Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.S. avverso la sentenza in data 4 dicembre 2007 del Tribunale di Torino che l’aveva dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 570 cod. pen. e alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies in danno della moglie S.L.E.F. (il primo fino alla data del 27 maggio 2002 e il secondo per il periodo successivo).

Rilevava la Corte di appello che la impugnazione, presentata il 23 aprile 2008, era tardiva, essendo la sentenza impugnata stata depositata il 19 dicembre 2007 e non trattandosi di sentenza contumaciale.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore Gian Mario Ramondini, che denuncia, con un primo motivo, la inosservanza dell’art. 442 cod. proc. pen. e art. 134 disp. att. cod. proc. pen., rilevando che il giudizio di primo grado si era svolto secondo il rito abbreviato, e che, non essendo l’imputato comparso, la sentenza avrebbe dovuto essergli notificata, in forza delle predette disposizioni, non decorrendo il termine per la proposizione dell’appello se non dal compimento di tale formalità.

Con un secondo subordinato motivo, denuncia la inosservanza dell’art. 175 cod. proc. pen., osservando che in presenza di un grave errore del difensore nel deposito dell’atto di appello, la Corte avrebbe dovuto rimettere in termini l’imputato ai fini della proposizione della impugnazione.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

2. Risulta dagli atti che, contrariamente a quanto dedotto, l’imputato comparve alla prima udienza (2 luglio 2007) del giudizio abbreviato conclusosi con la sentenza impugnata.

Alla successiva udienza del 4 dicembre 2007, all’esito della quale venne emessa la sentenza, egli rimase assente, con l’effetto che non doveva essergli notificato l’avviso del deposito dell’estratto contumaciale, adempimento previsto dall’art. 548 c.p.p., comma 3, solo per il caso di imputato contumace (con riferimento specifico al giudizio abbreviato si veda in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 29356 del 08/06/2006, Mascolo, Rv. 235092; Sez. 1, n. 24116 del 27/05/2009, Carcagnolo, Rv. 243972).

Bene dunque la decorrenza del termine per impugnare è stato individuato nel quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (19 dicembre 2007), a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), dato che la sentenza è stata depositata proprio il giorno di detta scadenza, sicchè la proposizione dell’atto di appello, depositato il giorno 23 aprile 2008, è intervenuta ben oltre la scadenza di detto termine (18 gennaio 2008).

Quanto alla deduzione circa la non imputabilità alla parte degli errori del difensore, va osservato che un simile rilievo può assumere solo la condotta difensiva connotata da ignoranza o trascuratezza fuori dell’ordine di prevedibilità (v. in particolare Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871), evenienza che non ricorre certo nel caso di specie.

3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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