Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28-2-2008 C.E. proponeva appello avverso la sentenza n. 2296/2007 con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Pescara lo aveva condannato (in solido con la Giemme s.r.l. incorporante la s.a.s Guerino di Campione Enzo & C, di cui era accomandatario) a pagare in favore dell’appellata Te.
C., ex dipendente, con mansioni di cuoca, varie somme per differenze retributive e lavoro straordinario, da lei richieste nella misura di Euro 91.538,10, nonostante l’eccezione di intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c., n. 2 per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, essendo trascorso oltre un anno dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 9-10-2002; egli aveva infatti sostenuto di aver regolarmente pagato le somme richieste a tali titoli alle singole scadenze mensili riconoscendo come ancora dovuta solo la somma di Euro 13.209,50 a titolo di retribuzione per 14ma mensilità, compenso r.o.l. e differenza sul TFR. Il primo giudice, per contro, aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 2955 c.c., n. 2, a suo dire invocabile solo nei casi in cui il rapporto si sia svolto tra le parti senza pagamenti certificati da quietanza sottoscritta. Evidenziava quindi che nella sentenza erano all’uopo citate decisioni della Suprema Corte che erano attinenti, però, a fattispecie relative ai rapporti dei commercianti e comunque diverse dal rapporto di lavoro subordinato, cui invece erano relative altre sentenze del Supremo Collegio che riconoscevano l’applicabilità delle prescrizioni presuntive brevi. Di conseguenza non erano dovuti all’appellata gli importi liquidati dal primo giudice, salva la somma di Euro 13.209,50, come sopra da egli stesso riconosciuta.
Analogo appello proponeva avverso la medesima sentenza la Giemme s.r.l., proponendo le medesime doglianze.
La Ce. si costitutiva contestando gli assunti degli appellanti.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 21-9-2009, rigettava l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte territoriale affermava che nella fattispecie non operava la prescrizione presuntiva di pagamento di cui all’art. 2955 c.c., comma 2, in quanto in sostanza l’appellata sottoscriveva regolarmente le buste paga sicchè non era possibile presumere che fossero state corrisposte somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle ivi riportate.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con un unico motivo.
La Giemme s.r.l. ha proposto ricorso incidentale "adesivo".
La Ce. ha resistito con controricorso.
Il C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., va respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso avanzata dal C. con la memoria.
Sul punto osserva il Collegio che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, "ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia interamente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto, essendo all’uopo "sufficiente l’apposizione a margine della copia dell’annotazione sottoscritta dal difensore attestante l’esistenza della procura sull’originale e la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che la richiesta di notificazione proveniva dal ricorrente e dal suo procuratore" (v. Cass. 29-11-2001 n. 15173, Cass. 29-3-2002 n. 4619, Cass. 26-8-2002 n. 12488, Cass. 1-2-2003 n. 1526, Cass. 19-3-2004 n. 5548).
Tale principio, in forza della estensione prevista dall’art. 370 c.p.c., comma 2, va applicato anche al controricorso, che nella fattispecie va ritenuto ammissibile in quanto la copia notificata contiene i detti elementi.
Con l’unico motivo i ricorrenti, ciascuno per suo conto, dopo aver rilevato che il thema decidendum riguarda le retribuzioni richieste a titolo di differenza salariale per qualifica superiore, di lavoro straordinario e integrativo e di ferie non godute e permessi, lamentano che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non fosse applicabile la prescrizione presuntiva ex art. 2955 c.c., n. 2, ritualmente eccepita.
In particolare i ricorrenti deducono che le pronunce richiamate dai giudici di merito risultano inconferenti nella fattispecie ed invocano il principio da ultimo affermato da Cass. 15-9-2009 n. 19864.
Il motivo è fondato e va accolto, con la precisazione che la questione riguarda soltanto le differenze retributive conseguenti alla qualifica superiore e il compenso per lavoro straordinario, che, come si evince dalla lettura della impugnata sentenza, sono stati unico oggetto dell’appello (vedi chiaramente le conclusioni degli appellanti e lo svolgimento del processo) e non anche i compensi per ferie non godute e permessi (dei quali non vi è traccia nella pronuncia di gravame).
Con riferimento, quindi, ai due citati emolumenti (oggetto dell’appello) osserva il Collegio che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie la citata prescrizione presuntiva in ragione del fatto che l’appellata sottoscriveva regolarmente le buste paga sicchè non era possibile presumere che fossero state corrisposte somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle ivi riportate.
Al riguardo, come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito, "l’obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4 di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all’art. 2955 c.c., comma 1, n. 2, nè con quella di cui all’art. 2956 c.c., comma 1, n. 1, in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all’aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio".
In tali sensi vanno accolti i ricorsi con la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio, anche per la statuizione sulle spese di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione.
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