Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2881 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano – in riforma della sentenza di primo grado – dichiarava "il diritto di D.R.M. alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5" (ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) nei confronti dell’INPS, in base al rilievo che il beneficio preteso spetta a "tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto" e che la disposta istruttoria "aveva confermato l’esposizione alle fibre di amianto del D.R.". Avverso tale sentenza, l’INPS proponeva ricorso per Cassazione. Resisteva il D.R. con controricorso. Questa Corte, con sentenza n. 15679 del 2006, accoglieva il ricorso, sulla scorta del consolidato principio secondo cui l’esposizione all’amianto – per un periodo superiore a dieci anni – è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso del lavoratore al beneficio richiesto (rivalutazione del periodo di esposizione, con il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche), dovendo con essa concorrere una esposizione qualificata al rischio morbigeno – fatta palese, tra l’altro, dall’esplicito collegamento (contemplato dalla L. n. 257 del 1982, art. 13, comma 8, cit.) al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL – con la conseguenza che la esposizione ultradecennale costituisce titolo – per l’accesso al beneficio – solo se il lavoratore abbia prestato la propria opera in ambienti di lavoro, nei quali la concentrazione di amianto abbia superato la soglia limite del rischio di esposizione (di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche).

Cassava dunque la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che, con sentenza depositata il 10 ottobre 2009, espletata c.t.u., accertava il diritto del D.R. al beneficio richiesto nel periodo dal 1.9.69 al 31.12.79, ritenendo inammissibile la documentazione prodotta dall’I.N.P.S. in quella sede, avente ad oggetto un dedotto periodo di svolgimento di servizio militare da parte dell’assicurato, per quindici mesi a partire dal febbraio 1970.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria. Resiste il D. R. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, sollevata dal D.R. per dedotta tardività, risultando che l’atto venne avviato per la notifica il 25 gennaio 2010, e dunque pacificamente l’ultimo giorno utile (cfr. pag. 2 controricorso), a nulla rilevando, in virtù del principio affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 477 del 2002), che essa sia pervenuta al destinatario il 29 gennaio successivo.

2. Con unico motivo l’I.N.P.S. denuncia la violazione degli artt. 414, 416, 324 e 384 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi della ritenuta inammissibilità ed irrilevanza della documentazione prodotta (inerente il dedotto periodo di servizio militare), che doveva intendersi quale critica alla c.t.u. disposta dalla corte territoriale, secondo cui l’assicurato era stato esposto per oltre dieci anni ad una concentrazione di fibre di amianto superiore a quelle previste dalla legge.

3. Il motivo è infondato.

La deduzione dell’Istituto, concretante una vera e propria eccezione e non una mera difesa (introducendo in giudizio un fatto nuovo ed un nuovo accertamento di fatto), è stata proposta inammissibilmente per la prima volta in sede di rinvio (e peraltro solo dopo l’espletamento della c.t.u.), in contrasto col divieto di cui all’art. 437 c.p.c. (in termini, Cass. n. 16594 del 2011), e del carattere ed. chiuso del giudizio di rinvio (Cass. 7 luglio 2004 n. 12479, Cass. 16 settembre 2000 n. 12276).

Per la stessa ragione la corte di merito non avrebbe potuto ammettere la documentazione, a sostegno della nuova allegazione, neppure attraverso l’esercizio dei poteri ufficiosi, posto che essi, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (Cass. 25 maggio 2010 n. 12717), non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri di queste ultime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847). Deve inoltre rimarcarsi che l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio presuppone la ricorrenza dell’opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti ex plurimis: Cass. 26 maggio 2010 n. 12847; Cass. 2 febbraio 2009 n. 2577; Cass. 12 maggio 2006 n. 11039), circostanza nella specie da escludersi, considerato che la stessa allegazione del fatto impeditivo avvenne solo in sede di rinvio e che la documentazione in questione, risalente nel tempo, era dunque ben producibile sin dal primo grado.

Risultando inammissibilmente generiche le censure svolte all’operato del c.t.u., il ricorso deve dunque respingersi, in conformità delle conclusioni rassegnate nel presente giudizio con controricorso dal D.R., che pure reca nell’intestazione la presenza di ricorso incidentale, in realtà senza riscontri nell’atto difensivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *