T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 1864 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri collocato in congedo dal 12 aprile 1989, impugna il decreto di rigetto dell’istanza di revisione dell’equo indennizzo per aggravamento di malattie già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

II. A sostegno del gravame la parte deduce i seguenti motivi di censura:

a) violazione ed errata applicazione della legge;

b) eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e della condotta amministrativa.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. Alla udienza pubblica del 13 ottobre 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.1. Il provvedimento di diniego è motivato sul presupposto che la domanda volta alla revisione dell’indennizzo già concesso, individuata nell’istanza del 20 gennaio 2003, è stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 14, comma 4, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ovvero decorsi 5 anni dalla data di comunicazione della concessione dell’indennizzo, avvenuta in data 20 marzo 1991.

V. Ora, dalla produzione in atti emerge quanto segue:

a) il ricorrente ha ripetutamente avanzato istanze volte ad ottenere, tra l’altro, il riconoscimento dell’aggravamento delle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio, atto presupposto alla concessione della revisione dell’indennizzo richiesto, e, precisamente:

– il 3 giugno 1992, pervenuta il 17 dicembre 1992, (per le infermità: ipertensione arteriosa – cardiopatia ipertensiva con blocco di branca sinistro, gonartrosi sx posttraumatica);

– il 14 dicembre 1992 (infermità: blocco atrioventricolare 21 parossistico in soggetto con blocco in branca sinistra completo. Impianto di pacemaker definitivo; gonartrosi sx posttraumatica);

– il 3 febbraio 1996 (istanza di sollecito alle precedenti richieste);

– il 29 ottobre 2002 (per il riconoscimento dell’interdipendenza tra gli esiti di drenaggio di ematoma sub durale cranico senza deficit neurologici con l’affezione ipertensione arteriosa in portatore di peacemaker).

b) che solo in data 10 gennaio 2003 la C.M.O. di Bari (mod. AB n. 71), dopo avere sottoposto il ricorrente ai necessari accertamenti sanitari, ha constatato, tra l’altro, l’aggravamento alla 2^ ctg misura max della seguente infermità "Cardiopatia sclero ipertensiva e blocco di branca sx in tratt. con peace maker definitivo";

c) che a seguito di tali accertamenti il ricorrente, in data 20 gennaio 2003, ha chiesto la concessione/revisione dell’equo indennizzo previsto dalla l. 23 dicembre 1970 n. 1094.

V.1. Prescindendo dalla considerazione logica che è il riconoscimento dell’avvenuto aggravamento delle infermità da parte dell’Amministrazione, intervenuto, tardivamente, solo nel 2003, a rendere attuale e concreto l’interesse a richiedere la concessione/revisione dell’indennizzo, già le ripetute istanze di aggravamento delle patologie previamente presentate dal ricorrente non possono che essere intese come finalizzate alla sua nuova quantificazione.

Infatti, come precisato in giurisprudenza anche per il personale in servizio "qualora sia stato già liquidato un equo indennizzo, nessuna disposizione prevede l’accertamento dell’eventuale aggravamento se non in relazione alla revisione dell’indennizzo, con la conseguenza che la domanda di accertamento dell’aggravamento implica normalmente la domanda di revisione dell’indennizzo"(Consiglio Stato, sez. IV, 27 giugno 2008, n. 3257).

V.2. D’altro canto, "il termine decadenziale di cinque anni per la revisione dell’indennizzo in caso di aggravamento dell’infermità, in difetto di espressa qualificazione come perentorio, deve essere considerato come meramente sollecitatorio o ordinatorio (Consiglio Stato, sez. III, 3 marzo 2009, n. 499).

VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso va accolto.

VII. Sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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