T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 27-10-2011, n. 1880 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso R.G. n. 1065/2010, ritualmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente – collocatasi al settantaquattresimo posto (punti 57,30) nella graduatoria del concorso pubblico per titoli in epigrafe specificato – ha impugnato gli atti conclusivi di detta procedura concorsuale indetta dal Comune di Terrasini per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente sociale, categoria D1, lamentando la mancata valutazione di taluni titoli posseduti, i quali, se valutati come prospettato, consentirebbero alla ricorrente di occupare la prima posizione nella relativa graduatoria.

Affida il ricorso alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione del decreto dell’Assessore enti locali della Regione Siciliana 3 febbraio 1992 nel testo rettificato dal decreto 19 ottobre 1999. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso.

a. Omessa valutazione del diploma di specializzazione: lamenta la ricorrente la mancata valutazione, come diploma di specializzazione, dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, chiedendo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 6,59, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 341/1990.

b. Omessa valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria: si duole della mancata valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria, ritenendo che la commissione avrebbe dovuto valutare dette idoneità come "idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: relativi a posti richiedenti il titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre", chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 3 (1,50 per ciascuna idoneità).

c. Omessa valutazione del corso biennale di formazione professionale di operatore sociale assistenza HDC organizzato da un ente legalmente riconosciuto dalla Regione Siciliana, con superamento dell’esame finale con voti di 100/100: non sarebbe stato valutato detto corso, dichiarato ed indicato nella dichiarazione sostitutiva e nella scheda di autovalutazione, con attribuzione di 2 punti ai sensi dell’art. 4, lettera c), del D.A. 03.02.1992 e ss.mm. e ii..

d. Omessa valutazione di una pubblicazione: lamenta la ricorrente che la P.a. procedente non avrebbe valutato una pubblicazione, regolarmente dichiarata, con omessa attribuzione di punti 0,50.

e. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO: si duole della mancata valutazione, come titoli di servizio, del servizio prestato presso il centro di formazione ENAIP e presso l’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO), chiedendo l’attribuzione di ulteriore punteggio pari, rispettivamente, a punti 6,45 (ENAIP) e punti 0,6 (ESFO).

f. Errata valutazione del servizio prestato presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo: non sarebbe stato correttamente valutato il servizio reso dalla predetta presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo, in quanto lo stesso – prestato in qualifica corrispondente (o superiore) – è stato valutato come servizio prestato in qualifica immediatamente inferiore.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati nella valutazione dei titoli. Errata valutazione di un titolo di studio: non sarebbe stato valutato, come titolo di studio aggiuntivo, il master biennale di "assistenti alla comunicazione e interpreti LIS", conseguito con la votazione di 110/110 presso l’Università degli Studi di Palermo nel 2006, con mancata attribuzione del punteggio di 7,65, da aggiungere a quello da attribuire per il diploma di specializzazione SISSIS (6,59), con un punteggio complessivo pari a 14,24, da ridursi a 12 (massimo attribuibile in base al citato decreto assessoriale); di contro, ad altri candidati sarebbe stato valutato un terzo titolo di studio (Dolce Loredana e Genuardi Concettina).

Chiede, quindi, la riformulazione del punteggio, con annullamento della graduatoria approvata con l’impugnato provvedimento dirigenziale, con conseguente collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria.

– Le controinteressate Impellizzeri Daniela e Pivetti Francesca, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

– Si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini, rappresentando, con memoria conclusiva in vista della pubblica udienza, che il provvedimento impugnato è stato superato dal successivo provvedimento dirigenziale n. 130 del 30.07.2010, impugnato dalla medesima ricorrente con il ricorso R.G. n. 2041/2010, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso; chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso nel merito.

B. – Con ricorso R.G. n. 2041/2010 la ricorrente ha impugnato il sopravvenuto provvedimento (n. 130 del 30.07.2010) con cui la P.a. intimata ha proceduto alla modifica, riapprovazione e scorrimento della graduatoria del concorso pubblico in interesse, collocando la ricorrente (rispetto alla graduatoria approvata con la D.D. n. 59/2010) dal 74° al 75° posto, riproponendo, per un verso, le medesime censure già mosse con il ricorso R.G. n. 1065/2010, che, per comodità di lettura, si riportano nei loro tratti essenziali; per altro verso, ha riarticolato talune censure alla luce del contenuto del nuovo provvedimento impugnato, lamentando, in sintesi, "sui titoli non valutabili secondo la delibera n. 130 del luglio 2010. Violazione delle disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della delibera impugnata. Eccesso di potere per contraddittorietà":

1) Violazione e falsa applicazione del decreto dell’Assessore enti locali della Regione Siciliana 3 febbraio 1992 nel testo rettificato dal decreto 19 ottobre 1999. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso.

a. Omessa valutazione del diploma di specializzazione;

b. Omessa valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria: ribadisce l’illegittimità della mancata valutazione delle idoneità in oggetto, anche alla luce del punto 3) del provvedimento impugnato.

c. Omessa valutazione del corso biennale di formazione professionale di operatore sociale assistenza HDC organizzato da un ente legalmente riconosciuto dalla Regione Siciliana, con superamento dell’esame finale con voti di 100/100: ripropone l’illegittimità della mancata valutazione del corso in oggetto, anche alla luce del punto 2) del provvedimento impugnato.

d. Omessa valutazione di una pubblicazione

e. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO

f. Errata valutazione del servizio prestato presso l’Istituto statale dei Sordi di Palermo.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati nella valutazione dei titoli. Errata valutazione di un titolo di studio.

sui titoli non valutabili secondo la delibera n. 130 del luglio 2010. Violazione delle disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della delibera impugnata. Eccesso di potere per contraddittorietà.

Censura, inoltre, in via autonoma, la determinazione n. 130/2010 per eccesso di potere e violazione di legge. Omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO: il punto 4) del provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto prevede la non valutabilità dei servizi resi presso la pubblica amministrazione con tipologie contrattuali flessibili e con collaborazioni esterne per difetto del requisito della subordinazione; laddove nessun riferimento sarebbe rinvenibile, nei decreti assessoriali e nel bando di concorso, alla tipologia di servizio prestato; il contestato punto 4) sarebbe anche intrinsecamente contraddittorio, in quanto accomunerebbe, sotto il dato dell’assenza di subordinazione, fattispecie tra di loro differenti; ribadendo, quindi, l’illegittimità della mancata valutazione dei servizi resi presso l’E.N.A.I.P. e l’E.S.F.O..

Chiede, pertanto, l’annullamento della graduatoria impugnata e l’accertamento del diritto ad essere collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 80,3.

– Si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini, depositando documentazione.

– Si è costituita in giudizio la controinteressata L.P.L. – seconda nella graduatoria e attuale vincitrice a seguito della rinuncia alla nomina della prima (Impellizzeri) – depositando documentazione.

– In vista dell’udienza di discussione del merito, tutte le parti costituite hanno esposto le rispettive posizioni, ribadendo le rispettive posizioni.

– Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011, i due ricorsi, chiamati congiuntamente, su conforme richiesta delle parti costituite, presenti come da verbale, sono stati trattenuti per la decisione.

Motivi della decisione

A. – Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva, va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi portanti il numero di registro generale n. 1056/2010 e n. 2041/2010.

Il ricorso R.G. n. 1065/2010 va dichiarato improcedibile, in quanto la graduatoria impugnata, approvata con la determinazione n. 59 del 01.04.2010, è stata superata e sostituita dal successivo provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per titoli in interesse, impugnato con il connesso ricorso R.G. n. 2041/2010 (D.D. n. 130 del 30.07.2010).

Va, quindi, esaminato quest’ultimo gravame, promosso dalla ricorrente al fine di conseguire l’utilitas finale, consistente nella collocazione al primo posto della graduatoria.

B. – Il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato.

Vanno prioritariamente esaminate le censure sub 1 a) ed e) – omessa valutazione del diploma di specializzazione e omessa valutazione di servizi prestati in qualità di insegnante presso i centri di formazione ENAIP ed ESFO – le quali, in caso di accoglimento, comporterebbero in favore della ricorrente l’attribuzione di un consistente punteggio.

B.1. – Con la prima censura lamenta la ricorrente la mancata valutazione, come diploma di specializzazione, dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, chiedendo l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo pari a 6,59, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. n. 341 del 1990.

La prospettazione attorea non può essere condivisa.

L’art. 5 del bando di concorso (Documenti da allegare alla domanda per l’ammissione al concorso) onerava i concorrenti di produrre, a corredo della domanda, tra l’altro, tutti i titoli di merito eventualmente da valutare, con la possibilità di presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il successivo art. 6, facendo puntuale applicazione del D.A. 03.02.1992 e ss. mm. e ii., indicava, tra i titoli che concorrevano a formare la graduatoria di merito, i Titoli di studio, con espressa indicazione della valutabilità di altro titolo di studio o titolo equivalente o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitaria, con attribuzione di punti 12 (art. 6 bando).

La ricorrente, mentre in seno alla domanda di partecipazione non ha indicato alcun ulteriore titolo di studio oltre al diploma di laurea in servizio sociale, nella dichiarazione sostitutiva ivi allegata, alla sottovoce "Istruzione e formazione" (n. 12), ha indicato, come qualifica conseguita, l’Abilitazione all’insegnamento di sostegno – SISSIS 800 ore – con la votazione di 26/30, indicando la data (2007/2008) e il conseguimento presso l’Università degli Studi di Palermo, senza alcuna ulteriore specificazione.

Poi, nella scheda di autovalutazione – facoltativa e non soggetta a valutazione, anche in quanto non tradottasi in una dichiarazione sostitutiva – ha inserito detto punteggio tra i "titoli di studio", attribuendosi il punteggio previsto per i diplomi di specializzazione.

Da quanto appena indicato, emerge per tabulas come la ricorrente non abbia indicato, né nella domanda di partecipazione, né nella allegata dichiarazione sostitutiva, alcun elemento, da cui potesse desumersi l’annoverabilità di detto titolo tra i "titoli di studio" e, in particolare, come "diploma di specializzazione rilasciato da una università" ai sensi della lettera a), comma 1°, dell’art. 2 del decreto 3 febbraio 1992, come sostituito dall’art. 1 del decreto 19 ottobre 1999; mentre con il ricorso in esame sostiene la valutabilità di detto titolo come diploma di specializzazione universitaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 341 del 1990.

Quanto, poi, al merito della questione – valutabilità di detto titolo come titolo di studio ulteriore – va rilevato, in senso contrario alla prospettazione di parte ricorrente, che il "diploma di specializzazione" prodotto dalla ricorrente non può essere annoverato, come dalla stessa preteso, tra i titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del D.A. 03.02.1992, possedendo la diversa natura di "titolo di perfezionamento", ai sensi dell’art. 4, lettera a), D. A. citato.

A tale conclusione si perviene attraverso l’analisi del panorama normativo e contrattuale di riferimento e, in particolare, dall’esame sistematico delle seguenti norme: art. 9 del D.P.R. n. 162 del 1982; art. 4 della L. n. 341 del 1990; C.C.N.L. comparto scuola (quadriennio normativo 2006/2009), in cui il diploma presentato dalla ricorrente è annoverato tra i "titoli professionali" e ritenuto disomogeneo rispetto al "dottorato di ricerca" o al "titolo finale di corsi di specializzazione post lauream…" (per una completa disamina della normativa di riferimento e delle caratteristiche di detto titolo, si fa rinvio, per esigenze di sinteticità, a T.a.r. Sicilia, III, n. 932/2011 cit.).

Le norme citate, in particolare, oltre a contemplarne le modalità di conseguimento, definiscono chiaramente la natura giuridica del "diploma di specializzazione" di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 341/1990, quale abilitazione "all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea" (art. 4, comma 2, cit.).

Trattasi della cd. abilitazione all’insegnamento, la cui natura di titolo professionale – e non di titolo di studio equiparabile alla frequenza a un corso di dottorato di ricerca – è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8700; 27 aprile 2006, n. 2344); detto titolo non può, quindi, essere annoverato tra i "titoli di studio" (sub specie di "diplomi di specializzazione"), ma come titolo abilitante all’insegnamento, ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie permanenti.

La censura va, pertanto, rigettata, con mancata attribuzione degli auspicati ulteriori punti 6,59.

B.2. – Con la censura sub 1 e), la ricorrente si duole della mancata valutazione, come titoli di servizio, del servizio prestato presso il centro di formazione ENAIP e presso l’Ente Superiore Formazione e Orientamento (ESFO), chiedendo l’attribuzione di ulteriore punteggio pari, rispettivamente, a punti 6,45 (ENAIP) e punti 0,6 (ESFO).

La censura è manifestamente infondata.

In base all’art. 5 del bando di concorso, i concorrenti avrebbero dovuto allegare alla domanda di partecipazione, tra l’altro: d) certificato di servizio, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, indicante gli anni di servizio effettivamente prestati; o eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; il successivo art. 6 annoverava tra i titoli valutabili i servizi prestati in enti pubblici, specificando, in coerenza con il D.A. 03.02.1992 e ss. mm e ii., la distinzione tra servizi prestati in qualifica immediatamente inferiore, corrispondente o superiore.

La ricorrente, in seno alla domanda di partecipazione, non ha indicato, tra i servizi di impiego presso pubbliche amministrazioni, nessuno dei due periodi, di cui chiede con la censura in esame la valutazione; mentre nella dichiarazione sostitutiva, sotto la voce "Esperienze lavorative", ha indicato lo svolgimento di mansioni di "insegnante di sostegno" presso l’E.N.A.I.P., con contratto di lavoro interinale, e presso l’E.S.F.O. con contratto di lavoro a progetto; in entrambi i casi, senza alcuna ulteriore specificazione.

Nella scheda di autovalutazione, ha valutato tali periodi ai fini della formazione del punteggio alla voce "titoli di servizio" – "servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore".

Nelle proprie deduzioni difensive la P.a. procedente rappresenta di non avere ritenuto valutabili tali periodi lavorativi, in quanto gli enti citati sono soggetti privati, con i quali la ricorrente non ha instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato come "impiegato presso pubbliche amministrazioni" con rapporto di pubblico impiego legato da vincolo di subordinazione.

Va considerato, in primo luogo, che il servizio svolto dalla candidata come lavoratore interinale presso l’E.N.A.I.P., e presso l’E.S.F.O. con contratto di lavoro a progetto, è stato reso presso enti privati, i quali restano tali (soggetti di diritto privato), sebbene espletino attività di formazione professionale ai sensi della L. n. 845/1978.

Per cui del tutto correttamente detti periodi non sono stati considerati assimilabili al servizio reso "presso enti pubblici", come chiaramente indicato dal bando della selezione, il quale, coerentemente, nel riprodurre i criteri di cui al citato decreto assessoriale sui concorsi per soli titoli, ha stabilito la ripartizione del punteggio massimo attribuibile (punti 20) a seconda che il servizio fosse stato reso in qualifica professionale immediatamente inferiore, corrispondente o superiore (cfr. art.6, lett. c), del bando di concorso).

Fermo restando, quindi, il chiaro contenuto della lex specialis – alla cui puntuale applicazione la P.a. procedente era vincolata – non è superfluo evidenziare come la pretesa assimilazione del lavoro svolto presso enti privati a quello reso presso enti pubblici incontra, in linea generale, significativi ostacoli, in primo luogo, avuto riguardo al principio fondamentale dell’accesso mediante concorso, estraneo alla disciplina del lavoro privato; in secondo luogo, avuto riguardo alle peculiarità del lavoro presso le pubbliche amministrazioni (esclusività del perseguimento delle finalità collettive; procedimentalità dell’azione amministrativa).

Quanto alla censura mossa avverso il punto 4) della determinazione n. 130/2010 – previsione di non valutabilità dei servizi resi presso la pubblica amministrazione con tipologie contrattuali flessibili e con collaborazioni esterne per difetto del requisito della subordinazione – la stessa non merita accoglimento per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, in quanto la nozione di "servizio reso presso enti pubblici", oltre a postulare – salve diverse disposizioni della lex specialis – l’instaurazione di un rapporto di lavoro con un soggetto pubblico, implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione.

Questo Tribunale ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione in interesse, ed ha statuito che "Le linee direttrici tracciate dal C.G.A. nella decisione surrichiamata appaiono dirimenti anche per il vaglio del secondo motivo, con cui la ricorrente rivendica la valutazione di una serie di incarichi prestati a vario titolo, senza rivestire la qualifica di pubblico dipendente, senza previo superamento di selezioni e non in ruolo. In proposito la già menzionata decisione, con argomenti dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha escluso la rilevanza di tali incarichi ai fini della valutazione degli stessi come "servizi prestati presso enti pubblici", precisando che: "la collaborazione esterna è caratterizzata da autonomia ed indipendenza e quindi priva dell’assoggettamento alla potestà organizzativa del datore di lavoro, il che, come è noto, costituisce il parametro essenziale per l’individuazione di un rapporto di lavoro dipendente. L’equiparazione ai titoli inerenti al servizio quindi, è del tutto esclusa" (T.a.r. Sicilia, Palermo, II, 24 aprile 2009, n. 745, che cita la decisione del C.g.a n. 876/2008; in senso conforme: T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 7 marzo 2011, n. 399; 20 luglio 2007, n. 1851).

In secondo luogo, in quanto, in concreto, la censura – prospettata nel senso che il provvedimento avrebbe assimilato contraddittoriamente tipologie diversificate di rapporti di lavoro – si rivela altresì inammissibile per carenza di interesse, atteso che, quanto alle due diverse tipologie di lavoro rese dalla ricorrente presso i citati enti di formazione:

– nella prima (lavoro interinale) la ricorrente non risulta neppure avere instaurato un rapporto di lavoro con l’E.N.A.I.P., dipendendo la predetta dall’agenzia di lavoro interinale, intermediaria tra l’azienda richiedente il personale (in questo caso l’ente di formazione), e il lavoratore, senza specificare la natura del rapporto;

– quanto alla seconda tipologia (lavoro a progetto), la stessa rinviene la propria disciplina nell’art. 61 del D. lgs. n. 276/2003, e si caratterizza per i seguenti aspetti: presenza di un progetto o programma o fasi di esso; autonomia del collaboratore in funzione del risultato; coordinamento con il committente; durata (determinata o determinabile); irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; assenza di un vincolo di subordinazione; né, nel caso in specie, la ricorrente ha indicato elementi, da cui potesse desumersi un eventuale vincolo di subordinazione.

La reiezione della censura nel suo complesso implica la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio (auspicato aumento di punti 6,45 + 0,6).

B.3. – Si duole, inoltre, la ricorrente della mancata valutazione delle idoneità all’insegnamento della lingua francese e nella scuola primaria, ritenendo che la commissione avrebbe dovuto valutare dette idoneità come "idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: relativi a posti richiedenti il titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre", chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 3 (1,50 per ciascuna idoneità).

La prospettazione attorea non può essere accolta.

L’amministrazione comunale ha ritenuto, del tutto correttamente, di valutare le abilitazioni (o idoneità) all’insegnamento – aventi, a prescindere dal nomen iuris, la medesima natura di titoli abilitanti all’insegnamento – annoverandole tra le "abilitazioni all’esercizio professionale", attribuendo, per tale voce, alla ricorrente il massimo punteggio attribuibile (4 punti).

Va rammentato che, in tema di accesso a posti nel pubblico impiego, il titolo concernente l’abilitazione all’insegnamento deve essere considerato diverso rispetto all’idoneità conseguita in un vero e proprio pubblico concorso, in quanto quest’ultimo presuppone l’attribuzione di un numero di posti limitato e predeterminato, mentre l’esame di abilitazione all’ insegnamento si limita ad attribuire ai candidati favorevolmente scrutinati un titolo per partecipare – eventualmente – al successivo concorso a cattedre, nel quale il candidato, ancorché in possesso dell’indicata abilitazione all’ insegnamento, può risultare non idoneo (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, III, 21 maggio 2003, n. 837).

La reiezione della doglianza implica la mancata attribuzione di ulteriori 3 punti.

B.4. – L’esame finora condotto, con rigetto delle censure su esposte, induce il Collegio a ritenere sufficiente, ai fini del rigetto del gravame nel suo complesso, quanto finora rilevato, in applicazione della cd. "prova di resistenza".

Invero, poiché il bene della vita, cui la ricorrente aspira, consiste nella collocazione al primo posto della graduatoria, con conseguente accertamento del diritto alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, va rilevato che, anche in caso di ipotetico accoglimento delle residue doglianze (punteggio aggiuntivo 2,95 rispetto agli attribuiti 57,30), la predetta non potrebbe superare la posizione della concorrente collocatasi in seconda posizione con punti 71,05 (individuata come vincitrice nella determinazione impugnata).

C. – Per tutte le su esposte considerazioni, va statuito quanto segue:

a) il ricorso R.G. n. 1065/2010 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;

b) il ricorso R.G. n. 2041/2010 va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

F. – Sulle spese di giudizio va statuito quanto segue:

a) quanto al ricorso R.G. n. 1065/2010, si ritengono sussistere i presupposti per compensare le spese di giudizio con il Comune di Terrasini; mentre nulla è da statuirsi nei riguardi delle controinteressate non costituite;

b) quanto al ricorso R.G. n. 2041/2010, le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo, in favore del Comune di Terrasini e della controinteressata L.P.L.; mentre nulla è da statuirsi nei riguardi delle controinteressate non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, riuniti i due ricorsi in epigrafe indicati:

a) dichiara il ricorso R.G. n. 1065/2010 improcedibile;

b) rigetta il ricorso R.G. n. 2041/2010.

c) quanto al ricorso R.G. n. 1065/2010, spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei riguardi delle controinteressate non costituite (I.D.; P.F.);

d) quanto al ricorso R.G. n. 2041/2010, condanna la ricorrente D.P.E. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di Terrasini e della controinteressata L.P.L., quantificandole in Euro 1.000,00 ciascuno (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla spese nei riguardi delle controinteressate non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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