

Parimenti non meritevoli di accoglimento sono, infine, gli ultimi due motivi del ricorso notificato il 28.11.2007, con i quali la C. V. s.n.c. ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto del presupposto della "necessità eccezionale ed urgente di intervenire a tutela della salute pubblica o dell’ambiente" e per la omessa indicazione da parte dell’Amministrazione sia della durata di efficacia del provvedimento, sia delle "speciali forme di contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore" da adottare.

Come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 4254/2008, "l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico – pur se non coinvolgente l’intera collettività – deve ritenersi sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con la conseguenza che l’ordinanza sindacale ben può essere adottata anche a seguito dell’esposto di una sola famiglia, non constando nella norma alcun parametro numerico o dimensionale"(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 2.11.2009 , n. 1814, cfr. anche TAR Piemonte, Sez. I, 2.03.2009 n. 199, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819).

Quanto alla necessaria temporaneità del provvedimento, l’ordinanza n. 6472 del 2.10.2007, non contenendo un’inibitoria, bensì l’ordine alla società ricorrente di rispettare i limiti di immissioni sonore stabiliti dalla normativa vigente appare – come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione – destinata ad esaurire la propria efficacia in via automatica nel momento in cui la C. V. s.n.c. avesse realizzato gli interventi di bonifica acustica effettivamente idonei a ricondurre la situazione sonora del sito nei parametri prefissati dalla legge, eliminando o riducendo in termini accettabili il fenomeno dell’inquinamento acustico.

La questione della pretesa genericità delle prescrizioni dell’ordinanza n. 6472 del 2.10.2007 appare, inoltre, superata dall’enunciazione, nel successivo provvedimento n. 6490 del 31.12.2007, in seguito ad ulteriori verifiche dell’ARPA, delle misure da adottare quali la sospensione delle attività della turbina nell’orario notturno, nonché la sospensione delle medesime attività anche nell’orario diurno fino alla predisposizione da parte di un tecnico competente in materia acustica di un elaborato attestante in modo preciso "le condizioni di esercizio necessarie per garantire il rispetto dei limiti differenziali diurni".

Da qui la sufficiente determinatezza delle prescrizioni dettate dall’Amministrazione in via cautelare, che assegnano alla società ricorrente l’onere di provvedere ai lavori ritenuti opportuni ed alla riorganizzazione della propria attività in modo da garantire la riconduzione nei limiti di legge dell’inquinamento acustico.

Con i motivi aggiunti la C. V. s.n.c. non ha fatto che reiterare contro la nuova ordinanza emessa dall’Amministrazione le medesime censure formulate avverso il primo provvedimento.

Al riguardo valgono, così, le stesse considerazioni già svolte in merito al ricorso principale.

In conclusione, sia il ricorso originario che i motivi aggiunti devono essere rigettati.

Per la natura della controversia sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti;

– compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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