Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35760 Ammissibilità e inammissibilità Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 c.p.p., in riforma della ordinanza del 15 luglio 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, appellata dal pubblico ministero, applicava a M.M. la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all’art. 353 c.p., contestatogli per avere, nella qualità di braccio-destro dell’assessore alla sanità regionale T.A., in concorso con altri, turbato la regolarità della gara indetta dalla ASL di Bari per la fornitura di attrezzature per il completamento della nuova sede dell’Istituto Tumori di Bari, favorendo indebitamente la ditta Draeger Medicai s.p.a. (in (OMISSIS)).

Osservava il Tribunale che l’ordinanza impugnata, pur ritenendo sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del M., aveva ritenuto che non sussistessero esigenze cautelari da salvaguardare in relazione alla incensuratezza dell’indagato, che consentiva di formulare una previsione di sospensione condizionale della pena in caso di condanna; valutazione ritenuta erronea, sussistendo il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose in ragione del ruolo di capo della segreteria dell’assessore tuttora ricoperto dal M..

Quanto alla deduzione di inammissibilità della impugnazione del p.m. per difetto di specificità, osservava che essa era infondata, perchè nell’atto di appello erano individuati sia il punto della decisione impugnata sia le ragioni della censura proposta.

2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv. Giuseppe Modesti, il quale, con un unico motivo, deduce la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in punto di ritenuta non genericità dell’appello del pubblico ministero, osservando che nel relativo atto ci si limitava a un mero rinvio alla richiesta di applicazione di misura cautelare, tra l’altro non prendendo in esame lo stato di incensuratezza del M., espressamente posto a base del provvedimento reiettivo del G.i.p..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo da riconoscere il carattere di assoluta genericità dell’appello del pubblico ministero 2. Nell’atto di appello, il pubblico ministero, con riferimento alla posizione del M. (indistintamente accomunata a quella di altro indagato), si limita ad osservare che il contributo offerto dal medesimo alla consumazione dei reati contestati "è risultato decisivo", aspetto che all’evidenza non atteneva alle esigenze cautelari ma alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che non veniva in questione, essendo stata questa affermata nell’ordinanza del G.i.p.; e che, quanto alle esigenze cautelari, queste erano state "già evidenziate nella richiesta originaria di questo Ufficio", con ciò obliterandosi ogni considerazione critica a carico della ordinanza appellata, che trattava specificamente questo aspetto (v. pag. 150 della ordinanza) con considerazioni per nulla prese in esame.

3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per inammissibilità del precedente appello del pubblico ministero.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio per inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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