Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35763Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 25 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata a S.G. la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da Pr.Sa. curando l’attività di piccola e grossa distribuzione delle sostanze (in (OMISSIS)).

2. Rilevava il Tribunale che sulla base dei dati di indagine e in particolare del contenuto dei colloqui intercettati, emergeva che S. era in assiduo contatto con altri associati, in primo luogo con il capo del sodalizio P.S. e, inoltre, con G.G. e C.G., ai fini della sistematica immissione nel mercato di (OMISSIS) dei quantitativi di sostanze stupefacenti che confluivano all’associazione.

Quanto alle esigenze cautelari, l’inserimento dell’indagato in tale contesto organizzato, unitamente ai suoi precedenti penali specifici, evidenziavano la sussistenza di un concreto pericolo di fuga e di reiterazione di analoghi fatti criminosi fronteggiabile solo con la misura carceraria.

3. Ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. Roberto Gambino, che espone i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione del S. all’associazione capeggiata dal P.: gli elementi raccolti, consistenti nel contenuto di sole cinque conversazioni intercettate, ben spiegabili con l’attività commerciale condotta dall’indagato con il cugino C. (rivendita del pescato), non sono affatto chiaramente indicativi di un’attività finalizzata al traffico di stupefacenti, tantomeno svolta in forma associativa.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari: non sono indicate in concreto le supposte strutture logistiche che favorirebbero la fuga del S., che del resto si era spontaneamente presentato all’autorità procedente dopo essere stato informato della perquisizione domiciliare svoltasi in sua assenza.

Quanto al pericolo di reiterazione di analoghi fatti criminosi, l’ordinanza impugnata si limita a fare riferimento generico alle modalità del fatto e all’elevato spessore criminale del S., senza ulteriore specificazione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si contestano le valutazioni espresse dal Tribunale circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del S. alla associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 capeggiata da P.S., in particolare deducendosi il significato equivoco derivante dal tenore delle conversazioni intercettate.

La censura propone aspetti che attengono alla valutazione del significato degli elementi di prova che rientrano nella esclusiva sfera di competenza del giudice di merito, e che non possono essere in questa sede di legittimità contestati, non rilevandosi alcuna lacuna o incongruenza logica nella ordinanza impugnata.

Stando ai dati indiziari rappresentati dal Tribunale, arricchiti dalla esposizione ancora più analitica dell’ordinanza genetica, si desume una serie di frequenti contatti tra il S. e gli altri aderenti al sodalizio (tra cui lo stesso capo P.S. e il suo luogotenente G.G.), tutti inequivocabilmente riferibili (sia pure in forza dell’analisi del linguaggio criptico adoperato dagli interlocutori) al commercio di droga; e in questo quadro la posizione del S. è messa in risalto per il suo ruolo di diffusore della droga nel mercato di (OMISSIS), indicativo di una sua stabile adesione e fattiva partecipazione al sodalizio criminoso.

2. Il secondo motivo, attinente alle esigenze cautelari, appare poi infondato. Nel ricorso si fa leva sul fatto che il S. si sarebbe spontaneamente presentato all’autorità inquirente subito dopo la perquisizione domiciliare.

Ma, a fronte di tale non risolutivo dato comportamentale, stanno le pertinenti considerazioni svolte dal Tribunale circa la spessore del suo ruolo in seno all’organismo associativo e i suoi precedenti penali anche specifici, che legittimano la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga e la prognosi di reiterabilità di analoghi reati, tali da rendere necessaria l’applicazione della misura cautelare carceraria.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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