Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Considerato che con atto notificato il 13 dicembre 2010 – depositato il successivo 21 -, il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il comune ha ingiunto la demolizione di un palo porta antenna per radio comunicazioni;
Considerato che il ricorrente, dopo aver speso e comprovato la posizione di radioamatore munito di regolare licenza, ha argomentato l’illegittimità del provvedimento sotto un duplice concorrente profilo;
Considerato che diversamente da quanto opposto dal comune, che ha fornito indicazioni strutturali coincidenti con quelle rappresentate dal ricorrente, l’intervento in questione non può esser sussunto nell’articolo 3 punto e.4) del d.P.R. 380/2001, interessante "l’installazione di torri e tralicci per impianti radio – ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;";
Considerato che, avendo riguardo alle modalità di installazione ed alla misura di emersione del palo porta antenna dal torrino esistente, deve ritenersi fondata la censura argomentata con riferimento della giurisprudenza, citata dal ricorrente e condivisa dal Collegio, per la quale: (a) "L’installazione di un’antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, non costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ma una mera pertinenza e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia." (T.a.r. Abruzzo Pescara, sez. I, 31 marzo 2009, n. 207); (b) "L’installazione di un’antenna per radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell’antenna medesima, costituisce opera che non importa trasformazione del territorio ed è quindi priva di rilevanza agli effetti urbanistici, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto." (T.a.r. Piemonte Torino, sez. I, 21 dicembre 2002, n. 2156);
Considerato che è altresì fondata la censura rapportata alla comunicazione del 3 dicembre 2000 – ricevuta dal comune il successivo 19 -, censura dedicata all’insufficiente motivazione quanto alla rilevanza dell’interesse pubblico ed alla tutela dell’affidamento rispetto alla circostanza per la quale l’ordinanza è intervenuta comunque distanza di tempo dall’installazione del palo porta antenna;
Considerato che per tali ragioni il ricorso va accolto e che le spese, ferme quelle già liquidate in sede cautelare, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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