Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 03-10-2011, n. 35786

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M. e B.L. erano accusati di numerosi episodi di falso, per avere formato assegni circolari falsi. Di altrettanto numerose truffe in danno di commercianti ai quali avevano dato in pagamento i predetti assegni e di violazione dell’art. 453 cod. pen. per avere contraffatto assegni circolari.

Il giudice di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per tutti i reati di falso contestati per difetto di querela, anche se per alcune ipotesi la querela era rinvenibile in atti; sul punto, però, non vi era appello del pubblico ministero.

Anche per la truffa in danno di R.B. si adottava analoga pronuncia.

Gli imputati venivano, invece, dichiarati colpevoli per i delitti di truffa in danno di F.G., A.A. e della ditta Ciotti Agricoltura.

Nessuna pronuncia vi era per il reato di cui all’art. 453 cod. pen..

La Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, fondata sul riconoscimento fotografico delle parti lese e sulla individuazione in un caso del numero di targa dell’auto del F..

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione e deducevano la erronea ricostruzione del fatto storico, la insussistenza delle fattispecie criminose ed il vizio di motivazione il primo e la inosservanza della legge penale – artt. 110 e 640 cod. pen.- il secondo.

Le truffe sono state consumate entro il 12 gennaio 2003 ed il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei previsto per tale reato dal nuovo testo dell’art. 157 cod. pen., applicabile nel caso di specie, è decorso, tenuto conto anche della sospensione di sessanta giorni per il B., in data 1 settembre 2010.

I motivi di impugnazione non sono inammissibili, specialmente quello concernente la omessa motivazione in ordine al ritenuto concorso nel delitto di truffa ascritto al primo imputato.

Ed anche la motivazione relativa ala posizione del F. non appare del tutto idonea perchè non sembra essersi fatta carico di tutte le censure dell’appellante.

In ogni caso, anche in caso di ritenuta fondatezza dei motivi di impugnazione concernenti il vizio di motivazione, non si potrebbe disporre un rinvio al giudice di merito, tenuto conto della condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto.

Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, tenuto conto di quanto risulta a carico degli imputati dalle motivazioni delle due sentenze di merito.

La sentenza impugnata deve allora essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

Quanto al delitto di cui all’art. 453 cod. pen. bisogna rilevare che tale reato non risulta ancora prescritto, essendo il termine prescrizionale di anni quindici.

Dagli atti in possesso di questo ufficio non risulta che per tale reato, per il quale gli imputati sono stati tratti a giudizio, vi sia stata pronuncia dei giudici di merito.

Gli atti relativi a tale reato debbono, pertanto, essere rimessi al giudice di primo grado per il giudizio.

E’ bene precisare, però, che l’art. 453 cod. pen. punisce la contraffazione e la messa in circolazione di monete aventi corso legale e che ai sensi dell’art. 458 cod. pen., alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito.

Orbene, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la contraffazione degli assegni circolari emessi dalle banche non costituisce reato di falso nummario, ma di falso materiale in titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, equiparati agli effetti della pena, a norma dell’art. 491 cod. pen. agli atti pubblici (vedi Sez. 5, 26/4-7/6 2006, CED 234388).

Tuttavia, secondo il collegio in siffatta situazione non è possibile pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati ascritti, ad eccezione di quello ipotizzato dall’art. 453 cod. pen., sono estinti per prescrizione;

Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per la pronuncia in ordine al reato di cui all’art. 453 cod. pen..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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