Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 7285 del 2006 deposito del 29 marzo 2006 CIRCOLAZIONE STRADALE Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice di pace di Dolo del 4 ottobre 2002 T. M. proponeva opposizione avverso il verbale n. 372/V/02 della polizia municipale di Campolongo Maggiore del 03.6.2002, con il quale veniva rilevato che l’interessato aveva superato di oltre 40 km il limite di velocità imposto in un tratto di strada di quel Comune, da lui percorso alla guida di un motociclo TTT.

All’udienza fissata del 28 gennaio 2003 l’ente pubblico si costituiva a mezzo di un proprio funzionario, mentre invece l’interessato non compariva.

Con ordinanza in pari data il giudice convalidava il verbale di accertamento, e compensava le spese.

Avverso questo provvedimento T. M. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

L’amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto l’udienza inizialmente fissata per il 28.1.2003 era stata rinviata d’ufficio dal giudice di pace avv. C. G. ad altra data. In particolare essa era stata spostata al 9.4.2003, giusta anche la comunicazione a firma del cancelliere affissa all’albo dell’ufficio.

Peraltro nessun ulteriore avviso era mai pervenuto all’interessato circa eventuali spostamenti di udienza che lo riguardassero. Stando così la situazione, allora la mancata comparizione di T. M. all’udienza del 28.1.2003 era giustificata, e perciò quell’ordinanza era affetta da nullità, giacché resa nell’assenza del regolare contraddittorio.

Il motivo è infondato.

Quanto addotto dal ricorrente è del tutto sfornita della necessaria prova in ordine al preteso differimento di ufficio dell’udienza originariamente fissata per la trattazione dell’opposizione, a fronte invece della fissazione di essa, regolarmente comunicata all’interessato.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia ancora violazione del principio del contraddittorio, posto che l’udienza in questione sarebbe stata tenuta da un giudice di pace diverso, e cioè l’avv. T. C., rispetto a quello originario avv. C. G., che l’aveva fissata, e pertanto ciò impediva di fatto la partecipazione dei difensore all’udienza stessa.

La censura non ha pregio.

Infatti non era necessaria la stessa persona del giudicante, che aveva fissato l’udienza per la trattazione dell’opposizione, alla definizione del giudizio instauratosi in quell’ufficio, atteso che invece diverso sarebbe stato il rilievo ove la discussione del ricorso fosse avvenuta dinanzi a un giudicante e il provvedimento definitivo fosse stato pronunciato da un giudice diverso.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante che l’amministrazione non si è costituita.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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