Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35761 Ammissibilità e inammissibilità Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 c.p.p., in riforma della ordinanza del 15 luglio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, appellata dal pubblico ministero, applicava ad R.E. la misura degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 353 e 326 c.p., contestatigli nei seguenti termini:

Capo A: ( artt. 110 e 353 c.p.), per avere, in concorso con l’assessore alla sanità regionale T.A., suo suocero, e altri soggetti, turbato la regolarità della gara indetta dalla ASL di Bari per il servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, fornendo informazioni riservate alla ditta VI.RI s.r.l., che si aggiudicava la gara, a scapito della ditta Manuntencoop (in (OMISSIS));

Capo B: ( artt. 110 e 353 c.p.), per avere, in concorso con l’assessore alla sanità regionale T.A., suo suocero, e altri soggetti, rivelato segreti di uffici alla ditta VI.RI s.r.l. in occasione della procedura di asta di cui sopra (in (OMISSIS));

Capo C: ( artt. 110 e 353 c.p.), per avere, quale genero dell’assessore alla sanità regionale T.A., in concorso con altri, turbato la regolarità della gara indetta dalla ASL di Bari per la fornitura di attrezzature per il completamento della nuova sede dell’Istituto Tumori di Bari, favorendo indebitamente la ditta Draeger Medical s.p.a. (in (OMISSIS)).

Osservava il Tribunale che l’ordinanza impugnata, pur ritenendo sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del R., aveva ritenuto che non sussistessero esigenze cautelari da salvaguardare in relazione alla incensuratezza dell’indagato, che consentiva di formulare una previsione di sospensione condizionale della pena in caso di condanna; valutazione ritenuta erronea, sussistendo il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose in ragione del ruolo in seno alla società di proprietà della famiglia T. tuttora ricoperto dal R..

Quanto alla deduzione di inammissibilità della impugnazione del p.m. per difetto di specificità, osservava che essa era infondata, perchè nell’atto di appello erano individuati sia il punto della decisione impugnata sia le ragioni della censura proposta.

Sussistevano del resto gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati, desunti dai risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali, da riscontri documentali e dalle sia pure parziali dichiarazioni dei coindagati C.A., D.R. N., L.C., C.G. e T. G., oltre che di altri soggetti informati sui fatti.

2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv. Michele Laforgia, il quale deduce i seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale e vizio di motivazione in punto di ritenuta non genericità dell’appello del pubblico ministero, osservando che nel relativo atto ci si limitava a un mero rinvio alla richiesta di applicazione di misura cautelare, tra l’altro non prendendo in esame lo stato di incensuratezza del R., espressamente posto a base del provvedimento reiettivo del G.i.p..

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza.

Quanto ai Capi A e B, l’ordinanza impugnata è meramente ripetitiva di quella del G.i.p. e comunque da risalto ai risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali per nulla risolutivi, non essendovi alcuna traccia di un intervento del R. ai fini della ipotizzata alterazione della gara mediante la sostituzione della offerta economica.

Quanto al Capo H, al di là del rapporto del R. con il suocero T., non sussisteva alcun elemento idoneo da cui desumere l’effettivo oggetto degli incontri tenuti dall’indagato con il C., presidente del seggio di gara, ed essendo comunque le dichiarazioni del C. e del Ta. de relato.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta permanenza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle dimissioni rese dall’assessore T. e dal suo allontanamento definitivo da qualunque ruolo politico e amministrativo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo da riconoscere il carattere di assoluta genericità dell’appello del pubblico ministero, tale aspetto assorbendo ogni altra censura.

2. Nell’atto di appello, il pubblico ministero, con riferimento alla posizione del R. (indistintamente accomunata a quella dai altro indagato), si limita ad osservare che il contributo offerto dal medesimo alla consumazione dei reati contestati "è risultato decisivo", aspetto che all’evidenza non atteneva alle esigenze cautelari ma alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che non veniva in questione, essendo stata questa affermata nell’ordinanza del G.i.p.; e che, quanto alle esigenze cautelari, queste erano state "già evidenziate nella richiesta originaria di questo Ufficio", con ciò obliterandosi ogni considerazione critica a carico della ordinanza appellata, che trattava specificamente questo aspetto (v. pag. 150 della ordinanza) con considerazioni per nulla prese in esame.

3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per inammissibilità del precedente appello del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio per inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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