T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 1882 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che:

– con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, depositata il 18.03.2010, emessa inter partes dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 4571/2007, confermata integralmente dalla Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, con sentenza n. 823/2010, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente – previa declaratoria del diritto all’inquadramento nel livello B/2 del CCNL Comparto scuola con profilo di assistente tecnico – le conseguenti differenze retributive a decorrere dal 1 gennaio 2000, oltre agli interessi legali come per legge;

– la sentenza è stata notificata all’intimata amministrazione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, il 19.10.2010;

– in data 16.06.2011 la difesa dell’amministrazione statale ha depositato copia del decreto n. 197 del 08.10.2010 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo;

– alla camera di consiglio del 21 ottobre 2011, presenti i difensori delle parti, come da verbale, è stata posta d’ufficio la questione dell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede del Ministero intimato; nulla ha controdedotto parte ricorrente e, quindi, la causa è stata posta in decisione;

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto, in particolare, che:

– recita l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito dalla L. n. 30/97, che: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.";

– secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – seguito anche da questo Tribunale – il richiamato art. 14, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall’art. 147 della L. n. 388/2000 e dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003 (come convertito dalla L. n. 326/2003), trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo (ex plurimis: Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.a.r. Sicilia, III, 13 luglio 2011, n. 1361; 8 giugno 2011, n. 1068; T.a.r. Campania, Napoli, IV, 17 gennaio 2011, n. 234; 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio, Roma, III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, I, 10 gennaio 2008, n. 25);

– come già chiarito da questa Sezione, "sia il giudizio di ottemperanza e sia quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s’incentrano entrambi sull’adempimento dell’obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice.

Entrambi i rimedi, pertanto, non possono che risentire degli stessi limiti di operatività prescritti dalla citata norma di legge, anche in considerazione della finalità, che la pervade, che è quella di favorire il controllo e la corretta gestione dei conti pubblici, di per sé immanente a qualunque procedura di pagamento di somme da parte della P.A. in esecuzione di condanna giudiziale" (T.a.r. Sicilia n. 1068/2011 cit.; Cons. St. n. 2160/2008 cit.).

Ciò posto, dall’esame della documentazione versata in atti risulta che la menzionata sentenza è stata notificata, peraltro non munita di formula esecutiva (ex art. 475 c.p.c.), non già direttamente all’Amministrazione debitrice, bensì presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato: tale notificazione, tuttavia, non può assumere rilevanza dato che l’art. 14, comma 1 bis, della citata legge n. 30/1997 (di conversione del D.L. n. 669 del 1996, e s.m.i.), dispone che gli atti introduttivi dell’esecuzione coattiva in materia di obbligazioni pecuniarie a carico degli enti pubblici devono essere notificati, a pena di nullità, "alla struttura territoriale dell’ente pubblico" e, quindi, direttamente all’Amministrazione e non alla stessa presso il domicilio eletto, con ciò derogandosi alla norma dell’art. 479 c.p.c. e, comunque, in conformità a quanto disposto dall’art. 144, comma 2, c.p.c.;

– la mancata notifica del titolo esecutivo, secondo le modalità appena descritte, comporta, quindi, il mancato decorso del termine di cui al citato art. 14, con conseguente inammissibilità del ricorso per vizio della notifica del titolo esecutivo e mancato rispetto del termine (di centoventi giorni) per l’avvio dell’azione esecutiva, quale condizione di esercitabilità dell’azione di ottemperanza al giudicato;

– tenuto conto della peculiarità delle questioni sottoposte all’esame e della natura meramente processuale della pronuncia, sussistono le eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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