T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 1902 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto, nel ricorso in epigrafe, le ricorrenti ricostruiscono la vicenda nei termini seguenti:
a). con decreto emesso dal Prefetto di Trapani il 20.12.1995, per realizzare un impianto di dissalazione a Trapani, è stata pronunciata la definitiva espropriazione in favore del Demanio della Regione Sicilia di un lotto di terreno sito in Trapani, c/da Portazza, di proprietà del Sig. A.Gr. (al quale le ricorrenti sono succedute quali coniuge e figlie);
b). il decreto non è stato mai notificato ai proprietari; l’indennità di espropriazione non è mai stata determinata; e quella provvisoria non è stata da loro accettata;
c). successivamente, le ricorrenti hanno chiesto che l’indennità fosse determinata in via giudiziale e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1585 del 23.9.2009, ha riconosciuto il loro diritto a ricevere l’indennità di espropriazione e ha determinato l’ammontare della stessa in Euro 110.397, 31 e l’indennità di occupazione in Euro 58.631,56; ha, infine, ritenuto obbligata la sola TIV Srl in liquidazione;
d). nessun versamento delle predette indennità è stato eseguito dalla parte obbligata presso la Cassa depositi e prestiti;
e). la Convenzione n. 10780 del 7.12.1989 – fra l’Assessorato regionale e la società concessionaria della realizzazione dell’opera pubblica – prevedeva la stipula di una fideiussione a garanzia del pagamento di tutti gli oneri derivanti dall’espropriazione;
f). le ricorrenti hanno, dunque, chiesto all’Assessorato dei lavori pubblici della Regione copia autentica dell’atto con il quale è stata costituita la garanzia fideiussoria; nessun riscontro è stato dato alla richiesta.
Tanto precisato, con il ricorso in epigrafe, le interessate hanno impugnato il silenzio rigetto sulla predetta richiesta di accesso e hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:
1). Violazione artt. 1, 22, 24 L. 241/90; art. 97 Cost., sotto il profilo del principio di imparzialità e buon andamento della PA;
2). Violazione art. 25, comma 3, L. 241/90, art. 9 DPR 184/2006, sotto il profilo dell’obbligo di motivazione del rifiuto di accesso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A norma dell’originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".
A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti "interessati" come "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".
Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".
Dunque, anche nell’attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell’art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l’assunto per cui, se è vero che l’accertamento dell’interesse all’accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l’ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logicofunzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare – ove necessario, anche giudizialmente – la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).
In definitiva, l’accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
Nella vicenda – dopo un attento esame della documentazione allegata al ricorso – il Collegio ritiene che le ricorrenti hanno adeguatamente dato prova della legittimazione ad agire e del loro interesse a ricorrere stante la connessione della richiesta di accesso, e del suo oggetto, con la descritta causa civile relativa alla corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione.
L’art. 14 della citata Convenzione prevede che "ove alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e del collaudo vi fossero ancora pendenze e, comunque, non fossero definiti tutti i rapporti con le ditte espropriande, il concessionario sarà tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria di importo equivalente alle indennità di occupazione, di espropriazione e servitù ed accessorie ancora da definire".
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente ordine di esibizione dell’atto richiesto a carico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e/o eventualmente anche a carico della T. S.r.l..
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, ordina all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – e/o eventualmente anche alla T. S.r.l. – di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione), la documentazione richiesta dalle ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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