Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 03-10-2011, n. 35829 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 20 maggio 2008, la terza sezione di questa Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza messa dalla Corte d’appello di Roma, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81, 609 bis e 609 ter cod. pen. L’annullamento ha riguardato solo la statuizione afferente all’attenuante speciale di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

Nuovamente decidendo, la Corte d’appello ha ritenuto l’inesistenza della stessa circostanza ed ha conseguentemente rigettato l’appello sul punto.

2. Ricorre nuovamente per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione. La Corte ha prima asserito di condividere la giurisprudenza secondo cui l’attenuante in discussione non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, ma ha subito dopo ravvisato una sostanziale antinomia tra minore età e la circostanza ridetta.

2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione del giudicato. Il Tribunale aveva concesso le attenuanti generiche prevalenti in considerazione della effettiva consistenza del fatto. Tale apprezzamento ha ricevuto ancora maggior considerazione per effetto del ridimensionamento delle accuse nel giudizio d’appello. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha travolto tale valutazione sulla quale si era formato il giudicato in assenza d’impugnazione, ravvisando l’esistenza di un fatto grave.

2.3. Con l’ultimo motivo si espone che la Corte ha negato la circostanza anche per l’oggettiva natura dei fatti e le circostanze di tempo e di luogo. Essa ha però trascurato che si è in presenza di unico episodio durato pochi secondi e consistente in un bacio ed un palpeggiamento; ed ha argomentato dalla tenera età, dall’approfittamento della fiducia della piccola e dalla conseguente compromissione dell’equilibrio psichico. Dunque la minore età finisce con l’assurgere nuovamente a motivo decisivo, mentre si ignora che il palpeggiamento fu rapidissimo, ebbe minima invasività ed esercitò una trascurabile valenza sulla sfera di libertà della minore; e si trascura di analizzare realmente le modalità dell’azione con riguardo alla sua componente oggettiva: il tipo di molestia, la durata ecc. Si valorizzano solo le componenti negative della vicenda, pervenendo all’assiomatica conclusione che l’equilibrio della bambina sia stato compromesso, in assenza di perizie o di qualsiasi altro elemento tecnico di giudizio.

3. Il ricorso è infondato. Esso esordisce prospettando l’esistenza di una vera e propria contraddizione tra ritenere da un lato i fatti più gravi perchè commessi su minore di dieci anni e dall’altro concedere l’attenuante della minore gravita. Si è tuttavia in presenza di una mera enunciazione di principio, priva di ricadute sull’apparato motivazionale. L’atto, infatti, prosegue analizzando in dettaglio i fatti e pervenendo alla conclusione che l’oggettiva natura degli accadimenti e le circostanze di tempo e di luogo escludono l’esistenza della circostanza richiesta. Si argomenta a tale riguardo che i fatti sono stai commessi dal convivente della madre, approfittando della fiducia in lui riposta dalla donna che gli aveva affidato le bambine. L’uomo ha compiuto toccamenti con modalità subdole, forte della preminenza psicologica, mentre la bambina era nel letto accanto a lui in una casa in cui si trovavano pure altri bambini. Tale fatto consente di ritenere che la condotta sia stata idonea a compromettere l’equilibrio psichico di una bambina in fase puberale, alimentando un senso di disorientamento e di sfiducia nei confronti delle persone che dovrebbero costituire modelli e punti di riferimento affettivi.

Tale articolata valutazione è immune da vizi logico-giuridici essendo ancorata a definite e significative acquisizioni fattuali;

oltre ad essere in linea con la più consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte. Si è infatti ripetutamente enunciato che la circostanza attenuante della minore gravita non è connessa all’intensità del contatto fisico o alla congiunzione carnale, bensì alle modalità del fatto nel suo complesso, all’entità della lesione infetta alla vittima, al turbamento della condizione psichica anche in rapporto all’età ed alla situazione psicologica. Entro tale generale quadro si è coerentemente affermato che non ricorre la detta attenuante in caso di condotte poste in essere dal padre verso la figlia a causa dello sviamento dalla funzione di accudimento e protezione tipica del ruolo genitoriale (Cass. 3, 8 luglio 2007, Rv.

238550).

La pronunzia impugnata si attiene a tali principi, avendo individuato il tratto più significativo, e di decisivo rilievo, nell’abuso compiuto da persona che, essendo convivente della madre, suscitava un peculiare affidamento nella piccola vittima. La violazione della fiducia viene ritenuta, con argomentato apprezzamento in fatto qui non sindacabile, fomite di grave perturbamento dell’equilibrio interiore.

3.1 Quanto al motivo afferente all’opinata violazione del giudicato, è agevole osservare che la valutazione afferente alle attenuanti generiche non è per nulla sovrapponibile a quella afferente alla peculiare circostanza attenuante di cui di discute.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

Occorre altresì disporre la correzione dell’errore materiale presente sia nella sentenza di primo grado che in quella d’appello, per ciò che attiene alla data di nascita dell’imputato che, come emerge dagli atti, è 21.2.1947 e non 21.2.1974.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone correggersi la data di nascita dell’imputato ricorrente da indicarsi come 21.2.1947 nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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