Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2889 Prova civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.D. conveniva, dinanzi al Pretore di Catanzaro, R.V., presso cui aveva lavorato come manovale dal febbraio 1992 al gennaio 1994, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento delle retribuzioni spettantigli, dolendosi di aver ricevuto un compenso inferiore alle ore effettivamente lavorate e comunque inferiore alle 160 ore previste dal c.c.n.l., oltre alla mancata corresponsione dell’indennità di mensa e chilometrica.

La domanda veniva respinta sia dal primo giudice che dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza depositata il 7 agosto 2009, osservava che non era risultata alcuna prova dell’osservanza dell’orario di lavoro contrattuale collettivo da parte del F., essendo all’opposto emerso che egli non aveva lavorato tutti i giorni, e che il c.t.u. aveva accertato che egli aveva per il resto ricevuto una retribuzione non inferiore a quella contrattuale collettiva.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., affidato a due motivi.

Resiste il R. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta il F. il suo diritto a ricevere comunque la retribuzione contrattuale collettiva anche in ipotesi di prestazione oraria inferiore, mentre la corte territoriale ritenne che in mancanza di prova circa l’osservanza dell’orario di lavoro di cui al c.c.n.l., essa poteva essere minore, violando anche i principi in materia di onere della prova, imponendo al lavoratore, che abbia provato l’esistenza e l’inquadramento contrattuale collettivo, di dimostrare altresì l’orario di lavoro effettivamente prestato.

Il motivo risulta inammissibile non avendo il ricorrente allegato, nè indicato la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di parte, il c.c.n.l. invocato, neppure specificato (cfr. Cass. sez. un. ord. 25 marzo 2010 n. 7161; Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726).

Inoltre, in contrasto col principio dell’autosufficienza, non ha indicato nè il suo livello retributivo, nè l’orario effettivamente prestato. Il ricorrente peraltro non contesta, ed anzi sostanzialmente conferma, di non aver lavorato quotidianamente, senza indicare le effettive modalità di svolgimento della sua prestazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2709, 2710 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte di merito ritenuto attendibili e veritiere le annotazioni risultanti dal libro paga prodotto dal datore di lavoro, e da esso ricorrente contestate.

Il motivo risulta assorbito dalle considerazioni svolte sub 1), posto che, pur costituendo le risultanze dei libri contabili obbligatori dell’azienda, in quanto atti precostituiti dall’imprenditore, prova contro il datore di lavoro che li ha formati e non già nei confronti del lavoratore (ex plurimis, Cass. 1 ottobre 2003 n. 14658), l’argomento della corte territoriale risulta svolta ad abundantiam, essendo sufficiente a sorreggere la decisione impugnata la motivazione nella parte in cui esclude il diritto del F. per mancanza di prova circa l’effettivo orario di lavoro osservato, ed essendo risultata inammissibile la censura svolta al riguardo dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese seguono la soccombenza, considerata – vista l’incontestata eccezione del F., svolta in memoria, circa la mancanza dello ius postulandi da parte del difensore del R. al momento della redazione del controricorso, ma non successivamente – l’attività defensionale svolta in udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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