Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 03-10-2011, n. 35765

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, reiterando le determinazioni assunte con il precedente provvedimento in data 10 marzo 2010, dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza proposta dall’avv. Franco Verde nell’interesse di F.M.R., persona offesa nel procedimento penale a carico di C.L., con la quale si faceva presente che il decreto di archiviazione in data 14 gennaio 2010 era stato irritualmente emesso de plano, avendo la persona offesa proposta rituale e tempestiva opposizone alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Osservava il G.i.p. che al momento della pronuncia del decreto di archiviazione non era in atti l’atto di opposizione della persona offesa.

2. Ricorre la persona offesa, a mezzo dell’avv. Carlo Morano, denunciando la violazione dell’art. 127 c.p.p. posto che la persona, pur avendo proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, non aveva mai avuto ricevuto di alcun avviso di fissazione della prescritta udienza camerale.

3. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, essendo rivolto contro un provvedimento inoppugnabile.

La persona offesa avrebbe dovuto infatti proporre ricorso per cassazione, nei termini di legge, contro il decreto di archiviazione del 14 gennaio 2010, pronunciato de plano nonostante – secondo quanto dedotto – la tempestiva opposizione alla richiesta del pubblico ministero; e non contro il provvedimento in epigrafe, con il quale il G.i.p. si limita a sostenere la ritualità della procedura, osservando correttamente che l’unico rimedio offerto alla persona offesa era il ricorso per cassazione contro il provvedimento di archiviazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che, data la peculiarità della vicenda processuale, si ritiene equo determinare in Euro trecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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