Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 26-07-2011) 03-10-2011, n. 35750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 12.5.2011 il Tribunale del Riesame di Napoli rigettava l’appello proposto da S.R. avverso l’ordinanza resa in data 18.4.2011 con la quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare della detenzione in carcere disposta nei confronti del S. per concorso in tentativo di estorsione aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo C).

II Tribunale rilevava l’inesistenza di elementi di novità idonei a modificare il quadro indiziario e cautelare in termini favorevoli all’indagato. Evidenziava come le argomentazioni svolte dalla difesa sotto il profilo indiziario si limitavano a riproporre la vantazione di elementi a carico dell’istante che erano già stati affrontati e valutati, limitandosi l’appellante a prospettare una diversa valutazione che, in assenza di elementi di novità, doveva soggiacere alla preclusione del giudicato cautelare. Aggiungeva che sotto il profilo cautelare l’aggravante contestata comportava, a fronte dell’assenza di elementi idonei a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari, l’idoneità ex lege della sola detenzione carceraria, sottolineava che, comunque, il GIP aveva motivato anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Ricorre personalmente S.R. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 178, 373 e 309 c.p.p., artt. 110, 56 e 629 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7. Ribadiva che l’ordinanza impugnata aveva deciso in maniera difforme rispetto alla posizione di un coimputato e richiamava i motivi d’appello.

Il ricorso è manifestamente infondato.

II Tribunale con motivazione logica e coerente ha affermato che le deduzioni difensive non presentavano elementi di novità in grado di scalfire l’originario quadro indiziario e cautelare rispetto al quale si era formata la preclusione del giudicato. Occorre inoltre ribadire il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo con la conseguenza che, nel caso in cui, come quello in esame, siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’ari 587 c.p.p., (così da ultimo, Cass Sez. 6 n. 24695/2007; Cass., 6A, n. 35331 del 15.4.2003 e prec. conf).

Deve aggiungersi che comunque non può essere considerato fatto sopravvenuto in grado di modificare il quadro indiziario una semplice decisione assunta, sempre in sede cautelare, nei confronti di un coindagato, ma al più possono essere considerati fatti nuovi gli eventuali elementi ivi acquisiti o valutati per la prima volta rispetto al quadro indiziario già posto a base della confermata misura a carico dell’instante. Elementi che non sono neppure indicati dal ricorrente con conseguente genericità del ricorso sul punto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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